Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2025
ECLI:EU:C:2025:463
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Edizione provvisoria
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]
presentate il 19 giugno 2025 (
1
)
[OSCURATO:PERSONA]738/22 P
[OSCURATO:PERSONA] LLC,
[OSCURATO:PERSONA].
contro
[OSCURATO:PERSONA] europea
(Impugnazione – Concorrenza – Abuso di posizione dominante – Dispositivi mobili intelligenti – Decisione che constata un’infrazione all’articolo 102 TFUE e all’articolo 54 dell’accordo SEE – Sistema operativo [OSCURATO:PERSONA] – Restrizioni contrattuali – Vendita abbinata delle applicazioni per la ricerca e per la navigazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con il portale di vendita di applicazioni [OSCURATO:PERSONA] – Obblighi anti-frammentazione – Pagamenti di esclusiva – Effetti preclusivi – Concorrente ipotetico altrettanto efficiente – Giustificazione oggettiva – Infrazione unica e continuata – Ricalcolo dell’ammenda)
Indice
I. Introduzione
II. Fatti
A. Contesto di fatto
B. Decisione controversa
C. Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata
1. Procedimento dinanzi al Tribunale
2. Sentenza impugnata
III. Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti
IV. Analisi
A. Sull’accertamento dell’infrazione (motivi dal primo al quinto)
1. Sulla valutazione degli ADAM (primo e secondo motivo di impugnazione)
a) Sul nesso di causalità tra gli ADAM e i loro effetti preclusivi (prima, terza e quarta parte del primo motivo di impugnazione)
1) Sulla presa in considerazione degli ARR in sede di analisi degli ADAM (prima parte del primo motivo di impugnazione)
2) Sulla distinzione tra impostazione predefinita e preinstallazione (terza parte del primo motivo di impugnazione)
i) Nessuna nuova valutazione dei fatti in sede di impugnazione
ii) Nessuna valutazione degli effetti di una pratica isolata dal suo contesto
3) Sull’asserito aspetto proconcorrenziale degli ADAM e sul requisito di una valutazione controfattuale (quarta parte del primo motivo di impugnazione)
b) Sulla capacità degli ADAM di escludere i concorrenti altrettanto efficienti (seconda parte del primo motivo d’impugnazione e secondo motivo d’impugnazione)
1) Sulla valutazione degli effetti preclusivi degli ADAM per quanto riguarda i «concorrenti altrettanto efficienti» e le ragioni del comportamento degli utenti
i) Punto di partenza della giurisprudenza sulle vendite abbinate
ii) Constatazioni del Tribunale relative agli effetti preclusivi degli ADAM
– Creazione di uno «status quo bias» mediante la preinstallazione
– Sulla possibilità per gli OEM di preinstallare servizi di ricerca concorrenti e di impostarli come predefiniti
– Strumenti per raggiungere gli utenti diversi dalla preinstallazione
– Connessione tra le quote di utilizzo e la preinstallazione
– Considerazione del contesto
iii) Analisi
2) Sulla vendita abbinata dell’applicazione [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]
3) Sulla vendita abbinata di [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]
c) Conclusioni sulla valutazione degli ADAM
2. Sulla valutazione degli AAF (terzo e quarto motivo d’impugnazione)
a) Sulla portata dell’abuso relativo agli AAF e sui suoi effetti (terzo motivo d’impugnazione)
1) Sull’accertamento del comportamento controverso per quanto riguarda gli AAF (prima parte del terzo motivo d’impugnazione)
2) Sull’imputazione degli asseriti effetti preclusivi (seconda parte del terzo motivo d’impugnazione)
b) Sulla giustificazione degli AAF (quarto motivo d’impugnazione)
c) Conclusione sulla valutazione degli AAF
3. Sull’infrazione unica e continuata (quinto motivo d’impugnazione)
4. Conclusione sull’accertamento dell’infrazione
B. L’ammenda (sesto motivo d’impugnazione)
C. Conclusione sulla valutazione dell’impugnazione
V. Spese
VI. Conclusione
I.
Introduzione
1.
[OSCURATO:PERSONA] rilevato dal Tribunale nella sua sentenza
[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA])
(
2
) il verbo «to google» fa riferimento all’azione di «utilizzare il motore di ricerca di [OSCURATO:PERSONA] per ottenere informazioni su qualcuno o qualcosa nella rete Internet globale». [OSCURATO:PERSONA] sottolinea giustamente il Tribunale, sono pochissime le imprese che raggiungono una notorietà tale da far sì che un verbo venga coniato a partire dal loro nome. Questo fatto da solo dimostra l’importanza che [OSCURATO:PERSONA] ha acquisito nella vita quotidiana.
2.
L’onnipresenza del motore di ricerca [OSCURATO:PERSONA] nella vita quotidiana della maggior parte della popolazione mondiale, soprattutto nel contesto dell’utilizzo di dispositivi mobili intelligenti con il suo sistema operativo («SO») [OSCURATO:PERSONA] è, da un punto di vista legale, (anche) dovuta all’abuso di posizione dominante?
3.
Questa è, in sostanza, la questione sottesa alla presente impugnazione.
4.
Tale questione si pone nel contesto fattuale delle condizioni che i produttori di dispositivi mobili intelligenti erano in particolare tenuti a soddisfare per ottenere le licenze per le applicazioni più importanti di [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: le «applicazioni»), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].
5.
Nella decisione C (2018) 4761 final (
3
) , ampiamente confermata dal Tribunale, la [OSCURATO:PERSONA] europea ha ritenuto che tali condizioni comportassero diverse violazioni del divieto di abuso di posizione dominante previsto dall’articolo 102 TFUE.
6.
Alla luce delle conclusioni impugnate del Tribunale, la Corte sarà chiamata ad esaminare, tra l’altro, la questione se la prova di un siffatto abuso richieda un’analisi controfattuale dello stato della concorrenza senza il comportamento censurato nonché un’analisi della capacità di tale comportamento di produrre un effetto preclusivo per le imprese giudicate altrettanto efficienti quanto l’impresa dominante.
7.
La giurisprudenza recente della Corte, in particolare nelle sentenze
[OSCURATO:PERSONA] e a.
(
4
),
[OSCURATO:PERSONA].
Operations
(
5
),
[OSCURATO:PERSONA]
, (
6
)
[OSCURATO:PERSONA] eAlphabet / [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA])
(
7
) e
[OSCURATO:PERSONA] / [OSCURATO:PERSONA]
, (
8
) forniscono già importanti orientamenti per rispondere a queste domande.
II.
Fatti
8.
Il Tribunale ha riportato i fatti all’origine della controversia ai punti da 2 a 72 della sentenza impugnata che, ai fini del presente procedimento di impugnazione, possono essere sintetizzati come segue.
A.
Contesto di fatto
9.
[OSCURATO:PERSONA] LLC è una società con sede in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), specializzata in prodotti e servizi legati a Internet e operante, tra l’altro, nello Spazio economico europeo (SEE). [OSCURATO:PERSONA] è società figlia della [OSCURATO:PERSONA]. (in prosieguo, congiuntamente: «[OSCURATO:PERSONA]» o le «ricorrenti ).
10.
[OSCURATO:PERSONA] trae la maggior parte delle sue entrate dal suo prodotto di punta: il motore di ricerca [OSCURATO:PERSONA]. Il modello commerciale di [OSCURATO:PERSONA] si basa sull’interazione tra, da un lato, prodotti e servizi connessi a Internet, proposti il più delle volte gratuitamente agli utenti e, dall’altro, servizi di pubblicità online, da cui trae la maggior parte delle sue entrate. Tali entrate sono principalmente generate da [OSCURATO:PERSONA]. Il modello commerciale di [OSCURATO:PERSONA] si basa quindi anzitutto sull’aumento del numero di utenti dei suoi servizi di ricerca online, in modo da poter vendere i suoi servizi di pubblicità online. [OSCURATO:PERSONA], quando gli utenti interagiscono con i suoi prodotti e servizi, [OSCURATO:PERSONA] raccoglie dati che le consentono di rafforzare la sua capacità di presentare risposte di ricerca e annunci pubblicitari pertinenti.
11.
Il modello commerciale di [OSCURATO:PERSONA] è stato sviluppato inizialmente nell’ambiente dei personal computer (PC), per i quali il browser era il principale punto di ingresso in Internet. In seguito, tuttavia, [OSCURATO:PERSONA] ha voluto tenere conto dello sviluppo di Internet mobile e del probabile cambiamento del comportamento degli utenti che ne sarebbe derivato per quanto riguarda le ricerche generali effettuate online, in particolare alla luce delle opportunità offerte dalla geolocalizzazione. In questo contesto, [OSCURATO:PERSONA] ha sviluppato una strategia per garantire che gli utenti effettuino le loro ricerche anche sui dispositivi mobili attraverso [OSCURATO:PERSONA].
12.
In tale contesto, [OSCURATO:PERSONA] ha acquisito, nel 2005, l’impresa che aveva originariamente sviluppato il SO [OSCURATO:PERSONA] per dispositivi mobili intelligenti. Nel luglio 2018, secondo la [OSCURATO:PERSONA], circa l’80% dei dispositivi mobili intelligenti utilizzati in Europa e nel mondo funzionavano con [OSCURATO:PERSONA].
13.
[OSCURATO:PERSONA] sviluppa una nuova versione di [OSCURATO:PERSONA], pubblica il codice sorgente online con una licenza open source («[OSCURATO:PERSONA] licence»; in prosieguo: la «licenza AOSP») gratuita. Ciò consente ai terzi di scaricare e di modificare tale codice, per creare versioni modificate di [OSCURATO:PERSONA], note come «fork» (un fork è un nuovo software creato a partire dal codice sorgente di un software esistente).
14.
Il SO [OSCURATO:PERSONA] è inserito in un «ecosistema», che incorpora altri elementi come l’insieme dei servizi [OSCURATO:PERSONA] («GMS bundle» o «[OSCURATO:PERSONA]»; in prosieguo: il «pacchetto GMS»), che comprende in particolare il portale di vendita di applicazioni [OSCURATO:PERSONA], l’applicazione [OSCURATO:PERSONA] e il browser [OSCURATO:PERSONA].
15.
Il codice sorgente [OSCURATO:PERSONA] liberamente disponibile copre le caratteristiche di base di un SO, ma non le applicazioni e i servizi [OSCURATO:PERSONA] di proprietà di [OSCURATO:PERSONA]. I costruttori di apparecchiature originali («original equipment manufacturers»; in prosieguo: gli «OEM») che intendano ottenere applicazioni e servizi di [OSCURATO:PERSONA] devono quindi concludere contratti con [OSCURATO:PERSONA]. Tali contratti sono altresì conclusi da [OSCURATO:PERSONA] con i gestori di reti mobili («mobile network operators»; in prosieguo: gli «MNO») che desiderino poter installare le applicazioni e i servizi di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] sui dispositivi venduti agli utenti finali.
16.
Alcuni di questi contratti sono oggetto della presente causa.
B.
Decisione controversa
17.
Il 18 luglio 2018 la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione controversa, con la quale ha inflitto un’ammenda a [OSCURATO:PERSONA] LLC e, in parte, alla [OSCURATO:PERSONA]. per la violazione dell’articolo 102 TFUE e dell’articolo 54 dell’accordo SEE.
18.
Anzitutto, la [OSCURATO:PERSONA] ha individuato quattro tipi di mercato rilevante, ossia (i) il mercato mondiale (esclusa la Cina) dei SO su licenza per dispositivi mobili intelligenti, (ii) il mercato mondiale (esclusa la Cina) di portali di vendita di applicazioni [OSCURATO:PERSONA], (iii) i diversi mercati nazionali, all’interno del SEE, di fornitura di servizi di ricerca generale, e (iv) il mercato mondiale dei browser Internet concepiti per un uso mobile non specifici di un SO (
9
). [OSCURATO:PERSONA] la [OSCURATO:PERSONA], durante il periodo rilevante, [OSCURATO:PERSONA] deteneva una posizione dominante sui primi tre di questi mercati (
10
). Tali constatazioni non sono più contestate nell’ambito del presente procedimento di impugnazione.
19.
Nella decisione controversa, la [OSCURATO:PERSONA] ha constatato che [OSCURATO:PERSONA] aveva abusato della sua posizione dominante su tali mercati imponendo restrizioni contrattuali anticoncorrenziali agli OEM e agli MNO (in prosieguo: le «restrizioni di cui trattasi»). [OSCURATO:PERSONA] ha individuato quattro infrazioni distinte che corrispondono a tre serie di restrizioni contrattuali.
20.
Le prime restrizioni figuravano negli accordi di distribuzione delle applicazioni mobili (in prosieguo: gli «ADAM») e costituivano, secondo la [OSCURATO:PERSONA], due vendite abbinate (prima e seconda infrazione) (
11
):
– da un lato, il requisito per gli OEM di preinstallare l’applicazione [OSCURATO:PERSONA] per poter ottenere una licenza per l’utilizzo del negozio di applicazioni [OSCURATO:PERSONA] (primo pacchetto); imponendolo, [OSCURATO:PERSONA] ha abusato della sua posizione dominante nel mercato mondiale (esclusa la Cina) dei portali di vendita di applicazioni [OSCURATO:PERSONA] dal 1º gennaio 2011 alla data della decisione controversa;
– dall’altro lato, il requisito per gli OEM di preinstallare il browser [OSCURATO:PERSONA] per poter ottenere una licenza per l’utilizzo del [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] (secondo pacchetto); imponendolo, [OSCURATO:PERSONA] ha abusato della sua posizione dominante sul mercato mondiale (esclusa la Cina) dei portali di vendita di applicazioni [OSCURATO:PERSONA] dal 1° agosto 2012 alla data della decisione controversa.
21.
[OSCURATO:PERSONA] spiegato dal Tribunale, questi due pacchetti di prodotti sono complementari. Pertanto, il pacchetto [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si è venuto a sovrapporre al pacchetto [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] al fine di tener conto dell’evoluzione dell’ADAM, che inizialmente non comprendeva il browser [OSCURATO:PERSONA] tra le applicazioni raccolte nel pacchetto GMS. [OSCURATO:PERSONA] la [OSCURATO:PERSONA], l’obiettivo dei due pacchetti era quello di permettere a [OSCURATO:PERSONA] di raggiungere gli utenti, affinché essi effettuassero le loro ricerche generali tramite [OSCURATO:PERSONA], o in quanto applicazione di ricerca generale o in quanto motore di ricerca del browser [OSCURATO:PERSONA] (
12
).
22.
In secondo luogo, per ottenere una licenza per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], gli OEM hanno dovuto concludere un «accordo antiframmentazione» (in prosieguo: l’«AAF») che imponeva loro di non vendere dispositivi funzionanti su versioni di [OSCURATO:PERSONA] non approvate da [OSCURATO:PERSONA] (terza infrazione). Pertanto, la conclusione di un ADAM sarebbe stata possibile solo dopo aver concluso un AAF. Imponendo tale requisito, [OSCURATO:PERSONA] aveva abusato della sua posizione dominante nei mercati dei portali di vendita di applicazioni [OSCURATO:PERSONA] e dei servizi di ricerca generale dal 1º gennaio 2011 alla data della decisione controversa (
13
).
23.
In terzo luogo, gli accordi di ripartizione dei ricavi (in prosieguo: gli «ARR») contenevano restrizioni in forza delle quali [OSCURATO:PERSONA] concedeva agli OEM e agli MNO una percentuale dei suoi introiti pubblicitari, a condizione che tali costruttori e operatori avessero accettato di non preinstallare un servizio concorrente di ricerca generale su uno qualsiasi dei dispositivi rientranti in un portafoglio concordato (in prosieguo: gli «ARR per portafoglio») (quarta infrazione). Esigendo ciò, [OSCURATO:PERSONA] aveva abusato della sua posizione dominante nei mercati nazionali dei servizi di ricerca generale dal 1º gennaio 2011 al 31 marzo 2014 (
14
). [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ha concluso ARR per dispositivi, in forza dei quali il pagamento di ripartizione dei ricavi da parte di [OSCURATO:PERSONA] era subordinato alla condizione che gli OEM e gli MNO non preinstallassero alcun servizio di ricerca generale concorrente su un determinato dispositivo per il quale erano versate parti dei ricavi. Tali ARR per dispositivi non sono stati dichiarati illegittimi dalla [OSCURATO:PERSONA].
24.
[OSCURATO:PERSONA] la [OSCURATO:PERSONA], le restrizioni controverse avevano l’obiettivo di proteggere e di rafforzare la posizione dominante di [OSCURATO:PERSONA] sui mercati nazionali, all’interno del SEE, in materia di servizi di ricerca generale e, pertanto, i redditi percepiti da [OSCURATO:PERSONA] mediante annunci pubblicitari collegati a tali ricerche. L’obiettivo comune e l’interdipendenza delle restrizioni controverse hanno indotto la [OSCURATO:PERSONA] a qualificarle come infrazione unica e continuata agli articoli 102 TFUE e 54 dell’accordo SEE.
25.
Per sanzionare quelle che considerava pratiche abusive, la [OSCURATO:PERSONA] ha imposto un’ammenda di EUR 4 342 865 000 a [OSCURATO:PERSONA] LLC, di cui EUR 1 921 666 000 in solido con [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ha ingiunto a [OSCURATO:PERSONA] di porre fine al comportamento contestato entro un termine di 90 giorni dalla notifica della decisione controversa.
C.
Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata
1.
Procedimento dinanzi al Tribunale
26.
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 9 ottobre 2018, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso contro la decisione controversa. Dinanzi al Tribunale, a sostegno delle conclusioni di [OSCURATO:PERSONA] sono intervenute [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: l’«ADA»), Computer & [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), [OSCURATO:PERSONA] GmbH (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), HMD global Oy (in prosieguo: la «HMD») e [OSCURATO:PERSONA] AS, già [OSCURATO:PERSONA] AS (in prosieguo: l’«[OSCURATO:PERSONA]»).
27.
A sostegno delle conclusioni della [OSCURATO:PERSONA] sono intevenuti [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] und Zeitungsverleger eV (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), Bureau européen des unions de consommateurs [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: il «[OSCURATO:PERSONA]»), FairSearch [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].cz, a.s. (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») e [OSCURATO:PERSONA] eV (in prosieguo: la «VDZ»).
28.
