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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2025

ECLI:EU:T:2025:958
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62023TJ0223_INF

Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 15 ottobre 2025 – VZ / Parlamento (causa T‑223/23) «Diritto istituzionale – Membri del Parlamento – Molestie psicologiche – Decisioni della presidente del Parlamento che concludono per l’esistenza di molestie psicologiche nei confronti di diversi assistenti parlamentari accreditati e che pronunciano nei confronti di un deputato la perdita del diritto all’indennità di soggiorno e la sospensione della partecipazione alle attività del Parlamento per 30 giorni – Termini procedurali – Diritti della difesa – Presunzione di innocenza»

1. Ricorsi dei funzionari – Competenza del giudice dell’Unione – Portata – Divieto di statuire ultra petita – Obbligo di attenersi all’ambito della controversia definito dalle parti – Identificazione implicita dell’atto impugnato – Ammissibilità – Presupposti (Art. 270 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 76) (v. punto 17)

2. Parlamento europeo – Membri – Molestie psicologiche – Comitato consultivo incaricato di esaminare le denunce – Presentazione da parte del servizio competente di uno studio preliminare al comitato – Termine – Dies a quo – Ricevimento da parte del servizio competente di una denuncia completa che comprende tutte le prove invocate dal denunciante al termine del procedimento (v. punti 26, 28‑30)

3. Parlamento europeo – Membri – Molestie psicologiche – Decisione del presidente al termine del procedimento – Comunicazione al denunciante e al membro – Mancato rispetto del termine indicativo – Conseguenze (v. punto 37)

4. Diritti fondamentali – Carta dei diritti fondamentali – Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale – Applicabilità alle procedure istituite dal Parlamento europeo per trattare denunce per molestie psicologiche verso i membri – Esclusione (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47) (v. punti 54‑56)

5. Parlamento europeo – Membri – Molestie psicologiche – Rispetto dei diritti della difesa – Diritto di essere ascoltato e diritto di accesso al fascicolo di indagine del membro – Portata – Diritto di controinterrogare il denunciante e i testimoni – Assenza (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 41, § 2, e 48, § 2; Statuto dei funzionari, art. 12 bis) (v. punti 57‑67)

6. Parlamento europeo – Membri – Molestie psicologiche – Rispetto dei diritti della difesa – Diritto di accesso del membro al fascicolo di indagine – Limiti – Comunicazione di un riassunto delle dichiarazioni delle persone sentite durante l’indagine amministrativa – Ammissibilità – Presupposti (v. punti 70‑74, 78‑86)

7. Diritti fondamentali – Carta dei diritti fondamentali – Presunzione d’innocenza – Applicabilità alle procedure istituite dal Parlamento europeo per trattare denunce per molestie psicologiche verso i membri (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47) (v. punto 92) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) VZ è condannata alle spese.

62023TJ0223_INF Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 15 ottobre 2025 – VZ / Parlamento (causa T‑223/23) «Diritto istituzionale – Membri del Parlamento – Molestie psicologiche – Decisioni della presidente del Parlamento che concludono per l’esistenza di molestie psicologiche nei confronti di diversi assistenti parlamentari accreditati e che pronunciano nei confronti di un deputato la perdita del diritto all’indennità di soggiorno e la sospensione della partecipazione alle attività del Parlamento per 30 giorni – Termini procedurali – Diritti della difesa – Presunzione di innocenza» 1. Ricorsi dei funzionari – Competenza del giudice dell’Unione – Portata – Divieto di statuire ultra petita – Obbligo di attenersi all’ambito della controversia definito dalle parti – Identificazione implicita dell’atto impugnato – Ammissibilità – Presupposti (Art. 270 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 76) (v. punto 17) 2. Parlamento europeo – Membri – Molestie psicologiche – Comitato consultivo incaricato di esaminare le denunce – Presentazione da parte del servizio competente di uno studio preliminare al comitato – Termine – Dies a quo – Ricevimento da parte del servizio competente di una denuncia completa che comprende tutte le prove invocate dal denunciante al termine del procedimento (v. punti 26, 28‑30) 3. Parlamento europeo – Membri – Molestie psicologiche – Decisione del presidente al termine del procedimento – Comunicazione al denunciante e al membro – Mancato rispetto del termine indicativo – Conseguenze (v. punto 37) 4. Diritti fondamentali – Carta dei diritti fondamentali – Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale – Applicabilità alle procedure istituite dal Parlamento europeo per trattare denunce per molestie psicologiche verso i membri – Esclusione (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47) (v. punti 54‑56) 5. Parlamento europeo – Membri – Molestie psicologiche – Rispetto dei diritti della difesa – Diritto di essere ascoltato e diritto di accesso al fascicolo di indagine del membro – Portata – Diritto di controinterrogare il denunciante e i testimoni – Assenza (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 41, § 2, e 48, § 2; Statuto dei funzionari, art. 12 bis) (v. punti 57‑67) 6. Parlamento europeo – Membri – Molestie psicologiche – Rispetto dei diritti della difesa – Diritto di accesso del membro al fascicolo di indagine – Limiti – Comunicazione di un riassunto delle dichiarazioni delle persone sentite durante l’indagine amministrativa – Ammissibilità – Presupposti (v. punti 70‑74, 78‑86) 7. Diritti fondamentali – Carta dei diritti fondamentali – Presunzione d’innocenza – Applicabilità alle procedure istituite dal Parlamento europeo per trattare denunce per molestie psicologiche verso i membri (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47) (v. punto 92) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) VZ è condannata alle spese.
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