Il Tribunale ha esaminato la causa sulla base di una versione comune non riservata del fascicolo. Nella sentenza impugnata, taluni dati riservati noti alle parti principali sono stati sostituiti dalle forbici utilizzate nella versione pubblica della decisione controversa disponibile sul sito Internet della [OSCURATO:PERSONA] (
15
).
2.
Sentenza impugnata
29.
Nella sua sentenza del 14 settembre 2022, il Tribunale ha annullato la decisione controversa nella parte in cui riguardava gli ARR per portafoglio, ossia il quarto elemento dell’infrazione unica e continuata.
30.
[OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha fissato l’importo dell’ammenda inflitta a [OSCURATO:PERSONA] LLC in EUR 4 125 000 000, con [OSCURATO:PERSONA]. responsabile in solido per EUR 1 520 605 895.
31.
Il Tribunale ha respinto il ricorso quanto al resto e ha condannato tutte le parti a farsi carico delle proprie spese.
III.
Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti
32.
Con atto introduttivo del 30 novembre 2022, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto impugnazione avverso la sentenza impugnata.
33.
[OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Tribunale, [OSCURATO:PERSONA] è sostenuta nell’impugnazione dall’ADA, dalla [OSCURATO:PERSONA], dalla [OSCURATO:PERSONA], dalla HMD e dall’[OSCURATO:PERSONA].
34.
[OSCURATO:PERSONA] è sostenuta nell’impugnazione, proprio come dinanzi al Tribunale, dalla [OSCURATO:PERSONA], dal [OSCURATO:PERSONA], dalla FairSearch, dalla [OSCURATO:PERSONA], dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla VDZ.
35.
Con ordinanze del 19 gennaio (
16
) e del 18 aprile 2023 (
17
), il presidente della Corte ha ordinato, su richiesta delle ricorrenti, che la decisione controversa e alcune informazioni contenute nella nota 98 della risposta della [OSCURATO:PERSONA] fossero sottoposte a un trattamento riservato nei confronti degli intervenienti. Gli elementi di cui trattasi erano già stati oggetto di un trattamento riservato nei confronti di queste stesse parti nell’ambito del procedimento di primo grado.
36.
[OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia:
– annullare la sentenza impugnata,
– annullare la decisione controversa;
– in subordine, rinviare la causa al Tribunale;
– in ulteriore subordine, annullare il punto 2 del dispositivo della sentenza impugnata e fissare l’importo dell’ammenda irrogata nell’articolo 2 della decisione controversa a un importo significativamente inferiore; e
– condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese sostenute da [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito del presente procedimento e del procedimento dinanzi al Tribunale.
37.
L’ADA, la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA], la HMD e l’[OSCURATO:PERSONA] chiedono che la Corte voglia accogliere le conclusioni di [OSCURATO:PERSONA] e condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
38.
[OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia:
– respingere l’impugnazione; e
– condannare [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
39.
Il [OSCURATO:PERSONA], la FairSearch e la [OSCURATO:PERSONA] chiedono parimenti alla Corte di respingere l’impugnazione e di condannare [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
40.
Le parti hanno svolto le loro difese orali e risposto ai quesiti posti dalla Corte all’udienza che ha avuto luogo il 28 gennaio 2025.
IV.
Analisi
41.
A sostegno della sua impugnazione, [OSCURATO:PERSONA] deduce sei motivi, i primi cinque dei quali riguardano l’accertamento dell’infrazione (A), mentre il sesto contesta il modo in cui il Tribunale ha esercitato la sua competenza estesa al merito per modificare l’ammenda (B).
A.
Sull’accertamento dell’infrazione (motivi dal primo al quinto)
42.
[OSCURATO:PERSONA] esposto ai paragrafi da 19 a 23 delle presenti conclusioni, l’infrazione unica e continuata constatata dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione controversa comprendeva quattro infrazioni distinte che corrispondono a tre serie di restrizioni contrattuali:
– le condizioni di preinstallazione degli ADAM, secondo le quali si poteva ottenere una licenza per [OSCURATO:PERSONA] solo se [OSCURATO:PERSONA] era preinstallato (primo pacchetto) e si poteva ottenere una licenza per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] solo se [OSCURATO:PERSONA] era preinstallato (secondo pacchetto);
– gli AAF, secondo i quali si poteva ottenere una licenza per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] solo se gli OEM non vendevano dispositivi funzionanti con versioni di [OSCURATO:PERSONA] non approvate da [OSCURATO:PERSONA];
– e infine gli ARR per portafoglio, secondo i quali si poteva ottenere una percentuale dei ricavi pubblicitari di [OSCURATO:PERSONA] se non erano preinstallati servizi di ricerca concorrenti.
43.
La conclusione secondo cui gli ARR per portafoglio erano restrittivi della concorrenza è stata annullata dal Tribunale nella sentenza impugnata e non è contestata dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito della presente impugnazione. Pertanto, le conclusioni del Tribunale a tale riguardo sono definitive.
44.
Con il primo e il secondo motivo d’impugnazione, [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale è incorso in errori di diritto nel valutare gli ADAM (1). Il terzo e il quarto motivo d’impugnazione riguardano la qualificazione degli AAF (2). Infine, con il suo quinto motivo d’impugnazione, [OSCURATO:PERSONA] critica la constatazione di un’infrazione unica e continuata (3).
1.
Sulla valutazione degli ADAM (primo e secondo motivo di impugnazione)
45.
Con il suo primo motivo di impugnazione, [OSCURATO:PERSONA] contesta la valutazione del nesso di causalità tra le condizioni di preinstallazione degli ADAM e i loro asseriti effetti preclusivi (a). Nell’ambito del suo secondo motivo d’impugnazione, sostiene che il Tribunale ha erroneamente confermato la decisione controversa, sebbene la [OSCURATO:PERSONA] non abbia dimostrato la capacità degli ADAM di produrre un effetto preclusivo nei confronti di imprese considerate altrettanto efficienti quanto la stessa [OSCURATO:PERSONA] (b).
a)
Sul nesso di causalità tra gli ADAM e i loro effetti preclusivi (prima, terza e quarta parte del primo motivo di impugnazione)
46.
[OSCURATO:PERSONA] il primo motivo di impugnazione di [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha commesso un errore nella valutazione del nesso di causalità tra le condizioni di preinstallazione degli ADAM e la loro capacità di restringere la concorrenza.
47.
Nell’ambito di tale motivo, [OSCURATO:PERSONA] deduce quattro argomenti, il secondo dei quali coincide ampiamente con la linea argomentativa sviluppata da [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito del suo secondo motivo. Pertanto, affronterò questo secondo argomento ai paragrafi 99 e segg. delle presenti conclusioni nell’ambito del secondo motivo di impugnazione.
48.
Nell’ambito dei tre argomenti restanti dedotti con il primo motivo, [OSCURATO:PERSONA] sostiene, in primo luogo, che il Tribunale ha commesso un errore di diritto quando ha preso in considerazione gli ARR come elemento contestuale (1). In secondo luogo, esso avrebbe commesso un errore di diritto quando ha dichiarato che non era necessario distinguere gli effetti dell’impostazione predefinita da quelli della preinstallazione (2). Infine, non avrebbe tenuto conto della concorrenza (o dell’assenza di concorrenza) che sarebbe esistita senza le condizioni di preinstallazione degli ADAM (3).
49.
[OSCURATO:PERSONA] la [OSCURATO:PERSONA], il primo motivo è inoperante, in quanto si basa sull’erronea premessa secondo cui un’analisi controfattuale è l’unico modo per stabilire se un comportamento sia idoneo a restringere la concorrenza. [OSCURATO:PERSONA], tale tesi non trova alcun riscontro nella giurisprudenza della Corte. Un’analisi controfattuale è solo un modo, ma non l’unico, di stabilire se un comportamento sia idoneo a restringere la concorrenza.
50.
È vero che, secondo la giurisprudenza, gli effetti reali o potenziali delle pratiche esaminate possono essere dimostrati facendo riferimento ad un insieme di elementi probatori, senza che la [OSCURATO:PERSONA] sia tenuta a ricorrere sistematicamente ad un strumento unico per dimostrare l’esistenza di un siffatto nesso di causalità (
18
).
51.
[OSCURATO:PERSONA], gli argomenti avanzati da [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito del suo primo motivo vertono non solo sulla valutazione della necessità per il Tribunale di procedere a un’analisi controfattuale, ma anche su taluni aspetti da questo presi in considerazione in sede di valutazione del carattere abusivo degli ADAM. Ne consegue che tali argomenti sono idonei a rimettere in discussione le conclusioni del Tribunale alla base del dispositivo della sentenza impugnata e a comportare, qualora risultino fondati, l’annullamento di tale sentenza (
19
).
52.
Di conseguenza, l’affermazione della [OSCURATO:PERSONA] relativa all’inoperatività deve essere respinta.
1)
Sulla presa in considerazione degli ARR in sede di analisi degli ADAM (prima parte del primo motivo di impugnazione)
53.
Con la prima parte del suo primo motivo di impugnazione, [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale è incorso in un errore di diritto prendendo in considerazione, per la valutazione degli effetti degli ADAM, gli effetti degli ARR per dispositivi, che non sono stati contestati dalla [OSCURATO:PERSONA], nonché gli effetti degli ARR per portafoglio, il cui carattere abusivo non era, secondo il Tribunale, dimostrato. Così facendo, il Tribunale non avrebbe dimostrato che gli asseriti effetti preclusivi fossero stati causati dalle condizioni di preinstallazione degli ADAM.
54.
Tale linea di argomentazione solleva, in sostanza, la questione se una pratica giudicata abusiva dalla [OSCURATO:PERSONA], ma non dal Tribunale, possa nondimeno essere presa in considerazione quale elemento contestuale in sede di analisi degli effetti delle altre componenti di un’infrazione unica e continuata, che sono state giudicate abusive.
55.
[OSCURATO:PERSONA] esposto ai paragrafi 23 e 42 delle presenti conclusioni, l’infrazione unica e continuata di [OSCURATO:PERSONA] comprendeva, secondo la [OSCURATO:PERSONA], gli ARR per portafoglio. Tali accordi concedevano agli OEM e agli MNO una percentuale degli introiti pubblicitari di [OSCURATO:PERSONA], a condizione che tali costruttori o tali operatori avessero accettato di non preinstallare un servizio di ricerca generale concorrente su qualsiasi dispositivo rientrante in un portafoglio concordato. Di conseguenza, in applicazione di detti ARR, se l’OEM o l’MNO interessato preinstallava un servizio di ricerca generale concorrente su un dispositivo rientrante nel portafoglio predefinito e accettato, doveva rinunciare alla ripartizione dei ricavi su tutto il portafoglio (
20
).
56.
[OSCURATO:PERSONA] la decisione controversa, tali ARR per portafoglio attuavano pagamenti in cambio dell’esclusiva, il cui obiettivo era di assicurare a [OSCURATO:PERSONA] l’esclusiva della preinstallazione sui dispositivi mobili delle applicazioni di ricerca generale (
21
). Per giungere a tale conclusione, la [OSCURATO:PERSONA] ha effettuato, in particolare, un’analisi della capacità inerente alla pratica contestata di estromettere i concorrenti altrettanto efficienti, il cosiddetto «test del concorrente altrettanto efficiente» («[OSCURATO:PERSONA]»; in prosieguo: il «test AEC ») (
22
).
57.
[OSCURATO:PERSONA], il Tribunale è giunto alla conclusione che l’accertamento del carattere abusivo degli ARR per portafoglio non era dimostrato in modo giuridicamente sufficiente a causa di errori commessi dalla [OSCURATO:PERSONA] in sede di valutazione della loro copertura del mercato e dell’attuazione del test AEC (
23
). [OSCURATO:PERSONA] già esposto ai paragrafi 29 e 43 delle presenti conclusioni, il Tribunale ha quindi annullato la decisione controversa per quanto riguarda il carattere abusivo degli ARR per portafoglio. [OSCURATO:PERSONA] non ha contestato tale conclusione nell’ambito della presente impugnazione. Pertanto, la conclusione secondo cui essa non ha dimostrato il carattere abusivo degli ARR per portafoglio è giuridicamente vincolante.
58.
A partire dal 2013, [OSCURATO:PERSONA] ha progressivamente sostituito gli ARR per portafoglio con ARR per dispositivi. Sulla base di un ARR per dispositivi, la partecipazione di un OEM e di un MNO ai ricavi di [OSCURATO:PERSONA] dipendeva dal numero di dispositivi venduti che rispettavano l’obbligo di non preinstallazione di servizi di ricerca generale concorrenti. Così, gli ARR per dispositivi consentivano a un OEM o a un MNO di proporre, per uno stesso tipo di dispositivo, alcuni dispositivi che mettevano in rilievo esclusivamente il servizio di ricerca generale di [OSCURATO:PERSONA] e altri che proponevano anche servizi di ricerca generale concorrenti. [OSCURATO:PERSONA] non ha ritenuto che tali ARR per dispositivi fossero abusivi (
24
).
59.
Sebbene, secondo le constatazioni della [OSCURATO:PERSONA] e del Tribunale, né gli ARR per dispositivi né gli ARR per portafoglio fossero abusivi se considerati isolatamente, il Tribunale li ha presi in considerazione in sede di valutazione degli ADAM (
25
). [OSCURATO:PERSONA] il Tribunale, ciò era giustificato in quanto la decisione controversa ha correttamente preso in considerazione gli ARR per dispositivi e per portafoglio quali elementi del contesto fattuale ai fini della valutazione degli effetti preclusivi causati dagli altri aspetti dell’infrazione unica e continuata e quindi anche dagli ADAM. Il Tribunale ha in particolare rilevato che, indipendentemente dalla qualificazione degli ARR alla luce del diritto della concorrenza, gli effetti combinati delle pratiche attuate da [OSCURATO:PERSONA] le hanno consentito di beneficiare, per quanto riguarda [OSCURATO:PERSONA], di una preinstallazione esclusiva che comprendeva, almeno fino al 2016, più della metà di tutti i dispositivi commercializzati nel SEE che funzionavano con un SO derivato da [OSCURATO:PERSONA] (
26
).
60.
Prima di esaminare la fondatezza di tale approccio, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante della Corte, la constatazione che una pratica costituisce un abuso di posizione dominante ai sensi dell’articolo 102 TFUE deve sempre essere valutata tenendo conto di tutti gli elementi pertinenti del caso di specie (
27
). Per contro, un’autorità garante della concorrenza non può basarsi sugli effetti che una pratica avrebbe potuto produrre se talune circostanze particolari – che non erano quelle esistenti sul mercato al momento della sua attuazione – si fossero realizzate (
28
).
61.
In tale contesto, la presa in considerazione di un elemento di fatto non dipende, come la Corte ha precisato, ad esempio, nella sentenza
AstraZeneca v [OSCURATO:PERSONA]
, dalla questione se tale elemento costituisca un comportamento che, di per sé, è qualificato com.e abusivo (
29
) Analogamente, la Corte ha spiegato, nella sentenza
[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]
,
che, quando un insieme di pratiche è qualificato come infrazione unica e continuata, non se ne può dedurre che ciascuno di tali comportamenti debba, di per sé stesso e considerato isolatamente, essere necessariamente qualificato come infrazione distinta (
30
). Nella sentenza
[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA])
, la Corte ha dichiarato che due pratiche che erano lecite se analizzate di per sé e considerate isolatamente, erano state considerate abusive in quanto, in combinazione tra loro, si discostavano da una concorrenza basata sui meriti e producevano (potenziali) effetti anticoncorrenziali (
31
).
62.
Nel caso di specie, il Tribunale è giunto alla conclusione che gli effetti combinati degli ADAM e degli ARR dovevano essere presi in considerazione a causa del carattere complementare delle diverse pratiche di [OSCURATO:PERSONA]. L’obbligo contrattuale connesso agli ARR di non installare nient’altro che [OSCURATO:PERSONA] per le ricerche generali ha avuto come conseguenza che la possibilità teorica di preinstallare un servizio concorrente delle applicazioni di [OSCURATO:PERSONA], benché consentito in linea di principio dagli ADAM, è stata effettivamente esclusa, dal 2011 al 2016, per almeno la metà dei dispositivi [OSCURATO:PERSONA] venduti nel SEE. In altri termini, gli ARR garantivano a [OSCURATO:PERSONA] che solo il proprio servizio di ricerca fosse installato sui dispositivi interessati, circostanza che deve essere presa in considerazione in sede di valutazione degli effetti anticoncorrenziali degli ADAM (in particolare la questione se i servizi di ricerca concorrenti potessero compensare il vantaggio di [OSCURATO:PERSONA] tramite una preinstallazione parallela al servizio di quest’ultima (
32
)).
63.
In tale contesto, gli ARR erano solo uno degli elementi presi in considerazione dal Tribunale per valutare se i servizi di ricerca concorrenti potessero compensare il vantaggio conferito a [OSCURATO:PERSONA] dagli ADAM (
33
). Pertanto, e contrariamente a quanto sostiene [OSCURATO:PERSONA], non si può contestare al Tribunale di non aver considerato che gli ARR non coprivano tutti i dispositivi coperti dagli ADAM quando ha preso in considerazione i primi per la valutazione dei secondi.
64.
[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sostengono che gli effetti anticoncorrenziali degli ADAM non sono dimostrati, poiché, in uno scenario controfattuale senza tali accordi, gli ARR avrebbero avuto gli stessi effetti preclusivi a danno dei servizi di ricerca concorrenti.
65.
[OSCURATO:PERSONA], semplicemente non è possibile ignorare gli ADAM e analizzare gli effetti degli ARR in maniera isolata. Questo perché gli OEM interessati avevano preinstallato il servizio di ricerca [OSCURATO:PERSONA], che era l’oggetto degli ARR, su un gran numero (
34
) di dispositivi grazie agli ADAM al fine di ottenere l’accesso al [OSCURATO:PERSONA], che era indispensabile per loro e per il quale [OSCURATO:PERSONA] deteneva una posizione dominante.
66.
A causa di tale interazione tra gli ADAM e gli ARR, gli altri fornitori di servizi di ricerca generale non partivano dalla stessa posizione di [OSCURATO:PERSONA] per quanto riguarda la conclusione di un ARR. [OSCURATO:PERSONA], il servizio di ricerca [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] era già preinstallato sin dall’inizio su un gran numero di dispositivi mobili intelligenti, mentre gli altri fornitori dovevano innanzitutto fare uno sforzo per ottenere la preinstallazione del loro servizio accanto a quello di [OSCURATO:PERSONA]. Peraltro, a causa degli ADAM, nessun altro fornitore di servizi di ricerca poteva ottenere l’esclusiva sui dispositivi interessati.
67.
Contrariamente a quanto sostenuto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in udienza, le constatazioni della Corte nella sentenza
[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA])
in merito agli effetti combinati di tali pratiche connesse sono rilevanti anche nel caso di specie, nonostante le differenze tra le due cause. È vero che, in tale causa, la [OSCURATO:PERSONA] non ha contestato le due pratiche in questione in maniera isolata, ma unicamente nella loro combinazione, mentre, nel caso di specie, essa ha constatato il carattere abusivo sia degli ADAM sia degli ARR per portafoglio. [OSCURATO:PERSONA], ciò non significa che gli effetti delle due pratiche debbano essere analizzati isolatamente nel caso di specie, anche se, in realtà, erano emersi congiuntamente.
68.
Dividere artificialmente due pratiche così indissolubilmente interconnesse per analizzare i loro effetti non sarebbe realistico né terrebbe conto degli effetti combinati delle due componenti (
35
). [OSCURATO:PERSONA] sottolineato dal Tribunale, occorre distinguere al riguardo tra le ipotesi teoriche di concorrenza e la realtà pratica (
36
). Ciò è tanto più vero in quanto, come spiegato dalla [OSCURATO:PERSONA] in udienza, in mercati come quelli di cui trattasi nel caso di specie, caratterizzati da effetti di rete dinamici, può essere praticamente impossibile analizzare in che modo ciascun elemento contestuale in sé, considerato isolatamente, abbia specificamente contribuito agli effetti preclusivi.
69.
Ne consegue che il Tribunale non è incorso in un errore di diritto nel concludere che, indipendentemente dalla loro qualificazione come abusiva o meno, gli ARR potevano essere presi in considerazione nell’analisi degli effetti degli ADAM. Ne consegue che la prima parte del primo motivo d’impugnazione dev’essere respinta.
2)
Sulla distinzione tra impostazione predefinita e preinstallazione (terza parte del primo motivo di impugnazione)
70.
Nell’ambito della terza parte del suo primo motivo di impugnazione, [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale ha erroneamente ritenuto che gli elementi di prova relativi all’impostazione predefinita fossero pertinenti ai fini dell’analisi delle condizioni di preinstallazione degli ADAM. [OSCURATO:PERSONA], solo questi ultimi (e non gli ADAM nel loro insieme, comprese le disposizioni relative all’impostazione predefinita (
37
)) erano stati giudicati abusivi nella decisione controversa. Così facendo, il Tribunale avrebbe convalidato l’analisi degli ADAM effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA] senza esigere che quest’ultima dimostrasse il nesso di causalità tra le condizioni di preinstallazione e i loro asseriti effetti preclusivi.
71.
L’impostazione predefinita designa la configurazione predefinita di un servizio in una determinata applicazione. La preinstallazione significa che le applicazioni sono precaricate sui dispositivi nella fase della configurazione prima della loro commercializzazione (
38
).
72.
Il Tribunale ha valutato gli argomenti di [OSCURATO:PERSONA] relativi alla distinzione tra preinstallazione e impostazione predefinita ai punti da 320 a 418 della sentenza impugnata. In tali punti, esso ha analizzato la critica di [OSCURATO:PERSONA] secondo la quale la [OSCURATO:PERSONA] non aveva dimostrato, nella decisione controversa, che le condizioni di preinstallazione davano luogo a uno «status quo
bias» (pregiudizio dello status quo). [OSCURATO:PERSONA] esposto, ad esempio, ai punti 321 e 331 della sentenza impugnata, tale termine significa che gli utenti tendono ad utilizzare ciò che è già preinstallato sul loro dispositivo e che viene loro proposto.
73.
In tale contesto, il Tribunale ha constatato, da un lato, ai punti da 327 a 335 della sentenza impugnata, che la distinzione suggerita da [OSCURATO:PERSONA] tra l’impostazione predefinita e la preinstallazione era priva di rilevanza pratica. Non è stato facile operare una siffatta distinzione, in quanto sia [OSCURATO:PERSONA] che altri attori utilizzavano il termine «predefinito» in un’accezione ampia e confondevano le nozioni di impostazione predefinita e di preinstallazione. [OSCURATO:PERSONA], non è stato contestato che la preinstallazione di un’applicazione conferisse di per sé un vantaggio rispetto alle applicazioni concorrenti. Infine, le condizioni di preinstallazione degli ADAM contenevano anche disposizioni relative al posizionamento privilegiato o all’impostazione predefinita.
74.
In tale contesto, il Tribunale ha ritenuto che gli elementi di prova criticati da [OSCURATO:PERSONA] potessero essere invocati per dimostrare l’esistenza di una tendenza generale a «congelare» la situazione, indipendentemente dalla questione se, in senso stretto, gli elementi di prova riguardassero l’impostazione predefinita, la preinstallazione o il posizionamento privilegiato. Di conseguenza, non era necessario, preliminarmente, al fine di dimostrare l’esistenza di uno «status quo bias», distinguere precisamente, come auspicato da [OSCURATO:PERSONA], gli effetti dell’impostazione predefinita dagli effetti della preinstallazione.
75.
Sulla base di tale premessa, il Tribunale ha valutato, ai punti da 340 a 394 della sentenza impugnata, gli elementi di prova invocati nella decisione controversa provenienti dalla stessa [OSCURATO:PERSONA], HP, Nokia, Amazon e Mozilla, un’analisi di Yandex nonché l’accordo di preinstallazione concluso tra Microsoft e Verizon; ai punti da 395 a 408, taluni confronti effettuati nella decisione controversa utilizzando uno studio di FairSearch, dati forniti da Microsoft e NetMarketShare nonché il confronto dei ricavi di [OSCURATO:PERSONA] dai dispositivi [OSCURATO:PERSONA] e iOS; e, ai punti da 409 a 418, taluni elementi relativi a [OSCURATO:PERSONA] con riferimento al confronto dei ricavi di [OSCURATO:PERSONA] tramite [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché a un sondaggio di [OSCURATO:PERSONA].
76.
Al punto 418 della sentenza impugnata, il Tribunale ha concluso che i diversi argomenti dedotti da [OSCURATO:PERSONA] per confutare il vantaggio conferito dalla preinstallazione delle applicazioni [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sui dispositivi [OSCURATO:PERSONA] non potevano mettere in discussione le conclusioni tratte dalla [OSCURATO:PERSONA] dai diversi elementi esposti nella decisione controversa a tale riguardo.
77.
Nel criticare tali constatazioni, [OSCURATO:PERSONA] sostiene, nella sua impugnazione, che il Tribunale è andato oltre le constatazioni della decisione controversa quando ha concluso, al punto 349 della sentenza impugnata, che gli argomenti ivi esaminati erano validi nel contesto delle due nozioni controverse. [OSCURATO:PERSONA], secondo [OSCURATO:PERSONA], le motivazioni del Tribunale esposte ai punti da 329 a 334 della sentenza impugnata (riassunte ai paragrafi 73 e 74 delle presenti conclusioni), per le quali non occorre distinguere con precisione le due nozioni, non sarebbero convincenti. In tale contesto, la valutazione del Tribunale descritta al paragrafo 75 delle presenti conclusioni sarebbe errata.
78.
L’argomento di [OSCURATO:PERSONA] è parzialmente irricevibile in quanto mira ad ottenere una nuova valutazione dei fatti da parte della Corte (i). D’altro canto, tale argomento non può essere accolto, in quanto è contrario ai principi sopra enunciati, secondo i quali gli effetti anticoncorrenziali di una pratica devono essere valutati nel suo contesto (ii).
i)
Nessuna nuova valutazione dei fatti in sede di impugnazione
79.
Da un lato, gli argomenti di [OSCURATO:PERSONA] sono irricevibili in quanto [OSCURATO:PERSONA] cerca in realtà di ottenere una nuova valutazione degli elementi di prova prodotti dinanzi al Tribunale. [OSCURATO:PERSONA], tale giudice è competente in via esclusiva a valutare gli elementi di prova (
39
) , salvo il caso di snaturamento delle prove dinanzi ad esso prodotte. Un siffatto snaturamento deve essere suffragato dal ricorrente e risultare manifestamente dai documenti del fascicolo, senza che sia necessario procedere ad una nuova valutazione dei fatti e delle prove (
40
).
80.
[OSCURATO:PERSONA], nella sua critica riassunta al paragrafo 77 delle presenti conclusioni, [OSCURATO:PERSONA] non sostiene che il Tribunale abbia snaturato gli elementi di prova da esso valutati, né un siffatto snaturamento risulta in maniera evidente dal fascicolo. Al contrario, la questione se i fatti e gli elementi di prova relativi all’impostazione predefinita siano rilevanti anche per la preinstallazione e il modo in cui i vari attori hanno confuso tali termini sono questioni che rientrano in una valutazione dei fatti e delle prove. Una siffatta valutazione si distingue dal controllo dello snaturamento che mira a verificare se il Tribunale abbia snaturato gli elementi di prova in modo manifestamente contrario alla loro formulazione (
41
). A tal riguardo, [OSCURATO:PERSONA] non ha neppure menzionato alcuna violazione delle norme in materia di onere e di produzione della prova che rientrerebbe nella competenza della Corte nell’ambito di un’impugnazione.
ii)
Nessuna valutazione degli effetti di una pratica isolata dal suo contesto
81.
Dall’altro lato, gli argomenti di [OSCURATO:PERSONA] vertono sulla questione se la [OSCURATO:PERSONA] avesse l’obbligo di valutare le condizioni di preinstallazione degli ADAM in maniera isolata dal loro contesto, in particolare gli obblighi in materia di impostazione predefinita e di collocamento privilegiato. Tale questione verte sulla qualificazione giuridica di tali fatti da parte del Tribunale e sulle conseguenze di diritto che il Tribunale ne ha tratto, per le quali la Corte è competente nell’ambito di un’impugnazione (
42
).
82.
[OSCURATO:PERSONA], come già esposto ai paragrafi 60, 61, 67 e 68 delle presenti conclusioni nell’ambito della prima parte del presente motivo d’impugnazione, la premessa di [OSCURATO:PERSONA] secondo cui, per stabilire gli effetti anticoncorrenziali di una pratica, questa deve essere analizzata in maniera isolata dal suo contesto, è errata. [OSCURATO:PERSONA] spiegato in tali paragrafi, la qualificazione di una pratica come abuso di posizione dominante ai sensi dell’articolo 102 TFUE deve sempre essere valutata tenendo conto di tutti gli elementi pertinenti del caso di specie. Così facendo, la presa in considerazione di un elemento di fatto non dipende dalla questione se esso derivi da una pratica che è stata qualificata essa stessa come abusiva. Ciò si verifica in particolare quando pratiche diverse – sia abusive che legittime, a seconda dei casi – sono così strettamente interconnesse che i loro effetti si sviluppano in combinazione gli uni con gli altri, e non possono essere analizzati in maniera isolata.
83.
Alla luce di quanto precede e della valutazione autonoma degli elementi di prova da parte del Tribunale, che non è stata validamente rimessa in discussione da [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale giustamente non ha richiesto alla [OSCURATO:PERSONA] di operare una distinzione precisa tra la preinstallazione e l’impostazione predefinita nel momento in cui ha proceduto alla valutazione degli elementi di prova al fine di analizzare se le condizioni di preinstallazione degli DAM creassero uno «status quo bias».
84.
Ne consegue che la terza parte del primo motivo d’impugnazione deve parimenti essere respinta.
3)
Sull’asserito aspetto proconcorrenziale degli ADAM e sul requisito di una valutazione controfattuale (quarta parte del primo motivo di impugnazione)
85.
Con la quarta parte del primo motivo di impugnazione, [OSCURATO:PERSONA] critica il fatto che il Tribunale non abbia richiesto alla [OSCURATO:PERSONA] di procedere a un’analisi controfattuale per valutare se un modello di licenza aperta come quello di [OSCURATO:PERSONA], di cui essa aveva riconosciuto l’aspetto proconcorrenziale, sarebbe stato possibile senza le regole contestate degli ADAM.
86.
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che, durante tutta l’indagine amministrativa e dinanzi al Tribunale, aveva spiegato che le condizioni di preinstallazione degli ADAM erano il corrispettivo non monetario che riceveva dagli OEM in cambio della fornitura gratuita del SO [OSCURATO:PERSONA], del [OSCURATO:PERSONA], del pacchetto GMS e di altri servizi connessi. Tale scambio non monetario avrebbe consentito ai concorrenti maggiori opportunità di distribuzione e una maggiore concorrenza rispetto a qualsiasi accordo di licenza alternativo realistico.
87.
[OSCURATO:PERSONA] critica il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] abbia vietato tale scambio non monetario reso possibile dalle condizioni di preinstallazione degli ADAM senza mai esaminare se alternative realistiche avrebbero dato luogo a opportunità di distribuzione uguali o maggiori per i concorrenti.
88.
[OSCURATO:PERSONA], avallando tale approccio, il Tribunale ha valutato erroneamente la questione se le condizioni di preinstallazione degli ADAM avessero effetti anticoncorrenziali. [OSCURATO:PERSONA], ciò avrebbe richiesto un’analisi del modo in cui la concorrenza si sarebbe svolta senza il comportamento contestato. Nel caso di specie, si sarebbe dovuto esaminare se un sistema di concessione di licenze aperto e gratuito con tutti i suoi vantaggi sarebbe stato realistico senza lo scambio non monetario insito nelle condizioni di preinstallazione degli ADAM.
89.
Ai punti da 590 a 594 della sentenza impugnata, contestati da [OSCURATO:PERSONA] in tale contesto, il Tribunale ha esaminato la censura di [OSCURATO:PERSONA] secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] non aveva tenuto conto di tutte le circostanze pertinenti ai fini della valutazione degli asseriti effetti del comportamento in questione.
90.
Per contro, [OSCURATO:PERSONA] non contesta i punti da 599 a 619 della sentenza impugnata, che trattano i suoi argomenti relativi alla giustificazione oggettiva degli ADAM.
91.
Ai punti da 590 a 594 della sentenza impugnata, il Tribunale ha spiegato che la [OSCURATO:PERSONA] aveva trattato gli argomenti di [OSCURATO:PERSONA] nella decisione controversa, ma li aveva respinti in quanto il comportamento considerato abusivo non riguardava né lo sviluppo e la manutenzione della piattaforma [OSCURATO:PERSONA] né il suo carattere aperto e gratuito. Era invece interessato soltanto un aspetto degli ADAM, i cui effetti limitavano la concorrenza, ossia le condizioni di preinstallazione. Tali condizioni avevano conferito un vantaggio concorrenziale a [OSCURATO:PERSONA] a causa dello «status quo bias» da esse creato, che non poteva essere compensato dai concorrenti e restringeva la concorrenza basata sui meriti a scapito dei consumatori.
92.
Contrariamente a quanto sostenuto da [OSCURATO:PERSONA] in sede di impugnazione, il Tribunale non è incorso in errore quando, alla luce di tali constatazioni, non ha richiesto alla [OSCURATO:PERSONA] di esaminare, nell’ambito di un’analisi controfattuale, come la concorrenza avrebbe potuto svilupparsi nei mercati rilevanti senza le condizioni di cui trattasi.
93.
È vero che la [OSCURATO:PERSONA] deve dimostrare il nesso di causalità tra il comportamento abusivo contestato e i suoi effetti anticoncorrenziali. [OSCURATO:PERSONA], in tale contesto, la [OSCURATO:PERSONA] può basarsi su una serie di elementi di prova. Essa non è tenuta ad utilizzare sistematicamente un solo strumento, in particolare un’analisi controfattuale, per dimostrare l’esistenza di un siffatto nesso di causalità (
43
). Ciò è particolarmente vero quando tale analisi non è richiesta nelle circostanze del caso di specie per accertare gli effetti (in particolare potenziali) del comportamento in questione.
94.
Per dimostrare l’abuso di posizione dominante, è sufficiente dimostrare che il comportamento in questione è
idoneo
a produrre effetti preclusivi. Non è tuttavia necessario che i suoi effetti concreti siano provati. Pertanto, la circostanza che – a differenza dei suoi concorrenti – solo l’impresa dominante fosse in grado di influenzare in modo discriminatorio il comportamento dei clienti o degli utenti a danno di tali concorrenti può essere sufficiente per dimostrare che il comportamento in questione era idoneo a pregiudicare una concorrenza effettiva e non falsata (
44
).
95.
[OSCURATO:PERSONA] esposto al paragrafo 91 delle presenti conclusioni, il Tribunale ha constatato che le condizioni di preinstallazione degli ADAM conferivano a [OSCURATO:PERSONA] un vantaggio concorrenziale derivante dallo «status quo bias» originato da tali condizioni e che non poteva essere compensato dai concorrenti.
96.
Fatto salvo l’esame della seconda parte del primo motivo d’impugnazione e del secondo motivo d’impugnazione ai paragrafi 99 e seguenti delle presenti conclusioni, il Tribunale ha quindi stabilito che la decisione degli utenti di utilizzare [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] piuttosto che applicazioni concorrenti era stata influenzata in modo discriminatorio dallo «status quo bias» che i concorrenti non potevano compensare. In tali circostanze, era giusto non richiedere un’ulteriore analisi controfattuale.
97.
[OSCURATO:PERSONA], contrariamente a quanto sostiene [OSCURATO:PERSONA], non si può pretendere che la [OSCURATO:PERSONA] rifletta, nell’ambito di una siffatta analisi, sul modo in cui l’impresa dominante avrebbe potuto comportarsi se non avesse adottato il comportamento abusivo contestato. Lo scenario controfattuale, benché ipotetico, deve comunque essere realistico e credibile. (
45
) Da un lato, in un caso come quello di specie, il funzionamento dei mercati rilevanti è caratterizzato da variabili quali l’innovazione, l’accesso ai dati, gli aspetti multifaccia, il comportamento degli utenti e gli effetti di rete (
46
). Dall’altro lato, tale funzionamento e, in particolare, il comportamento degli utenti sono già stati fortemente influenzati dalle strategie di [OSCURATO:PERSONA]. Pertanto, non risulta possibile stabilire pronostici realistici o plausibili di opzioni che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto scegliere al posto degli ADAM, né come tali opzioni avrebbero influenzato i mercati rilevanti.
98.
Ne deriva che anche la quarta parte del primo motivo d’impugnazione dev’essere respinta.
b)
Sulla capacità degli ADAM di escludere i concorrenti altrettanto efficienti (seconda parte del primo motivo d’impugnazione e secondo motivo d’impugnazione)
99.
Nell’ambito della seconda parte del suo primo motivo d’impugnazione, [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale è incorso in un errore di diritto quando ha confermato la valutazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui la conclusione che gli utenti non scaricavano frequentemente applicazioni di ricerca e di navigazione concorrenti era sufficiente per dimostrare gli effetti anticoncorrenziali delle condizioni di preinstallazione degli ADAM. [OSCURATO:PERSONA], tanto la [OSCURATO:PERSONA] quanto il Tribunale avevano riconosciuto che non vi erano stati vincoli tecnici o finanziari per gli utenti che scaricavano servizi concorrenti. Pertanto, essi avrebbero dovuto esaminare se la decisione degli utenti di non scaricare più frequentemente applicazioni concorrenti fosse dovuta alla preferenza e alla qualità superiore delle applicazioni di [OSCURATO:PERSONA] piuttosto che allo «status quo bias» asseritamente creato dalla preinstallazione.
100.
Con il suo secondo motivo d’impugnazione, [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale ha erroneamente confermato la decisione controversa sebbene essa non avesse dimostrato la capacità degli ADAM di escludere i concorrenti altrettanto efficienti.
101.
Poiché gli argomenti dedotti da [OSCURATO:PERSONA] in queste due parti della sua impugnazione coincidono parzialmente, li esaminerò congiuntamente.
102.
In primo luogo, occorre esaminare se, alla luce delle circostanze del caso di specie, il Tribunale dovesse esigere che la [OSCURATO:PERSONA] dimostrasse non solo la capacità degli ADAM di restringere la concorrenza, ma anche la loro particolare capacità di escludere i concorrenti altrettanto efficienti quanto [OSCURATO:PERSONA]. In tale contesto, esaminerò anzitutto l’argomento di [OSCURATO:PERSONA] che contesta al Tribunale di non aver esaminato se la decisione degli utenti di non scaricare più frequentemente applicazioni di ricerca e di navigazione concorrenti fosse dovuta alle preferenze degli utenti piuttosto che alle condizioni di preinstallazione degli ADAM (1). Esaminerò poi gli argomenti specifici di [OSCURATO:PERSONA] dedotti nell’ambito del suo secondo motivo d’impugnazione, relativi alla vendita abbinata dell’applicazione [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] (2) nonché alla vendita abbinata di [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (3).
1)
Sulla valutazione degli effetti preclusivi degli ADAM per quanto riguarda i «concorrenti altrettanto efficienti» e le ragioni del comportamento degli utenti
103.
[OSCURATO:PERSONA] la [OSCURATO:PERSONA], gli argomenti di [OSCURATO:PERSONA] non possono essere accolti, in quanto si basano sulla premessa secondo cui l’accertamento di una restrizione della concorrenza richiederebbe in ogni caso un’analisi dell’efficienza dei concorrenti (ipotetici o reali). In casi di vendite abbinate come quelle di cui trattasi nel caso di specie, che non rientrano nella concorrenza basata sui meriti, non è necessario valutare se esse siano idonee a produrre effetti preclusivi nei confronti dei concorrenti altrettanto efficienti, ma solo se esse siano idonee a restringere la concorrenza.
104.
È pacifico che l’articolo 102 TFUE non mira a tutelare i concorrenti meno efficienti (
47
). Ciò significa,
a contrario
, che, in un caso come quello di specie, l’accertamento dell’abuso di posizione dominante richiede sempre di esaminare se la pratica controversa sia idonea a produrre effetti preclusivi nei confronti dei concorrenti altrettanto efficienti? E, in caso affermativo, come dovrebbe essere effettuata tale valutazione?
105.
Al fine di trovare una risposta a tali questioni, è utile, anzitutto, ricordare il punto di partenza della giurisprudenza relativa alle vendite abbinate (i). In secondo luogo, occorre ricapitolare le risposte del Tribunale alla censura di [OSCURATO:PERSONA] secondo la quale la [OSCURATO:PERSONA] non aveva dimostrato che le condizioni di preinstallazione degli ADAM avessero limitato la concorrenza (ii). Infine, in tale contesto, occorre valutare la critica di [OSCURATO:PERSONA] relativa al modo in cui il Tribunale ha proceduto (iii).
i)
Punto di partenza della giurisprudenza sulle vendite abbinate
106.
Il punto di partenza della giurisprudenza relativa alle vendite abbinate da parte di un’impresa dominante è che, in linea di principio, esse devono essere qualificate come abusive (
48
). Una pratica consistente nel subordinare l’acquisizione di un prodotto principale — proveniente da un mercato dominato — all’acquisizione di un prodotto abbinato, proveniente da un mercato vicino, o posizionato a monte o a valle, non rientra infatti nella concorrenza basata sui meriti. Invero, i clienti generalmente non scelgono il prodotto abbinato a causa del suo valore intrinseco o per libera scelta, ma lo acquistano solo per ottenere il prodotto principale che per loro è importante. [OSCURATO:PERSONA], dal punto di vista di tali clienti, tenuto conto della posizione dominante del fornitore nonché della concorrenza già indebolita sul mercato rilevante, spesso non esistono prodotti alternativi accettabili. Ciò suggerisce che tale comportamento di un’impresa che detiene una posizione dominante sul mercato del prodotto principale falsa la concorrenza sul mercato del prodotto abbinato. Per quanto efficienti possano essere i concorrenti (reali o potenziali) dell’impresa dominante in quest’ultimo mercato, difficilmente possono compensare l’effetto leva derivante dall’abbinamento con il prodotto principale proveniente dall’altro mercato. Pertanto, in un caso del genere, si possono presumere effetti anticoncorrenziali, quanto meno potenziali, del comportamento di cui trattasi (
49
).
107.
[OSCURATO:PERSONA], nella sua sentenza (passata in giudicato)
Microsoft/[OSCURATO:PERSONA]
, il Tribunale ha dichiarato, in una causa simile a quella presente, che giustamente la [OSCURATO:PERSONA], alla luce delle particolari circostanze di tale causa, non si era limitata a dimostrare che il comportamento in questione era una vendita abbinata, ma aveva anche esaminato se essa fosse idonea a restringere la concorrenza. [OSCURATO:PERSONA], sebbene Microsoft abbia subordinato l’acquisizione del suo sistema operativo Windows all’acquisizione simultanea dell’applicazione integrata [OSCURATO:PERSONA], gli utenti erano teoricamente in grado di ottenere lettori multimediali di terze parti attraverso un successivo download. [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha confermato la conclusione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui, in particolare a causa dell’inerzia degli utenti, ciò restava una possibilità ampiamente teorica e i lettori multimediali concorrenti, indipendentemente dalla loro qualità, non potevano compensare il vantaggio concorrenziale ottenuto da Microsoft grazie alla preinstallazione (
50
).
108.
Questo è l’approccio seguito dalla [OSCURATO:PERSONA] nel caso di specie.
ii)
Constatazioni del Tribunale relative agli effetti preclusivi degli ADAM
109.
[OSCURATO:PERSONA] rilevato dal Tribunale al punto 292 della sentenza impugnata, nel caso di specie le parti non discutevano in ordine alla possibilità per gli utenti di poter ottenere, in forza degli ADAM, applicazioni di ricerca generale e di navigazione concorrenti rispetto a quelle oggetto di vendita abbinata. [OSCURATO:PERSONA], esse hanno tutte riconosciuto l’esistenza teorica di tale possibilità che non era vietata dalle disposizioni degli ADAM. Al contrario, hanno discusso degli incentivi che gli utenti avrebbero potuto ottenere per farlo.
110.
In tali circostanze, il Tribunale ha dichiarato, al punto 295 della sentenza impugnata, che la [OSCURATO:PERSONA] aveva giustamente affermato che l’esame degli effetti delle vendite abbinate di cui trattasi era necessario affinché si potesse concludere che la vendita abbinata in questione era dannosa per la concorrenza.
111.
[OSCURATO:PERSONA] riassunto dal Tribunale ai punti da 304 a 312 della sentenza impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] è giunta alla conclusione che le applicazioni concorrenti di ricerca e navigazione non potevano compensare il vantaggio conferito a [OSCURATO:PERSONA] dalla vendita abbinata di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nonché di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].
112.
Ai punti da 317 a 596 della sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto, nell’ambito della valutazione del secondo motivo d’impugnazione, l’argomento di [OSCURATO:PERSONA] secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] non aveva dimostrato che le condizioni di preinstallazione degli ADAM restringevano la concorrenza. In tal modo, il Tribunale ha esaminato la critica di [OSCURATO:PERSONA] relativa a cinque punti, ossia, la creazione di uno «status quo bias» tramite la preinstallazione (punti da 320 a 418), la possibilità per gli OEM di preinstallare e impostare come predefiniti servizi di ricerca generale concorrenti (punti da 419 a 538), gli altri mezzi dei concorrenti per raggiungere gli utenti (punti da 539 a 567), il nesso di causalità tra le quote di utilizzo di [OSCURATO:PERSONA] e la preinstallazione (punti da 568 a 584) e, infine, l’esame dell’intero contesto (punti da 585 a 596).
113.
In tale contesto, il Tribunale ha più volte trattato gli argomenti che sottolineavano la qualità asseritamente più elevata dei servizi di [OSCURATO:PERSONA] come motivo del comportamento degli utenti e delle quote di mercato di [OSCURATO:PERSONA]. Alla luce di tali considerazioni del Tribunale, risulta chiaramente perché, a suo avviso, non fosse necessario alcun esame ulteriore degli effetti degli ADAM, soprattutto alla luce di eventuali effetti preclusivi sui concorrenti altrettanto efficienti quanto [OSCURATO:PERSONA]. Ai fini di un ulteriore esame, è utile ricapitolare brevemente le conclusioni rilevanti della sentenza impugnata.
–
Creazione di uno «status quo bias» mediante la preinstallazione
114.
Al punto 331 della sentenza impugnata, il Tribunale ha rilevato che [OSCURATO:PERSONA] aveva riconosciuto che la preinstallazione di un’applicazione conferisce di per sé un vantaggio rispetto alle applicazioni concorrenti, in quanto l’applicazione è disponibile sul dispositivo durante il suo primo utilizzo e non deve essere installata prima dell’uso. Ciò aumenta la probabilità che gli utenti provino le applicazioni preinstallate.
115.
Al punto 418 della sentenza impugnata, il Tribunale ha concluso che i diversi argomenti dedotti da [OSCURATO:PERSONA] per confutare il vantaggio conferito dalla preinstallazione delle applicazioni [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sui dispositivi [OSCURATO:PERSONA] non potevano mettere in discussione le conclusioni tratte dalla [OSCURATO:PERSONA] per quanto riguarda la creazione di uno «status quo bias» dai diversi elementi esposti nella decisione controversa a tale riguardo.
–
Sulla possibilità per gli OEM di preinstallare servizi di ricerca concorrenti e di impostarli come predefiniti
116.
Ai punti da 426 a 428 della sentenza impugnata, il Tribunale ha rilevato, per quanto riguarda la possibilità di preinstallare altre applicazioni di ricerca, che, tenuto conto degli effetti combinati degli ADAM e degli ARR nonché delle quote di mercato per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (nelle quali [OSCURATO:PERSONA] doveva essere impostato come applicazione di ricerca predefinita (
51
)) e della loro evoluzione, il dibattito sulle opzioni a disposizione dei concorrenti per compensare il vantaggio concorrenziale concesso dalle condizioni di preinstallazione degli ADAM restava in gran parte teorico. In pratica, infatti, i fornitori di applicazioni concorrenti non sono stati in grado di compensare con accordi di preinstallazione il vantaggio concorrenziale che [OSCURATO:PERSONA] si assicurava grazie alla preinstallazione di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] praticamente su tutti i dispositivi [OSCURATO:PERSONA] venduti nel SEE.
117.
Dopo aver esaminato le censure di [OSCURATO:PERSONA] in tale contesto, il Tribunale ha concluso, al punto 537 della sentenza impugnata, che la [OSCURATO:PERSONA] era stata in grado di concludere che i fornitori di servizi di ricerca generale concorrenti erano liberi di fornire agli OEM e agli MNO la stessa preinstallazione fornita per l’applicazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sui dispositivi [OSCURATO:PERSONA] venduti nel SEE. [OSCURATO:PERSONA], ciò non si sarebbe verificato per gran parte del periodo dell’infrazione e, quantomeno, parte della spiegazione della mancanza di tale preinstallazione risiederebbe negli effetti combinati degli ADAM, degli ARR e degli AAF.
118.
In tale contesto, il Tribunale ha respinto, al punto 514 (facendo riferimento ai punti 294 e 483, quarto trattino) della sentenza impugnata, l’affermazione di [OSCURATO:PERSONA] a tenore della quale la conclusione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui gli OEM non avrebbero interesse a preinstallare applicazioni concorrenti poiché la maggior parte dell’uso collegato alle ricerche andrebbe a [OSCURATO:PERSONA] implica che tali applicazioni sarebbero meno attraenti. [OSCURATO:PERSONA] il Tribunale, la decisione controversa esponeva le ragioni per le quali tale ipotesi non poteva essere formulata nel caso di specie, tenuto conto della pertinenza delle diverse soluzioni tecniche proposte dai concorrenti di [OSCURATO:PERSONA] per gli utenti o per l’innovazione (segnatamente i servizi di ricerca specializzata in una lingua particolare o rivolti a un gruppo specifico di utenti).
–
Strumenti per raggiungere gli utenti diversi dalla preinstallazione
119.
La conclusione del Tribunale relativa alla possibilità di raggiungere gli utenti, in particolare mediante il download di applicazioni concorrenti e l’accesso ai servizi di ricerca concorrenti tramite il browser, nonché alla critica secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe confuso il vantaggio concorrenziale e l’esclusione anticoncorrenziale, è esposta al punto 567 della sentenza impugnata. Ciò premesso, la [OSCURATO:PERSONA] poteva legittimamente considerare che, anche se gli utenti rimanevano liberi di scaricare applicazioni concorrenti dell’applicazione [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] o di modificare le impostazioni predefinite, o ancora gli sviluppatori di browser Internet mobile potevano proporre le loro applicazioni agli OEM, ciò non è avvenuto in modo sufficiente per gran parte del periodo dell’infrazione a causa delle condizioni di preinstallazione degli ADAM.
–
Connessione tra le quote di utilizzo e la preinstallazione
120.
Per quanto riguarda l’accertamento del nesso tra le quote di utilizzo e la preinstallazione, il Tribunale ha dichiarato, al punto 575 della sentenza impugnata, che, in una situazione come quella del caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] non era tenuta a determinare con precisione se le quote di utilizzo di [OSCURATO:PERSONA] potessero spiegarsi non solo con la preinstallazione – ciò che essa ritiene – ma anche, o piuttosto, con la superiorità qualitativa asserita da [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], la preinstallazione non era contestata, cosicché tutti i dispositivi [OSCURATO:PERSONA] disponevano dell’applicazione [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], mentre l’incidenza della qualità sulla mancanza di preinstallazione o di download di un’applicazione concorrente era solo affermata da [OSCURATO:PERSONA] senza che gli elementi di prova trasmessi al riguardo fossero né sufficienti né particolarmente pertinenti.
121.
[OSCURATO:PERSONA], come precisato dal Tribunale ai punti 577 e 578 della sentenza impugnata, anche supponendo che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] fossero superiori, in termini di qualità, ai servizi offerti dai concorrenti, ciò non sarebbe stato determinante, dal momento che non era stato affermato che i diversi servizi proposti dai concorrenti non fossero tecnicamente in grado di rispondere alle esigenze dei consumatori. [OSCURATO:PERSONA], come risulta dagli elementi del fascicolo, le esigenze dei consumatori non sarebbero necessariamente soddisfatte da quella che è qualitativamente la soluzione migliore. Anche ammettendo che [OSCURATO:PERSONA] possa sostenere che i suoi servizi rappresentavano una soluzione del genere, anche variabili diverse dalla qualità tecnica, quali la tutela della vita privata o la presa in considerazione delle specificità linguistiche delle richieste di ricerca, svolgevano un ruolo.
122.
Infine, il Tribunale ha concluso, al punto 582 della sentenza impugnata, alla luce delle valutazioni di [OSCURATO:PERSONA] delle applicazioni di [OSCURATO:PERSONA] e di quelle dei suoi concorrenti invocati dalla [OSCURATO:PERSONA], che la valutazione qualitativa dei diversi servizi concorrenti restava analoga. Si poteva quindi tenerne conto, secondo il Tribunale, per considerare che la rispettiva qualità dei diversi servizi di ricerca e navigazione in concorrenza non era un criterio determinante nel loro utilizzo, dato che essi proponevano tutti un servizio idoneo a rispondere alla richiesta.
123.
Pertanto, come accertato dal Tribunale al punto 583 della sentenza impugnata, tenuto conto della tendenza a cristallizzare la situazione connessa alle condizioni di preinstallazione degli ADAM e in assenza di prova dell’incidenza precisa della superiorità qualitativa asserita da [OSCURATO:PERSONA] per quanto riguarda le sue applicazioni di ricerca generale e di navigazione, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto correttamente che le quote di utilizzo di [OSCURATO:PERSONA] corroborassero lo «status quo bias» collegato alla preinstallazione.
–
Considerazione del contesto
124.
Infine, il Tribunale ha concluso, al punto 596 della sentenza impugnata, che [OSCURATO:PERSONA] non aveva dimostrato che la [OSCURATO:PERSONA] non avesse tenuto conto di tutte le circostanze pertinenti nella valutazione del comportamento contestato.
iii)
Analisi
125.
Contrariamente a quanto sostiene [OSCURATO:PERSONA], tenuto conto di tali constatazioni, che non sono validamente rimesse in discussione da [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] non era tenuta ad esaminare in aggiunta non solo se le condizioni di preinstallazione contestate fossero idonee a restringere la concorrenza, ma anche se esse avessero la capacità di produrre effetti preclusivi, soprattutto sui concorrenti altrettanto efficienti quanto [OSCURATO:PERSONA].
126.
Fatta salva la questione se le vendite abbinate come quelle descritte
supra
al paragrafo 106 delle presenti conclusioni richiedano generalmente la prova dell’esistenza di (potenziali) effetti anticoncorrenziali, è in linea di principio necessario, al fine di dimostrare il carattere abusivo di una pratica di esclusione, da un lato, che quest’ultima si sia basata sull’utilizzo di mezzi che non rientrano nella concorrenza basata sui meriti e, dall’altro, che tale pratica abbia avuto la capacità di produrre effetti preclusivi (
52
).
127.
Sebbene questi due aspetti rappresentino condizioni che rientrano nella valutazione del carattere abusivo di una pratica (
53
), in talune circostanze, l’utilizzo da parte di un’impresa in posizione dominante di risorse diverse da quelle su cui si impernia una concorrenza basata sui meriti può essere sufficiente a dimostrare l’esistenza di un abuso (
54
).
128.
L’analisi della capacità di un concorrente ipotetico (
55
), altrettanto efficiente ma non dominante, di riprodurre il comportamento in questione è stata sviluppata per cause in cui tale analisi ha un senso al fine di esaminare se tale comportamento debba essere considerato fondato sull’utilizzo di mezzi rientranti in una concorrenza normale e/o se sia idoneo a produrre effetti anticoncorrenziali (
56
). Tale analisi, inizialmente sviluppata sotto forma di test AEC per le pratiche tariffarie (
57
) può, secondo la Corte, essere pertinente sia per le pratiche tariffarie sia per le pratiche non tariffarie, in funzione delle circostanze specifiche (
58
).
129.
[OSCURATO:PERSONA] la giurisprudenza, quando un’impresa fornisce a un’autorità garante della concorrenza, nel corso del procedimento amministrativo, elementi di prova in tal senso, tale autorità deve valutare tali elementi di prova e, se del caso, indicare le ragioni per le quali non li ritiene pertinenti (
59
). Nello stesso ordine di idee, se la [OSCURATO:PERSONA] si è basata su un test AEC, il Tribunale deve valutare gli argomenti dedotti dall’impresa al riguardo (
60
). Orbene, nel caso di specie, non risulta che [OSCURATO:PERSONA] abbia dedotto siffatti elementi di prova per quanto riguarda gli ADAM nel corso del procedimento amministrativo e che la [OSCURATO:PERSONA] non li abbia correttamente valutati, né che la [OSCURATO:PERSONA] si sia di per sé basata su un test AEC che non è stato debitamente preso in considerazione dal Tribunale.
130.
[OSCURATO:PERSONA], la giurisprudenza ha già riconosciuto che l’analisi di una pratica alla luce dei suoi effetti rispetto ai concorrenti altrettanto efficienti è solo uno dei vari metodi per valutare se una pratica sia idonea a produrre effetti preclusivi. Di conseguenza, le autorità garanti della concorrenza non possono avere l’obbligo giuridico di ricorrere a tale metodo in ciascun caso (
61
).
131.
[OSCURATO:PERSONA], dalla giurisprudenza emerge che possono esistere casi in cui non ha senso fondare l’analisi del carattere anticoncorrenziale di una pratica sulla questione se un ipotetico concorrente possa riprodurre tale comportamento. Ciò vale a maggior ragione quando una siffatta analisi non è appropriata in quanto la struttura del mercato rende praticamente impossibile l’ingresso o la presenza continua di un concorrente altrettanto efficiente o la riproduzione del comportamento di cui trattasi da parte di tale concorrente.
132.
In altri termini, se non può esservi un concorrente ipotetico che sia tanto efficiente quanto l’impresa dominante o se un concorrente non è in grado di entrare in concorrenza fin dall’inizio, per quanto efficiente possa essere, non ha senso analizzare la dannosità del comportamento dell’impresa dominante rispetto all’efficienza dei suoi concorrenti (ipotetici). Una situazione del genere può sussistere, ad esempio, nel caso di un mercato in cui l’impresa dominante detiene una quota di mercato molto elevata, dispone di vantaggi strutturali sostanziali o, ancora, quando esistono elevate barriere all’ingresso (
62
).
133.
[OSCURATO:PERSONA] rilevato dal Tribunale, nel caso di specie, i mercati in questione rientrano nell’economia digitale, dove variabili quali l’innovazione, l’accesso ai dati, gli aspetti multifaccia, il comportamento degli utenti o gli effetti di rete svolgono un ruolo importante. In presenza di un «ecosistema» digitale del genere, che riunisce e fa interagire all’interno di una piattaforma diverse categorie di fornitori, di clienti e di consumatori, i prodotti o i servizi che fanno parte dei mercati rilevanti che compongono tale ecosistema possono sovrapporsi o essere collegati gli uni agli altri in considerazione della loro complementarità orizzontale o verticale (
63
). Questi mercati sono caratterizzati da elevate barriere all’ingresso e da complesse interazioni che si influenzano e determinano a vicenda (
64
).
134.
Ne consegue che, nel caso di specie, non è realistico confrontare la situazione di [OSCURATO:PERSONA] con quella di un ipotetico concorrente altrettanto efficiente. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] deteneva una posizione dominante in diversi mercati dell’ecosistema [OSCURATO:PERSONA] (
65
) e poteva quindi beneficiare di effetti di rete che le consentivano di assicurarsi che gli utenti utilizzassero [OSCURATO:PERSONA]. Di conseguenza, essa ha ottenuto l’accesso a dati che le hanno consentito, a sua volta, di migliorare il suo servizio. Nessun concorrente ipotetico altrettanto efficiente avrebbe potuto trovarsi in una situazione del genere.
135.
Esigere, in tali circostanze, un confronto tra [OSCURATO:PERSONA] e un ipotetico concorrente altrettanto efficiente equivarrebbe a compromettere il divieto di abuso di posizione dominante previsto all’articolo 102 TFUE. [OSCURATO:PERSONA], come dichiarato dalla Corte, tale disposizione vieta anche le pratiche che abbiano per effetto o per oggetto concreto o potenziale quello di impedire ad imprese potenzialmente concorrenti, in una fase preliminare, anche solo di accedere al mercato e, in tal modo, di impedire lo sviluppo della concorrenza in quest’ultimo. Una pratica del genere può consistere, in particolare, nella creazione di barriere all’ingresso o nel ricorso ad altre misure ostruttive o ad altri mezzi diversi da quelli che regolano la concorrenza basata sui meriti (
66
).
136.
Ciò vale anche per i concorrenti che sono già attivi sul mercato ma che non sono (ancora) altrettanto efficienti. [OSCURATO:PERSONA], soprattutto nei mercati in cui le barriere all’ingresso sono elevate, in cui la concorrenza è già indebolita a causa della presenza dell’impresa dominante, questi ultimi possono svolgere un ruolo importante nel perseguire l’obiettivo di mantenere la concorrenza (
67
).
137.
Infine, la Corte ha già precisato che possono esistere casi in cui non è possibile analizzare se il comportamento dei clienti o degli utenti sia imputabile alle caratteristiche qualitative dei servizi o dei prodotti dell’impresa dominante. Ciò si verifica quando la decisione degli utenti a favore dell’impresa dominante è già influenzata dal comportamento di quest’ultima che non rientra nell’ambito di una concorrenza basata sui meriti, ed è quindi falsata.
138.
Di conseguenza, nella sentenza
[OSCURATO:PERSONA] e a.
, la Corte ha spiegato che, in un caso in cui sia sufficientemente dimostrato che il modo in cui i clienti o gli utenti hanno fatto la loro scelta era distorto al fine di favorire un’impresa dominante a scapito dei suoi concorrenti, l’esistenza di una tale distorsione escludeva la constatazione che tale scelta era dovuta ai risultati migliori dell’impresa dominante. [OSCURATO:PERSONA], l’esistenza stessa di tale distorsione renderebbe, per definizione, impossibile individuare l’esistenza di ragioni oggettive esplicanti le differenze. In un caso in cui la distorsione è imputabile al comportamento dell’impresa dominante, la differenza quanto al numero di clienti o di utenti deve quindi essere imputata all’impresa dominante (
68
).
139.
Ne consegue che, nel caso in cui sia dimostrato che il comportamento dei clienti è stato influenzato in modo discriminatorio, ciò è sufficiente a dimostrare che il comportamento di cui trattasi è idoneo a produrre effetti preclusivi (
69
). Ciò deve valere
a fortiori
nel caso di una strategia di vendita abbinata come quella di cui trattasi nel caso di specie.
140.
Pertanto, in un caso del genere, per dimostrare il carattere anticoncorrenziale del comportamento di cui trattasi, non è necessario né possibile né utile analizzare se tale comportamento avrebbe potuto essere tenuto anche da un ipotetico concorrente altrettanto efficiente.
141.
Pertanto, nel caso di specie, come sottolineato in modo convincente dal [OSCURATO:PERSONA] in udienza, nessun concorrente ipotetico avrebbe potuto essere altrettanto «efficiente» quanto [OSCURATO:PERSONA] relativamente ai servizi di ricerca generale, in quanto nessuno poteva compensare il vantaggio della preinstallazione. Allo stesso modo, praticamente nessun concorrente poteva ottenere la preinstallazione, dato che nessuno aveva una posizione paragonabile a quella di [OSCURATO:PERSONA] nel mercato dei negozi di applicazioni come [OSCURATO:PERSONA].
142.
Di conseguenza, la Corte di giustizia ha chiarito che una pratica deve essere considerata non rientrante in una concorrenza basata sui meriti se ricorre all’utilizzo di risorse inerenti alla detenzione di una posizione dominante. [OSCURATO:PERSONA], nessun concorrente ipotetico potrebbe adottare una siffatta pratica, anche se fosse altrettanto efficiente, in quanto non detiene una posizione dominante sul mercato rilevante (
70
).
143.
Dalle constatazioni riassunte ai paragrafi da 109 a 124 delle presenti conclusioni risulta che [OSCURATO:PERSONA] non mette in discussione, in modo circostanziato, l’idea secondo cui il modo in cui gli utenti decidono di utilizzare i servizi di [OSCURATO:PERSONA] piuttosto che i servizi concorrenti è stato falsato a causa del vantaggio conferito a [OSCURATO:PERSONA] dalla preinstallazione che non poteva essere compensato dai suoi concorrenti. La preinstallazione delle applicazioni di [OSCURATO:PERSONA], a sua volta, sarebbe stata attuata dagli OEM perché ciò era necessario per ottenere una licenza per l’indispensabile [OSCURATO:PERSONA], rispetto al quale [OSCURATO:PERSONA] deteneva una posizione dominante.
144.
Pertanto, è stato dimostrato in modo giuridicamente sufficiente che la scelta degli utenti era falsata a causa delle condizioni di preinstallazione, che [OSCURATO:PERSONA] aveva ottenuto utilizzando un mezzo non rientrante in una concorrenza basata sui meriti. Ciò è sufficiente, da un lato, a dimostrare che le condizioni in questione potevano produrre effetti preclusivi abusivi e, dall’altro, a rendere impossibile sapere se la scelta degli utenti fosse (anche) dovuta alla qualità asseritamente superiore delle applicazioni di [OSCURATO:PERSONA].
145.
Occorre quindi respingere l’affermazione di [OSCURATO:PERSONA] secondo cui il Tribunale ha commesso un errore non chiedendo la prova che gli effetti preclusivi degli ADAM non erano dovuti alla qualità superiore di [OSCURATO:PERSONA] e che essi erano in grado di escludere i concorrenti altrettanto efficienti (seconda parte del primo motivo d’impugnazione e secondo motivo d’impugnazione).
2)
Sulla vendita abbinata dell’applicazione [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]
146.
Alla luce delle considerazioni appena svolte, le affermazioni specifiche di [OSCURATO:PERSONA] relative al presunto errore commesso dal Tribunale nel non analizzare se il pacchetto [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] fosse in grado di escludere servizi di ricerca generale concorrenti altrettanto efficienti non hanno alcuna possibilità di successo. Di conseguenza, esaminerò solo brevemente tali argomenti in subordine.
147.
In primo luogo, [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto non tenendo conto della copertura del mercato della pratica controversa. Un’analisi della copertura del mercato è richiesta in ogni caso di abuso preclusivo. Il Tribunale lo ha riconosciuto per quanto riguarda gli ARR. Così facendo, esso avrebbe concluso in modo illogico che la copertura del mercato degli ADAM era significativa, mentre ha ritenuto insufficiente una copertura di mercato simile nel caso degli ARR.
148.
[OSCURATO:PERSONA], tale argomento non può rimettere in discussione la fondatezza dell’approccio seguito dal Tribunale. [OSCURATO:PERSONA], poiché le vendite abbinate di cui trattasi sfuggono indubbiamente alla concorrenza basata sui meriti a causa delle loro caratteristiche quali esposte dal Tribunale, l’analisi della loro copertura di mercato, che, in ogni caso, è stata sviluppata per le pratiche legate ai prezzi, non era necessaria nel caso di specie per dimostrare il carattere abusivo di tali pratiche (
71
).
149.
In secondo luogo, [OSCURATO:PERSONA] sostiene nuovamente che il Tribunale è incorso in un errore di diritto quando ha confermato, in particolare per quanto riguarda [OSCURATO:PERSONA], l’approccio della [OSCURATO:PERSONA] secondo il quale non era necessario dimostrare l’effetto preclusivo delle condizioni di preinstallazione con riferimento ai concorrenti altrettanto efficienti.
150.
Tale argomento deve essere respinto per le ragioni esposte ai paragrafi da 125 a 145 delle presenti conclusioni. [OSCURATO:PERSONA], in ogni caso [OSCURATO:PERSONA] non mette in discussione, nella sua impugnazione, gli accertamenti di fatto del Tribunale, riassunti ai paragrafi 118, 121 e 122 delle presenti conclusioni, secondo i quali, per gli utenti, non era solo la qualità a svolgere un ruolo e, inoltre, la valutazione qualitativa dei vari servizi concorrenti rimaneva simile. Lo stesso vale per gli accertamenti di fatto esposti ai paragrafi da 115 a 117 delle presenti conclusioni, secondo i quali i servizi di ricerca concorrenti non potevano compensare lo «status quo bias».
151.
Infine, secondo [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale avrebbe ingiustamente omesso di analizzare se le diverse opportunità di raggiungere gli utenti (preinstallazione accanto all’applicazione di [OSCURATO:PERSONA] nonché download e accesso attraverso il browser), non solo isolatamente, ma anche in combinazione, avrebbero potuto consentire ai concorrenti altrettanto efficienti di rimanere competitivi.
152.
[OSCURATO:PERSONA], tale argomento equivale anche a tentare di ottenere una nuova valutazione degli accertamenti di fatto del Tribunale, che non sono, in quanto tali, rimessi in discussione da [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] non spiega quale sarebbe stato in concreto il valore aggiunto di un’analisi delle restanti opportunità «in combinazione» rispetto all’analisi di tali possibilità effettuata dal Tribunale.
3)
Sulla vendita abbinata di [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]
153.
Neppure gli argomenti specifici addotti da [OSCURATO:PERSONA] quanto alle opportunità per i concorrenti altrettanto efficienti di compensare il vantaggio creato dalla vendita abbinata del browser [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] possono mettere in discussione le conclusioni esposte
supra
.
154.
In primo luogo, secondo [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha analizzato la legittimità della vendita abbinata di [OSCURATO:PERSONA] con riferimento a un mercato geografico diverso da quello definito nella decisione controversa. Così facendo, esso non avrebbe analizzato né la copertura del mercato della pratica in questione, né il vantaggio conferito a [OSCURATO:PERSONA] dalla preinstallazione, né la questione se le restanti opportunità dei concorrenti escludessero l’accertamento di un’esclusione.
155.
Tale argomento non può essere accolto, in quanto si basa sulla premessa secondo cui la copertura del mercato del pacchetto [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto essere dimostrata affinché fosse provato il carattere abusivo di tale pratica. [OSCURATO:PERSONA], come esposto al paragrafo 148 delle presenti conclusioni, ciò non era necessario nel caso di specie.
156.
In secondo luogo, [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale ha trasposto erroneamente le conclusioni relative alla vendita abbinata di [OSCURATO:PERSONA] per analogia alla vendita abbinata di [OSCURATO:PERSONA].
157.
[OSCURATO:PERSONA], gli argomenti dedotti da [OSCURATO:PERSONA] a sostegno di tale censura sono irricevibili, in quanto mirano ad ottenere una nuova valutazione da parte della Corte delle differenze di fatto tra le implicazioni e gli effetti della preinstallazione di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] non dimostra né uno snaturamento né un errore di diritto nelle valutazioni del Tribunale di cui ai punti da 439 a 465 della sentenza impugnata, secondo le quali i servizi di browser concorrenti non potevano compensare il vantaggio conferito dalla preinstallazione di [OSCURATO:PERSONA]
sebbene
vi fosse stata una maggiore concorrenza relativa ai browser rispetto ai servizi di ricerca generale.
c)
Conclusioni sulla valutazione degli ADAM
158.
Da quanto precede risulta che [OSCURATO:PERSONA] non è riuscita a rilevare errori di diritto commessi dal Tribunale nella valutazione degli argomenti da essa dedotti in primo grado per quanto riguarda le condizioni di preinstallazione degli ADAM. Di conseguenza, i primi due motivi d’impugnazione devono essere respinti.
2.
Sulla valutazione degli AAF (terzo e quarto motivo d’impugnazione)
159.
Nell’ambito del suo terzo motivo d’impugnazione, [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale ha riscritto la motivazione della decisione controversa per quanto riguarda gli AAF e ha erroneamente valutato il nesso tra tali accordi e i loro asseriti effetti (a). [OSCURATO:PERSONA] il quarto motivo d’impugnazione, il Tribunale avrebbe erroneamente confermato la decisione della [OSCURATO:PERSONA] di non accogliere le giustificazioni di [OSCURATO:PERSONA] relative agli obblighi contenuti negli AAF che sono stati giudicati abusivi (b).
a)
Sulla portata dell
’
abuso relativo agli AAF e sui suoi effetti (terzo motivo d’impugnazione)
160.
Con il suo terzo motivo d’impugnazione, [OSCURATO:PERSONA] contesta al Tribunale di aver reinterpretato il comportamento abusivo constatato dalla [OSCURATO:PERSONA] per quanto riguarda gli AAF (v. paragrafo 22 delle presenti conclusioni) (1) e di aver imputato i presunti effetti preclusivi a un comportamento che non era stato giudicato abusivo dalla [OSCURATO:PERSONA] (2).
1)
Sull’accertamento del comportamento controverso per quanto riguarda gli AAF (prima parte del terzo motivo d’impugnazione)
161.
Nell’ambito della prima parte del suo terzo motivo d’impugnazione, [OSCURATO:PERSONA] asserisce che il Tribunale ha ampliato la constatazione di abuso degli AAF e ha commesso un errore di diritto includendo una pratica legittima nel comportamento giudicato abusivo.
162.
[OSCURATO:PERSONA] esposto al paragrafo 22 delle presenti conclusioni, per ottenere una licenza per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], gli OEM dovevano concludere un AAF. Così facendo, essi si impegnavano a non vendere dispositivi su cui erano presenti versioni di [OSCURATO:PERSONA] non approvate da [OSCURATO:PERSONA]. Pertanto, la conclusione di un ADAM sarebbe stata possibile solo dopo aver concluso un AAF.
163.
Il Tribunale ha spiegato, ai punti da 806 a 808 della sentenza impugnata, che l’AAF prevedeva l’obbligo di rispettare una norma di compatibilità minima per l’attuazione del codice sorgente di [OSCURATO:PERSONA].
164.
Tale obbligo riguardava tutti i dispositivi venduti da un OEM che aveva concluso un AAF se tali dispositivi erano dotati di un sistema [OSCURATO:PERSONA] o di un fork [OSCURATO:PERSONA] (
72
). Per dimostrare la loro compatibilità con le norme prescritte, i dispositivi dovevano superare dei test. I fork [OSCURATO:PERSONA] che hanno superato tali test sono stati designati come «fork [OSCURATO:PERSONA] compatibili» dal Tribunale, mentre i fork [OSCURATO:PERSONA] che non sono stati testati o che non hanno superato i test sono stati qualificati come «fork [OSCURATO:PERSONA] non compatibili (
73
)».
165.
[OSCURATO:PERSONA] precisato dal Tribunale ai punti 810, 811 e 828 della sentenza impugnata, il carattere abusivo degli AAF è stato constatato nella decisione controversa solo nella misura in cui essi imponevano agli OEM di garantire la compatibilità con gli standard prescritti di
tutti
i dispositivi da essi venduti e il cui SO era [OSCURATO:PERSONA] o un fork [OSCURATO:PERSONA], compresi i dispositivi sui quali le applicazioni di [OSCURATO:PERSONA]
non
erano preinstallate. In altri termini, gli AAF sono stati considerati abusivi solo nei limiti in cui vietavano la commercializzazione di dispositivi mobili intelligenti con fork [OSCURATO:PERSONA] non compatibili come SO
anche se
su tali dispositivi
non
era preinstallata alcuna applicazione [OSCURATO:PERSONA].
166.
[OSCURATO:PERSONA] il Tribunale, ciò derivava dal fatto che la [OSCURATO:PERSONA] aveva ritenuto che gli obblighi di compatibilità fossero giustificati nel caso dei dispositivi mobili intelligenti sui quali le applicazioni di [OSCURATO:PERSONA] erano preinstallate.
167.
[OSCURATO:PERSONA] contesta ora al Tribunale di aver riscritto tali constatazioni della [OSCURATO:PERSONA] e di averle estese a una pratica che non era stata affatto considerata abusiva dalla [OSCURATO:PERSONA].
168.
[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, nella decisione controversa, la [OSCURATO:PERSONA] aveva qualificato come abusivo solo l’obbligo per gli OEM di rispettare gli obblighi di compatibilità degli AAF al fine di ottenere una licenza per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Per contro, il Tribunale aveva fatto riferimento alla pratica abusiva, ad esempio ai punti 828 e 864 della sentenza impugnata, come alla pratica diretta «ad ostacolare lo sviluppo e la presenza nel mercato di dispositivi che funzionano con un fork [OSCURATO:PERSONA] non compatibile».
169.
Con tale ampliamento dell’abuso contestato, il Tribunale avrebbe illegittimamente incluso la pratica lecita di [OSCURATO:PERSONA] consistente nel concedere licenze per le sue interfacce di programmazione di applicazioni di proprietà (in prosieguo: le «IPA») (
74
) solo quando esse erano utilizzate su dispositivi [OSCURATO:PERSONA] compatibili. Così facendo, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto nella valutazione del nesso di causalità tra l’asserito abuso e i suoi asseriti effetti.
170.
[OSCURATO:PERSONA], come obietta la [OSCURATO:PERSONA], tale censura si basa su una rappresentazione inesatta della sentenza impugnata.
171.
[OSCURATO:PERSONA], ai punti 812, 815 e 816 della sentenza impugnata, il Tribunale ha ricordato, in particolare facendo riferimento al punto 1036 della decisione controversa, che la [OSCURATO:PERSONA] aveva contestato a [OSCURATO:PERSONA], nel contesto della sentenza
Microsoft v [OSCURATO:PERSONA]
(
75
) e delle condizioni alle quali si può dimostrare che un gruppo di prodotti o di obblighi è abusivo, (
76
) in sostanza, di aver adottato una pratica anticoncorrenziale volta a privare di sbocchi commerciali i fork [OSCURATO:PERSONA] non compatibili. Ciò era dovuto in particolare al fatto che, secondo la decisione controversa, i fork [OSCURATO:PERSONA] non compatibili costituivano una minaccia concorrenziale credibile per [OSCURATO:PERSONA], gli obblighi anti-frammentazione ostacolavano lo sviluppo di fork [OSCURATO:PERSONA] non compatibili e i fork [OSCURATO:PERSONA] compatibili non costituivano una minaccia concorrenziale credibile per [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], la capacità degli obblighi in questione di restringere la concorrenza era rafforzata dall’indisponibilità delle IPA di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] per gli sviluppatori di fork [OSCURATO:PERSONA] non compatibili, che aveva ridotto l’incentivo per gli sviluppatori a progettare applicazioni destinate a funzionare su tali SO.
172.
Il Tribunale ha proseguito, al punto 828 della sentenza impugnata, rilevando che la [OSCURATO:PERSONA] criticava quindi [OSCURATO:PERSONA] per aver subordinato la concessione di licenze di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a un insieme di obblighi restrittivi della libertà degli OEM che intendevano ottenere tali licenze, proprio in quanto vietavano agli OEM di commercializzare qualsiasi altro dispositivo che utilizzasse un fork [OSCURATO:PERSONA] non compatibile. [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] non contestava il diritto di [OSCURATO:PERSONA] di imporre requisiti di compatibilità riguardanti i dispositivi sui quali erano installate le sue applicazioni. Per contro, essa ha considerato abusiva la pratica di [OSCURATO:PERSONA] diretta ad ostacolare lo sviluppo e la presenza nel mercato di dispositivi che funzionavano con un fork [OSCURATO:PERSONA] non compatibile. Occorreva quindi esaminare se la [OSCURATO:PERSONA] fosse riuscita a dimostrare, come essa ha ritenuto nella decisione impugnata, che [OSCURATO:PERSONA] avesse attuato una pratica diretta a precludere i fork [OSCURATO:PERSONA] non compatibili e se tale pratica potesse essere qualificata come anticoncorrenziale ai sensi dell’articolo 102 TFUE.
173.
Contrariamente a quanto sostenuto da [OSCURATO:PERSONA], tali considerazioni non rivelano alcuna modifica delle affermazioni della decisione controversa.
174.
Criticando tali parti della sentenza impugnata, [OSCURATO:PERSONA] contesta al Tribunale, in sostanza, di aver designato l’esclusione dei fork [OSCURATO:PERSONA] non compatibili come l’obiettivo degli obblighi di compatibilità contenuti negli AAF che erano stati giudicati abusivi dalla [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], così facendo, il Tribunale non ha sostituito in modo inammissibile la motivazione della decisione controversa, ma si è limitato a riassumere la critica essenziale di quest’ultima in relazione al carattere abusivo degli AAF (
77
).
175.
Dalla sintesi del punto 1036 della decisione controversa da parte del Tribunale, riprodotta al paragrafo 171 delle presenti conclusioni, la cui esattezza non è contestata da [OSCURATO:PERSONA], risulta che la [OSCURATO:PERSONA] ha correttamente esposto in tale sede (e nelle sezioni successive della decisione controversa menzionate al punto 1036) che gli obblighi degli AAF in questione erano appunto idonei a restringere la concorrenza in quanto ostacolavano lo sviluppo di fork [OSCURATO:PERSONA] non compatibili. [OSCURATO:PERSONA] ha ivi spiegato che solo questi ultimi costituivano una minaccia per [OSCURATO:PERSONA] e che il loro sviluppo era limitato in quanto gli OEM non li commercializzavano più, poiché in caso contrario non avrebbero più ottenuto una licenza per le applicazioni di [OSCURATO:PERSONA].
176.
Ciò implica, da un punto di vista puramente logico, che la [OSCURATO:PERSONA] ha accusato [OSCURATO:PERSONA] di avere adottato una pratica diretta a escludere i fork [OSCURATO:PERSONA] non compatibili in quanto costituivano una minaccia nei suoi confronti. Nell’analizzare se la [OSCURATO:PERSONA] avesse sufficientemente dimostrato tale fatto, il Tribunale non ha quindi riscritto la decisione controversa.
177.
[OSCURATO:PERSONA], ad un esame più attento, risulta che la parte essenziale della critica di [OSCURATO:PERSONA] riguarda in realtà la valutazione del Tribunale ai punti da 853 a 856 e 863 della sentenza impugnata. In tali punti, il Tribunale ha incluso la pratica di [OSCURATO:PERSONA] consistente nel riservare le IPA di sua proprietà ai fork [OSCURATO:PERSONA] compatibili come elemento contestuale nella sua valutazione degli AAF.
178.
[OSCURATO:PERSONA], il fatto che gli OEM commercializzassero solo dispositivi [OSCURATO:PERSONA] compatibili non sarebbe dovuto agli obblighi contestati degli AAF per ottenere una licenza per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], bensì alla volontà degli OEM di avere accesso alle IPA di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], la prassi di [OSCURATO:PERSONA] consistente nel riservare tali IPA a dispositivi compatibili non era stata criticata né dalla [OSCURATO:PERSONA] né dal Tribunale.
179.
Orbene, come ho esposto ai paragrafi 60, 61, 67 e 68 delle presenti conclusioni, è corretto valutare una pratica censurata come abusiva alla luce del suo contesto completo. Sarebbe infatti artificioso e irrealistico analizzare una prassi indipendentemente dal suo contesto giuridico e fattuale concreto. Così facendo, l’inclusione di un elemento contestuale in tale valutazione non dipende dalla questione se l’elemento stesso sia stato giudicato abusivo. [OSCURATO:PERSONA] la FairSearch ha spiegato in modo convincente in udienza, soprattutto nel contesto della presenza di un’impresa dominante come [OSCURATO:PERSONA], non sarebbe opportuno ignorare le condizioni di mercato create dall’impresa stessa.
180.
Ne consegue che la prima parte del terzo motivo di impugnazione è infondata.
2)
Sull’imputazione degli asseriti effetti preclusivi (seconda parte del terzo motivo d’impugnazione)
181.
Nell’ambito della seconda parte del suo terzo motivo d’impugnazione, che fa seguito agli argomenti appena esaminati, [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale ha commesso un errore nell’attribuire i presunti effetti preclusivi agli obblighi di compatibilità controversi degli AAF. Al contrario, la circostanza che gli OEM non fossero incentivati a commercializzare fork [OSCURATO:PERSONA] non compatibili era ascrivibile al fatto che essi non potevano accedere alle IPA di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] di importanza strategica.
182.
Se il Tribunale avesse effettuato un’analisi controfattuale, avrebbe constatato che, in assenza degli obblighi degli AAF, i fork [OSCURATO:PERSONA] non compatibili si sarebbero trovati esattamente nella stessa situazione: a causa della pratica (legittima) di [OSCURATO:PERSONA] per quanto riguarda le sue IPA, essi si sarebbero ugualmente trovati di fronte al problema che gli OEM non desideravano commercializzarli.
183.
[OSCURATO:PERSONA], il Tribunale avrebbe riconosciuto tale fatto nelle sue spiegazioni relative alla posizione dominante di [OSCURATO:PERSONA] ai punti da 226 a 233 della sentenza impugnata. In tal senso, esso ha constatato, al punto 229, che una versione alternativa di [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto, in un primo tempo, non essere un concorrente credibile, in particolare perché la riproduzione delle applicazioni di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] (che non erano disponibili per tale versione) avrebbe richiesto tempo e un investimento considerevole.
184.
Pertanto, dichiarando, al punto 893 della sentenza impugnata, che un’analisi controfattuale non era necessaria in quanto la [OSCURATO:PERSONA] aveva dimostrato in modo giuridicamente sufficiente gli effetti anticoncorrenziali degli AAF, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto.
185.
Tale argomento non ha alcuna possibilità di essere accolto.
186.
[OSCURATO:PERSONA] esposto ai paragrafi 93, 94 e 97 delle presenti conclusioni, la [OSCURATO:PERSONA] non è tenuta a procedere ad un’analisi controfattuale in ogni caso in sede di valutazione degli effetti anticoncorrenziali potenziali o reali di una pratica. Ciò non è richiesto, in particolare, qualora tali effetti siano altrimenti sufficientemente dimostrati. [OSCURATO:PERSONA], specialmente nel contesto attuale di mercati digitali altamente complessi, può rivelarsi inopportuno speculare su ipotetiche opzioni di azione che gli operatori del mercato avrebbero potuto adottare in assenza del comportamento contestato dell’impresa dominante. Infine, come sostiene la stessa [OSCURATO:PERSONA] e come il Tribunale ha esposto, ad esempio, al punto 850 della sentenza impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] non deve dimostrare che tale comportamento fosse
l’unico
motivo di un effetto preclusivo; è sufficiente che sia adeguatamente dimostrato che esso ha
contribuito
a tal fine.
187.
[OSCURATO:PERSONA], la constatazione del Tribunale relativa alla posizione dominante di [OSCURATO:PERSONA] secondo la quale esisteva un rischio che le versioni [OSCURATO:PERSONA] alternative non fossero inizialmente concorrenti credibili, cosicché l’eventuale esistenza di tali versioni non rimetteva in discussione le constatazioni relative alla posizione dominante nel mercato, non significa che tali versioni non esercitassero alcuna pressione concorrenziale su [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale ha piuttosto constatato, ai punti da 844 a 847, che i fork [OSCURATO:PERSONA] non compatibili costituivano una minaccia concorrenziale per [OSCURATO:PERSONA], senza che quest’ultima mettesse in dubbio gli elementi di prova ivi esposti.
188.
Ne consegue che anche la seconda parte del terzo motivo d’impugnazione dev’essere respinta e, pertanto, il terzo motivo d’impugnazione nel suo insieme.
b)
Sulla giustificazione degli AAF (quarto motivo d’impugnazione)
189.
Con il suo quarto motivo d’impugnazione, [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale ha commesso un errore non riconoscendo le giustificazioni oggettive degli AAF.
190.
[OSCURATO:PERSONA] esposto dal Tribunale al punto 876 della sentenza impugnata, un comportamento non è abusivo se è giustificato da vantaggi favorevoli alla concorrenza o risponde a interessi legittimi, con l’onere per l’impresa dominante di provare che ciò si verifica effettivamente (
78
).
191.
[OSCURATO:PERSONA], gli argomenti dedotti da [OSCURATO:PERSONA] a sostegno degli errori commessi dal Tribunale nella sua valutazione sono per la maggior parte irricevibili, in quanto mirano ad ottenere una nuova valutazione dei fatti da parte della Corte senza che sia dedotto alcuno snaturamento di tali fatti (
79
). Al contrario, una valutazione di tali argomenti e delle conclusioni del Tribunale ivi contestate mostra che [OSCURATO:PERSONA] semplicemente non è stata in grado di dimostrare che le componenti anticoncorrenziali contestate degli AAF fossero oggettivamente necessarie e giustificate.
192.
In primo luogo, al punto 880 della sentenza impugnata, il Tribunale si sarebbe erroneamente basato sulla crescita effettiva di [OSCURATO:PERSONA] mentre gli AAF erano in vigore per confutare l’argomento secondo cui gli obblighi imposti dagli AAF erano necessari alla sopravvivenza di tale SO sul mercato. Il Tribunale avrebbe invece dovuto esaminare il modo in cui [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto evolvere senza gli obblighi in questione.
193.
[OSCURATO:PERSONA], come è già stato più volte menzionato, non spetta alla [OSCURATO:PERSONA] e al Tribunale esaminare come il mercato avrebbe potuto evolvere senza il comportamento contestato (
80
). Tenuto conto dell’assenza di argomenti sostenibili da parte di [OSCURATO:PERSONA] riguardo al carattere concretamente necessario degli obblighi in questione, il Tribunale si è correttamente basato sulla posizione dominante di [OSCURATO:PERSONA] e sulla crescita di [OSCURATO:PERSONA] per concludere che gli esempi addotti da [OSCURATO:PERSONA] di altri SO gestiti in «open source» non rendevano credibile l’asserita minaccia per la sopravvivenza di [OSCURATO:PERSONA].
194.
In secondo luogo, secondo [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale avrebbe erroneamente omesso di tener conto del legittimo interesse di [OSCURATO:PERSONA] a tutelare non solo le versioni di [OSCURATO:PERSONA] compatibili con le applicazioni [OSCURATO:PERSONA] dalle incompatibilità e dalla frammentazione, ma l’intero ecosistema [OSCURATO:PERSONA], ossia anche le versioni prive delle applicazioni [OSCURATO:PERSONA]. Così facendo, il Tribunale non avrebbe tenuto conto degli argomenti connessi di [OSCURATO:PERSONA].
195.
Tale censura è infondata, dal momento che il Tribunale ha valutato gli argomenti di [OSCURATO:PERSONA] a tale riguardo in particolare ai punti da 882 a 884, 886 e da 889 a 891 della sentenza impugnata. Così facendo, il Tribunale ha considerato, in particolare al punto 891, che [OSCURATO:PERSONA] non aveva dimostrato la necessità dell’esclusione dei fork [OSCURATO:PERSONA] non compatibili per la sopravvivenza dell’«ecosistema [OSCURATO:PERSONA]».
196.
In terzo luogo, [OSCURATO:PERSONA] contesta al Tribunale di aver erroneamente ritenuto che gli obblighi dell’AFA fossero stati una
conditio sine qua non
per offrire un SO «open source» con licenza gratuita. In tal modo, ha privato le imprese dominanti per il futuro della possibilità di lanciare un siffatto «modello open source gestito»; ora, tali imprese potevano scegliere solo tra un modello chiuso e un modello completamente open source.
197.
[OSCURATO:PERSONA], come giustamente sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], neppure tale censura è fondata. [OSCURATO:PERSONA], dalle conclusioni del Tribunale, in particolare ai punti 878, 882 e 890 della sentenza impugnata, risulta che un’impresa dominante resta perfettamente legittimata a sfruttare un «modello open source gestito» con restrizioni proporzionate e giustificate. Un esempio a tale riguardo è costituito dagli obblighi di compatibilità degli AAF per i dispositivi
con
applicazioni [OSCURATO:PERSONA], che non sono stati contestati dalla [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], come rilevato dal Tribunale al punto 886 di tale sentenza, il diritto di un’impresa di approfittare dei benefici economici connessi ai servizi che essa sviluppa non implica il riconoscimento del suo diritto di impedire a qualsiasi concorrente di esistere sul mercato.
198.
Infine, in quarto luogo, secondo [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha ignorato i suoi argomenti relativi al fatto che una strategia in materia di marchi volta a riservare i marchi «[OSCURATO:PERSONA]» e «[OSCURATO:PERSONA]» a dispositivi compatibili, proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] come un’opzione meno restrittiva, non avrebbe costituito un’alternativa praticabile.
199.
Tale argomento è irricevibile, in quanto [OSCURATO:PERSONA] critica le constatazioni di fatto del Tribunale relative a una strategia in materia di marchi e ribadisce gli argomenti dedotti in primo grado a tale riguardo, senza dimostrare uno snaturamento degli elementi di prova o un errore commesso dal Tribunale nella qualificazione giuridica degli elementi di prova al punto 883 della sentenza impugnata.
200.
In definitiva, da quanto precede risulta che anche il quarto motivo di impugnazione dev’essere respinto.
c)
Conclusione sulla valutazione degli AAF
201.
Si deve concludere che [OSCURATO:PERSONA] non è riuscita a dimostrare che il Tribunale sia incorso in errori di diritto nella valutazione degli argomenti di [OSCURATO:PERSONA] in primo grado relativi al carattere abusivo degli obblighi di compatibilità degli AAF. Occorre pertanto respingere il terzo e il quarto motivo d’impugnazione.
3.
Sull
’
infrazione unica e continuata (quinto motivo d’impugnazione)
202.
Con il suo quinto motivo d’impugnazione, [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto annullare integralmente la decisione controversa dopo aver constatato che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva dimostrato il carattere abusivo degli ARR per portafoglio. [OSCURATO:PERSONA], tale decisione era fondata sull’accertamento di un’infrazione unica e continuata, composta da quattro infrazioni distinte (il pacchetto MADA-[OSCURATO:PERSONA], il pacchetto MADA-[OSCURATO:PERSONA], gli AAF e gli ARR per portafoglio). Dopo l’eliminazione degli ARR per portafoglio, elemento essenziale e indivisibile di tale infrazione unica e continuata, anche il resto della decisione controversa non poteva più essere mantenuto.
203.
[OSCURATO:PERSONA] la [OSCURATO:PERSONA], tale motivo d’impugnazione è irricevibile in quanto [OSCURATO:PERSONA] non ha rimesso in discussione in primo grado l’esistenza di un’infrazione unica e continuata e non ha neppure sostenuto che la decisione controversa dovesse essere annullata nella sua interezza qualora una delle sue componenti fosse annullata.
204.
Tale obiezione dev’essere respinta. È vero che un ricorrente non può invocare in sede di impugnazione nuovi motivi e argomenti che non sono stati oggetto di discussione in primo grado. [OSCURATO:PERSONA], è possibile proporre un’impugnazione facendo valere, dinanzi alla Corte, motivi derivanti dalla sentenza impugnata stessa e diretti a contestarne, in diritto, la fondatezza (
81
).
205.
[OSCURATO:PERSONA], il quinto motivo di [OSCURATO:PERSONA] è inconferente nel merito.
206.
Se una serie di atti o comportamenti continui rientrano in un «piano globale» a causa del loro identico oggetto di distorsione della concorrenza, essi possono costituire insieme un’infrazione unica e continuata (
82
). Anche se tale termine è stato finora principalmente utilizzato per dimostrare l’unità e la continuità delle infrazioni all’articolo 101 TFUE commesse da più imprese, esso può essere pertinente anche nel contesto dell’applicazione dell’articolo 102 TFUE (
83
).
207.
Nel caso di specie, come esposto dal Tribunale ai punti 18, da 64 a 72 e da 1018 a 1029 della sentenza impugnata, a causa del loro obiettivo comune e dei loro effetti combinati, la [OSCURATO:PERSONA] ha qualificato le restrizioni in questione non solo come quattro infrazioni distinte, ma anche come infrazione unica e continuata. Ciò era tanto più vero in quanto tali restrizioni si inserivano in una strategia globale di [OSCURATO:PERSONA] volta a radicare la sua posizione dominante nel mercato della ricerca generale online in un momento in cui l’importanza dell’Internet mobile stava aumentando in modo significativo. L’obiettivo comune di tale strategia era quello di garantire che [OSCURATO:PERSONA] avesse il miglior accesso possibile alle ricerche generali effettuate dai consumatori sui dispositivi mobili intelligenti.
208.
[OSCURATO:PERSONA] afferma correttamente, l’annullamento parziale di un atto di diritto dell’Unione è possibile solo se gli elementi di cui si chiede l’annullamento sono separabili dal resto dell’atto. Tale requisito della separabilità non è soddisfatto quando l’annullamento parziale di un atto avrebbe l’effetto di modificare la sostanza di quest’ultimo (
84
).
209.
Orbene, nel caso di specie, l’annullamento parziale della decisione controversa per quanto riguarda la quarta infrazione sotto forma di ARR per portafoglio non modifica, come sostiene [OSCURATO:PERSONA], la sostanza di tale atto per quanto riguarda le altre tre infrazioni nonché l’infrazione unica e continuata costituita da queste ultime.
210.
Da un lato, come è stato esposto, in particolare, ai paragrafi da 60 a 69 e 179 delle presenti conclusioni, l’annullamento delle constatazioni relative agli ARR per portafoglio non incide sulle constatazioni della decisione controversa per quanto riguarda le altre tre infrazioni. Il solo fatto che tali altre parti continuino ad esistere osta all’annullamento di tale decisione nella sua interezza (
85
).
211.
Dall’altro lato, le constatazioni della [OSCURATO:PERSONA], confermate dal Tribunale, relative all’esistenza di un’infrazione unica e continuata restano parimenti valide nonostante l’eliminazione degli ARR per portafoglio in quanto infrazione autonoma.
212.
[OSCURATO:PERSONA] rilevato in particolare dal Tribunale ai punti da 1021 a 1023 e 1025 della sentenza impugnata, le circostanze di fatto delle infrazioni constatate dimostrano che la prima e la seconda restrizione in questione, ossia il pacchetto MADA-[OSCURATO:PERSONA], il pacchetto MADA-[OSCURATO:PERSONA] e gli AAF, che sono state qualificate come tre infrazioni distinte, facevano parte di una strategia complessiva. Questa strategia consisteva nell’imporre condizioni particolari all’uso del SO [OSCURATO:PERSONA], da un lato, e di determinate applicazioni e servizi, dall’altro. Tale strategia era volta ad anticipare lo sviluppo di Internet sui dispositivi mobili, preservando al contempo il modello commerciale proprio di [OSCURATO:PERSONA], il quale si basa sui redditi che essa ricava essenzialmente dall’utilizzo del suo servizio di ricerca generale. Nell’ambito di tale strategia complessiva perseguita da [OSCURATO:PERSONA], la preservazione della posizione dominante da essa detenuta, per tutto il periodo dell’infrazione, sui mercati nazionali dei servizi di ricerca generale rivestiva quindi un’importanza determinante, alla quale hanno contribuito le restrizioni controverse prima e seconda.
213.
Tali constatazioni, le cui basi fattuali non sono messe in discussione da [OSCURATO:PERSONA], non rivelano errori di diritto per quanto riguarda la conclusione secondo la quale, anche dopo l’eliminazione degli ARR per portafoglio quale infrazione autonoma, gli ADAM e gli AAF continuavano a rappresentare un sistema interconnesso che serviva all’attuazione di una strategia globale abusiva per conseguire un obiettivo identico.
214.
[OSCURATO:PERSONA], dalle dichiarazioni di cui ai paragrafi da 60 a 69 e 179 delle presenti conclusioni risulta che le circostanze pertinenti degli ARR per portafoglio, anche se non sono qualificate come infrazione autonoma, costituivano una componente indivisibile della strategia globale di [OSCURATO:PERSONA]. Pertanto, il Tribunale non è incorso in un errore di diritto nel tener conto di tali elementi ai fini della valutazione dell’infrazione. Contrariamente a quanto sostiene [OSCURATO:PERSONA], ciò vale sia nell’ambito della constatazione di infrazioni distinte sia in quello della constatazione di un’infrazione unica e continuata (
86
).
215.
Da quanto precede risulta che anche il quinto motivo d’impugnazione dev’essere respinto.
4.
Conclusione sull’accertamento dell’infrazione
216.
Poiché nessuno dei primi cinque motivi di impugnazione è fondato, occorre confermare le constatazioni del Tribunale relative all’esistenza e alle caratteristiche dell’infrazione.
B.
L’ammenda (sesto motivo d’impugnazione)
217.
Con il suo sesto e ultimo motivo d’impugnazione, [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale ha commesso quattro errori di diritto nell’esercizio della sua competenza estesa al merito per quanto riguarda l’ammenda. Così facendo, non avendo correttamente tenuto conto dell’eliminazione degli ARR per portafoglio quale infrazione autonoma al momento del ricalcolo dell’ammenda, esso avrebbe di fatto aumentato l’ammenda per le altre parti dell’infrazione.
218.
[OSCURATO:PERSONA] esposto dal Tribunale al punto 19 della sentenza impugnata, nella decisione controversa la [OSCURATO:PERSONA] ha inflitto a [OSCURATO:PERSONA] LLC un’ammenda di EUR 4 342 865 000, di cui EUR 1 921 666 000 in solido con la [OSCURATO:PERSONA]. Per determinare tale importo, la [OSCURATO:PERSONA] ha preso in considerazione il valore delle vendite rilevanti all’interno del SEE, in relazione all’infrazione unica e continuata, realizzate da [OSCURATO:PERSONA] nell’ultimo anno di partecipazione all’infrazione (2017) e vi ha applicato un coefficiente di gravità (11%). [OSCURATO:PERSONA] ha poi moltiplicato l’importo ottenuto per il numero di anni di partecipazione all’infrazione (circa 7,52) e ha aggiunto ad esso un importo supplementare (pari all’11% del valore delle vendite del 2017) al fine di dissuadere imprese simili dall’intraprendere pratiche identiche. [OSCURATO:PERSONA] ha altresì ritenuto che non occorresse applicare circostanze attenuanti o aggravanti o tener conto, in particolare, della notevole capacità finanziaria di [OSCURATO:PERSONA] per modificare l’importo dell’ammenda al ribasso o al rialzo.
219.
Ai punti 1016 e 1029 della sentenza impugnata, il Tribunale ha spiegato che l’annullamento della decisione controversa relativamente al carattere abusivo degli ARR per portafoglio implicava anche la necessità di riformare tale decisione nella misura in cui essa constatava la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] a un’infrazione unica e continuata all’articolo 102 TFUE che costituiva la quarta infrazione. [OSCURATO:PERSONA], occorreva altresì tener conto del fatto che la constatazione di un’infrazione unica e continuata nell’ambito di una strategia globale, alla quale avevano contribuito il primo e il secondo aspetto di tale infrazione, ossia gli ADAM e gli AAF, non era illegittima.
220.
Ai punti da 1036 a 1112 della sentenza impugnata, il Tribunale ha poi illustrato gli elementi di cui ha tenuto conto per ricalcolare l’ammenda. In tal modo, esso ha spiegato che aveva preso in considerazione lo stesso valore delle vendite considerato dalla [OSCURATO:PERSONA] (punto 1072), ma che l’applicazione del coefficiente di gravità fisso dell’11 % di tale valore delle vendite determinato dalla [OSCURATO:PERSONA] non rifletteva sufficientemente l’attuazione e l’intensità dell’infrazione nel periodo considerato (punto 1081). Per quanto riguarda l’intensità dell’infrazione, il Tribunale ha distinto tre periodi, ossia dal 1º gennaio 2011 al 1º agosto 2012, dal 1º agosto 2012 al 31 marzo 2014, e dal 31 marzo 2014 fino all’adozione della decisione controversa, il 18 luglio 2018. [OSCURATO:PERSONA] il Tribunale, l’intensità dell’infrazione è stata particolarmente elevata durante il secondo periodo (punti da 1082 a 1094).
221.
Sulla base di tali considerazioni, il Tribunale ha fissato l’ammenda in EUR 4 125 000 000 anziché in EUR 4 342 865 000, di cui EUR 1 520 605 895 in solido con l’[OSCURATO:PERSONA]. (punti 1099 e 1100).
222.
Prima di rispondere alla critica di [OSCURATO:PERSONA] a tale riguardo, occorre rammentare che la competenza estesa al merito riconosciuta al giudice dell’Unione dall’articolo 31 del regolamento (CE) n. 1/2003 (
87
) conformemente all’articolo 261 TFUE autorizza il giudice, al di là del mero controllo di legittimità della sanzione, a sostituire la sua valutazione a quella della [OSCURATO:PERSONA] e, di conseguenza, a sopprimere, ridurre o aumentare l’ammenda o la penalità irrogata (
88
).
223.
Certo, l’esercizio di tale competenza non equivale a un controllo d’ufficio (
89
). [OSCURATO:PERSONA], per soddisfare i requisiti di un controllo esteso al merito ai sensi dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea per quanto riguarda l’ammenda, il giudice dell’Unione è tenuto, nell’esercizio delle competenze previste agli articoli 261 TFUE e 263 TFUE, ad esaminare ogni censura, di fatto o di diritto, diretta a dimostrare che l’importo dell’ammenda non è adeguato alla gravità e alla durata dell’infrazione (
90
).
224.
Infine, il Tribunale è il solo competente a controllare il modo in cui la [OSCURATO:PERSONA] ha valutato, in ciascun caso di specie, la gravità dei comportamenti illeciti. Nell’ambito dell’impugnazione, il controllo della Corte è volto, da un lato, a esaminare in quale misura il Tribunale abbia preso in considerazione, in maniera giuridicamente corretta, tutti i fattori essenziali per valutare la gravità di un determinato comportamento alla luce dell’articolo 102 TFUE nonché dell’articolo 23 del regolamento n. 1/2003 e, dall’altro, ad appurare se il Tribunale abbia risposto in termini giuridicamente validi all’insieme degli argomenti invocati per ottenere l’annullamento dell’ammenda o la riduzione del suo importo (
91
).
225.
Con la sua prima censura a tale proposito, [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale ha violato i suoi diritti della difesa in quanto non aveva avuto la possibilità di commentare in ordine agli elementi presi in considerazione per il ricalcolo, in particolare l’intensità asseritamente più elevata dell’infrazione nel secondo periodo. [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale avrebbe snaturato gli elementi di prova nel ritenere che il periodo compreso tra il 2012 e il 2014 fosse stato determinante per lo sviluppo dei concorrenti di [OSCURATO:PERSONA].
226.
Per quanto riguarda la censura relativa allo snaturamento degli elementi di prova, essa non è sufficientemente suffragata. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] non menziona alcun elemento asseritamente snaturato, ma si limita a sostenere che la [OSCURATO:PERSONA] aveva constatato nella decisione controversa che la transizione verso l’Internet mobile aveva avuto luogo a partire dal 2007; pertanto, nulla indicava che il periodo compreso tra il 2012 e il 2014 fosse particolarmente importante per i concorrenti di [OSCURATO:PERSONA], come dichiarato dal Tribunale. [OSCURATO:PERSONA], sulla base di tale affermazione generale, non è possibile accertare uno snaturamento degli elementi di prova.
227.
Anche l’affermazione secondo cui il Tribunale avrebbe violato i diritti della difesa di [OSCURATO:PERSONA] è infondata.
228.
A partire dal momento in cui un ricorrente chiede al Tribunale di esercitare la sua competenza estesa al merito relativamente a una sanzione, deve essere consapevole del fatto che il Tribunale può valutare tale sanzione alla luce di tutte le circostanze del caso di specie e tenerne conto in sede di ricalcolo. Il rispetto dei diritti della difesa esige, in tale contesto, che le parti possano prendere posizione su tutte le circostanze pertinenti, ma non che il Tribunale chieda loro di esprimersi sul ricalcolo effettivamente previsto (
92
). Nel caso di specie, nell’ambito del procedimento di primo grado, [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto specificamente al Tribunale di prendere in considerazione l’intensità dell’infrazione e non sostiene di essere stata nell’impossibilità di presentare osservazioni sugli elementi di fatto esaminati dal Tribunale ai fini di tale valutazione.
229.
[OSCURATO:PERSONA], con la sua seconda censura, [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale ha violato la presunzione di innocenza in quanto si è basato, per valutare l’intensità e la durata dell’infrazione, su elementi contestuali quali gli ARR, la politica di [OSCURATO:PERSONA] per quanto riguarda le sue IPA o l’accordo di [OSCURATO:PERSONA] con Apple, che non erano stati qualificati di per sé come abusivi.
230.
[OSCURATO:PERSONA], ho già spiegato ai paragrafi da 60 a 69 e 179 delle presenti conclusioni che gli elementi contestuali di un comportamento abusivo, soprattutto quando derivano da altri comportamenti dell’impresa dominante stessa, possono essere presi in considerazione nella valutazione degli effetti di un’infrazione.
231.
Nell’ambito della sua terza censura, [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale ha violato il principio del
ne ultra petita
in quanto ha applicato il coefficiente di gravità in un modo che nessuna delle parti aveva richiesto.
232.
Anche tale censura dev’essere respinta.
233.
[OSCURATO:PERSONA] ho già spiegato altrove, la competenza estesa al merito di cui dispone la Corte le offre, in linea di principio, anche la possibilità di aumentare l’ammenda (
93
). Non vi è alcun divieto di
reformatio in peius
né in primo grado né in sede di impugnazione. [OSCURATO:PERSONA], per quanto riguarda l’importo dell’ammenda, i giudici dell’Unione non sono vincolati dalle conclusioni delle parti, fintantoché essi restano nell’ambito dell’oggetto della controversia definito nel ricorso di annullamento e nell’impugnazione (
94
). È pacifico che ciò si verifichi nel caso di specie.
234.
Infine, con la sua quarta censura, [OSCURATO:PERSONA] sostiene che l’ammenda fissata dal Tribunale è sproporzionata e insufficientemente motivata.
235.
Anche tale argomento dev’essere respinto.
236.
[OSCURATO:PERSONA] la giurisprudenza della Corte, la [OSCURATO:PERSONA] adempie al suo obbligo di motivazione allorché indica gli elementi di valutazione che le hanno consentito di misurare la gravità e la durata dell’infrazione. Benché non sia tenuta ad indicare tutti gli elementi numerici relativi a ciascuna fase intermedia del metodo di calcolo, le incombe tuttavia l’obbligo di spiegare la ponderazione e la valutazione che essa ha effettuato degli elementi considerati. L’obbligo per la [OSCURATO:PERSONA] di motivare sufficientemente la pertinenza e la ponderazione degli elementi che essa ha preso in considerazione nella determinazione del metodo alternativo che essa ha privilegiato non implica che essa sia tenuta a fornire dati numerici relativi alle modalità di calcolo dell’ammenda o che essa debba spiegare in dettaglio i calcoli interni che ha effettuato (
95
).
237.
Lo stesso deve valere per il Tribunale.
238.
Pertanto, è certamente lecito chiedersi perché, nel caso di specie, il Tribunale non abbia semplicemente incluso nella sua motivazione il calcolo da esso effettuato per ottenere l’importo numerico dell’ammenda alla luce dell’ampia illustrazione degli elementi presi in considerazione. È altresì lecito rammaricarsi di tale approccio e considerare che l’esposizione di tali calcoli avrebbe chiarito la motivazione del Tribunale e facilitato il lavoro della Corte. [OSCURATO:PERSONA], ciò non significa che l’approccio del Tribunale debba implicare l’annullamento della sentenza impugnata.
239.
In conformità ad una giurisprudenza costante, non spetta alla Corte, allorquando si pronuncia su questioni di diritto nell’ambito di un giudizio di impugnazione, sostituire, per motivi di equità, la sua valutazione a quella del Tribunale che statuisce, nell’esercizio della sua competenza estesa al merito, sull’importo delle ammende inflitte a determinate imprese per una violazione del diritto dell’Unione. Soltanto nei limiti in cui la Corte ritenesse il livello della sanzione non soltanto inadeguato, ma anche eccessivo, al punto da essere sproporzionato, occorrerebbe ravvisare un errore di diritto commesso dal Tribunale per incongruenza dell’importo dell’ammenda (
96
).
240.
Nel caso di specie, in primo luogo, il Tribunale ha ampiamente esposto, in circa 80 punti, gli aspetti da esso presi in considerazione per il ricalcolo dell’ammenda, in particolare per quanto riguarda la gravità e la durata dell’infrazione controversa. Dall’altro lato, la nuova ammenda, ridotta di poco più di EUR 200 000 000 rispetto a quella originaria (dagli iniziali EUR 4 342 865 000 agli attuali EUR 4 125 000 000), non appare, neppure alla luce dell’eliminazione degli ARR per portafoglio in quanto abuso indipendente, eccessiva al punto da essere sproporzionata. [OSCURATO:PERSONA], come rilevato dal Tribunale in particolare ai punti da 1015 a 1029 della sentenza impugnata, gli altri aspetti dell’infrazione nonché la sua strategia globale unica e continuata, che ne ha amplificato l’impatto, persistono nonostante tale eliminazione.
241.
Ne consegue che neppure il sesto motivo d’impugnazione di [OSCURATO:PERSONA] può essere accolto.
C.
Conclusione sulla valutazione dell’impugnazione
242.
Dalle considerazioni che precedono risulta che occorre respingere tutti e sei i motivi d’impugnazione e, pertanto, l’impugnazione nel suo insieme.
V.
Spese
243.
A norma dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è respinta, la Corte statuisce sulle spese.
244.
Anzitutto, ai sensi dell’articolo 138, paragrafi 1 e 2, del regolamento di procedura, che si applica al procedimento di impugnazione in virtù dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda e, quando vi siano più parti soccombenti, la Corte decide sulla ripartizione delle spese. Poiché la [OSCURATO:PERSONA] ne ha fatto domanda e le ricorrenti sono rimaste soccombenti, queste ultime devono essere condannate a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA]. Avendo proposto l’impugnazione congiuntamente, esse saranno tenute a pagare tali spese in solido tra loro.
245.
[OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 4, del regolamento di procedura della Corte, quest’ultima può decidere che una parte interveniente in primo grado, la quale abbia partecipato alla fase scritta od orale del procedimento dinanzi alla Corte, si faccia carico delle proprie spese. Poiché ADA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], HMD e [OSCURATO:PERSONA], da un lato, e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], FairSearch, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e VDZ, dall’altro, hanno partecipato alle fasi scritta e/o orale del presente procedimento di impugnazione, occorre condannarli a sopportare le proprie spese.
VI.
Conclusione
246.
Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di:
– respingere l’impugnazione;
– condannare [OSCURATO:PERSONA] LLC e [OSCURATO:PERSONA]. a farsi carico delle proprie spese e di quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] europea;
– condannare [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] und Zeitungsverleger eV, Bureau européen des unions des consommateurs ([OSCURATO:PERSONA]), Computer & [OSCURATO:PERSONA], FairSearch [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] GmbH, HMD global Oy, [OSCURATO:PERSONA] AS, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].cz, a.s., e [OSCURATO:PERSONA] eV a farsi carico delle proprie spese.
1
Lingua originale: l’inglese.
2
Sentenza del 14 settembre 2022 (T-604/18; in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2022:541, punto 54).
3
Decisione della [OSCURATO:PERSONA] del 18 luglio 2018 relativa a un procedimento a norma dell’articolo 102 TFUE e dell’articolo 54 dell’accordo SEE (caso AT.40099) – [OSCURATO:PERSONA]) (sintesi contenuta in GU 2019, C 402, pag. 19; in prosieguo: la «decisione controversa»).
4
Sentenza del 12 maggio 2022 (C-377/20, EU:C:2022:379).
5
Sentenza del 19 gennaio 2023 (C-680/20, EU:C:2023:33).
6
Sentenza del 21 dicembre 2023 (C-333/21, EU:C:2023:1011).
7
Sentenza del 10 settembre 2024 (C-48/22 P, EU:C:2024:726).
8
Sentenza del 24 ottobre 2024 (C-240/22 P, EU:C:2024:915).
9
Punto 120 della sentenza impugnata, e punti 217 e 402 della decisione controversa.
10
Punto 121 della sentenza impugnata e punto 439 della decisione controversa.
11
Punti 274 e 300 della sentenza impugnata, nonché punti 752, 753, 1009 e 1010 della decisione controversa.
12
Punti 274, 300 e da 314 a 316 della sentenza impugnata.
13
Punti 803 e 805 della sentenza impugnata, nonché punti 1015 e 1016 della decisione controversa.
14
Punti 621 e 622 della sentenza impugnata, nonché punto 1192 della decisione controversa.
15
Punto 38 della sentenza impugnata.
16
Ordinanza del presidente della Corte del 19 gennaio 2023,
[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] / [OSCURATO:PERSONA]
(C-738/22 P, EU:C:2023:44).
17
Ordinanza del presidente della Corte del 18 aprile 2023,
[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] / [OSCURATO:PERSONA]
(C-738/22 P, EU:C:2023:326).
18
V. sentenza del 10 settembre 2024,
[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] / [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA])
(C-48/22 P, EU:C:2024:726, punti da 223 a 230).
19
V., in ordine a tale criterio, sentenza del 24 ottobre 2024,
[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]
(C-240/22 P, EU:C:2024:915, punto 90).
20
V. punti 623 e 631 della sentenza impugnata.
21
Punti 1195 e segg. della decisione controversa e punto 637 della sentenza impugnata.
22
V. punti da 1225 a 1271 della decisione controversa, nonché punti da 700 a 711, 733 e 734 della sentenza impugnata.
23
V. punti da 679 a 698 e da 733 a 802 della sentenza impugnata.
24
V., in particolare, punti 197 e 1292 della decisione controversa nonché punti 452, 632, 633 e 1090 della sentenza impugnata.
25
V. punti da 419 a 538 della sentenza impugnata, in particolare punti 426, 428, 434, 443, da 446 a 452, 457, 480, 481, 494, 495 e 537.
26
Punti 451, 452, 1018 e 1019 della sentenza impugnata, con rinvio al punto 822 e alla nota a piè di pagina 908 della decisione controversa.
27
Sentenze del 12 maggio 2022,
[OSCURATO:PERSONA] e a.
(C-377/20, EU:C:2022:379, punto 72); del 19 gennaio 2023,
[OSCURATO:PERSONA].
Operations
(C-680/20, EU:C:2023:33, punti 40, 44, 52 e 62); del 21 dicembre 2023,
[OSCURATO:PERSONA]
(C-333/21, EU:C:2023:1011, punto 130); del 10 settembre 2024,
[OSCURATO:PERSONA] eAlphabet/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA])
(C-48/22 P, EU:C:2024:726, punti 166 e 168); e del 24 ottobre 2024,
[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]
(C-240/22 P, EU:C:2024:915, punti 179 e 331).
28
Sentenze del 12 maggio 2022,
[OSCURATO:PERSONA] e a.
(C-377/20, EU:C:2022:379, punto 70), e del 19 gennaio 2023,
[OSCURATO:PERSONA]. Operations
(C-680/20, EU:C:2023:33, punto 43).
29
Sentenza del 6 dicembre 2012 (C-457/10 P, EU:C:2012:770, punto 140).
30
Sentenza del 16 giugno 2022 (C-698/19 P, EU:C:2022:480, punti 64 e 80).
31
Sentenza del 10 settembre 2024 (C-48/22 P, EU:C:2024:726, punti da 170 a 172 e da 240 a 247).
32
Punti 451 e 452 della sentenza impugnata; v. anche punti 495 e 537 di detta sentenza.
33
V. paragrafi da 112 a 124 delle presenti conclusioni.
34
V. punti da 336 a 338 e 565 della sentenza impugnata.
35
V. sentenza del 10 settembre 2024,
[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] / [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA])
(C-48/22 P, EU:C:2024:726, punti da 240 a 247), nonché le mie conclusioni nella causa
[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] / [OSCURATO:PERSONA]
(C-48/22 P, EU:C:2024:14, paragrafi da 177 a 182).
36
Punto 428 della sentenza impugnata.
37
V., a tale proposito, punti 332 e 333 della sentenza impugnata.
38
V. punto 330 della sentenza impugnata.
39
Sentenza del 9 novembre 2023,
[OSCURATO:PERSONA] e a/ECHA
(C-559/21 P, EU:C:2023:842, punto 50 e giurisprudenza citata).
40
Sentenza del 19 dicembre 2013,
[OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA]
(C-239/11 P, C-489/11 P e C-498/11 P, EU:C:2013:866, punti da 38 a 46 e giurisprudenza citata).
41
V., in tal senso, ibid.
42
V. ordinanza del 29 settembre 2010,
EREF/[OSCURATO:PERSONA]
(C-74/10 P e C-75/10 P, EU:C:2010:557, punto 41 e giurisprudenza citata).
43
V., in tal senso, sentenza del 10 settembre 2024,
[OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA])
(C-48/22 P, EU:C:2024:726, punti da 223 a 229).
44
V., in tal senso, sentenza del 12 maggio 2022,
[OSCURATO:PERSONA] e a.
(C-377/20, EU:C:2022:379, punti da 98 a 102).
45
V., in tal senso, sentenza del 27 giugno 2024,
[OSCURATO:PERSONA]/Servier e a.
(C-176/19 P, EU:C:2024:549, punto 353).
46
V., a tale proposito, punti 115 e 116 della sentenza impugnata.
47
V., ad esempio, sentenza del 24 ottobre 2024,
[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]
(C-240/22 P, EU:C:2024:915, punto 26).
48
V. sentenze del 14 novembre 1996,
[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]
(C-333/94 P, EU:C:1996:436, punto 37); del 12 dicembre 1991,
Hilti/[OSCURATO:PERSONA]
(T-30/89, EU:T:1991:70, punti 100 e 101); e del 6 ottobre 1994,
[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]
(T-83/91, EU:T:1994:246, punti 136 e 137).
49
V., in tal senso, sentenza del 12 maggio 2022,
[OSCURATO:PERSONA] e a.
(C-377/20, EU:C:2022:379, punti 78 e 91 e segg).
50
Sentenza del 17 settembre 2007 (T-201/04, EU:T:2007:289, punti 857, da 867 a 869, 977 e da 1034 a 1058).
51
Punti 336 e 493 della sentenza impugnata.
52
Sentenza del 12 maggio 2022,
[OSCURATO:PERSONA] e a.
(C-377/20, EU:C:2022:379, punto 61), e conclusioni dell’avvocato generale Rantos nella causa
[OSCURATO:PERSONA] e a.
(C-377/20, EU:C:2021:998, paragrafi da 42 a 46).
53
Conclusioni dell’avvocato generale Rantos nella causa
[OSCURATO:PERSONA] e a.
(C-377/20, EU:C:2021:998, paragrafi da 47 a 50).
54
Sentenze del 12 maggio 2022,
[OSCURATO:PERSONA] e a.
(C-377/20, EU:C:2022:379, punto 78), e del 19 gennaio 2023,
[OSCURATO:PERSONA].
Operations
(C-680/20, EU:C:2023:33, punti 39 e 57). V. anche sentenze del 12 gennaio 2023,
Lietuvos geležinkeliai/[OSCURATO:PERSONA]
(C-42/21 P, EU:C:2023:12, punto 91), e del 21 dicembre 2023,
[OSCURATO:PERSONA]
(C-333/21, EU:C:2023:1011, punti da 134 a 138, 147, 148 e 152). V., inoltre, sentenza (successivamente annullata dalla Corte) del 12 giugno 2014,
[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]
(T-286/09, EU:T:2014:547, punti da 198 a 210); la questione si pone nuovamente nella causa pendente T-1129/23.
55
L’analisi riguarda concorrenti ipotetici altrettanto efficienti e non i concorrenti effettivi dell’impresa in posizione dominante; v. sentenze del 12 maggio 2022,
[OSCURATO:PERSONA] e a.
(C-377/20, EU:C:2022:379, punti 78, 79, 82, 91 e 101); del 19 gennaio 2023,
[OSCURATO:PERSONA].
Operations
(C-680/20, EU:C:2023:33, punti 56 e 59); e del 24 ottobre 2024,
[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]
(C-240/22 P, EU:C:2024:915, punti 311 e 343).
56
V., in tal senso, sentenze del 12 maggio 2022,
[OSCURATO:PERSONA] e a.
(C-377/20, EU:C:2022:379, punto 82), e del 24 ottobre 2024,
[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]
(C-240/22 P, EU:C:2024:915, punto 181).
57
V. sentenze del 17 febbraio 2011,
TeliaSonera Sverige
(C-52/09, EU:C:2011:83, punti da 40 a 43); del 27 Marzo 2012,
[OSCURATO:PERSONA]
(C-209/10, EU:C:2012:172, punto 38); del 6 ottobre 2015,
[OSCURATO:PERSONA]
(C-23/14, EU:C:2015:651, punto 57 e seggg.); del 19 gennaio 2023,
[OSCURATO:PERSONA].
Operations
(C-680/20, EU:C:2023:33, punti 56 e 57); e del 24 ottobre 2024,
[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]
(C-240/22 P, EU:C:2024:915, punto 181). V. anche conclusioni dell’avvocato generale Rantos nella causa
[OSCURATO:PERSONA] e a.
(C-377/20, EU:C:2021:998, paragrafo 70).
58
V sentenze del 12 maggio 2022,
[OSCURATO:PERSONA] e a.
(C-377/20, EU:C:2022:379, punti da 79 a 83), e del 19 gennaio 2023,
[OSCURATO:PERSONA].
Operations
(C-680/20, EU:C:2023:33, punto 59); v. anche conclusioni dell’avvocato generale Rantos nella causa
[OSCURATO:PERSONA] e a.
C-377/20, EU:C:2021:998, paragrafi da 68 a 71). V., tuttavia, le mie conclusioni nella causa
[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]
(C-48/22 P, EU:C:2024:14, paragrafo 192 e segg.).
59
Sentenze del 6 settembre 2017,
[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]
(C-413/14 P, EU:C:2017:632, punti 138 e 139), e del 19 gennaio 2023,
[OSCURATO:PERSONA].
Operations
(C-680/20, EU:C:2023:33, punti da 52 a 62).
60
V., in tal senso, sentenze del 6 settembre 2017,
[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]
(C-413/14 P, EU:C:2017:632, punti da141 a 144), e del 10 settembre 2024,
[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA])
(C-48/22 P, EU:C:2024:726, punto 265).
61
V. sentenze del 6 ottobre 2015,
[OSCURATO:PERSONA]
(C-23/14, EU:C:2015:651, punti 57 e 58); del 12 maggio 2022,
[OSCURATO:PERSONA] e a.
(C-377/20, EU:C:2022:379, punto 81); del 19 gennaio 2023,
[OSCURATO:PERSONA].
Operations
(C-680/20, EU:C:2023:33, punti 57 e 58); e del 10 settembre 2024,
[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/ [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA])
(C-48/22 P, EU:C:2024:726, punto 264).
62
V. sentenze del 6 ottobre 2015,
[OSCURATO:PERSONA]
(C-23/14, EU:C:2015:651, punti da 57 a 61); del 12 maggio 2022,
[OSCURATO:PERSONA] e a.
(C-377/20, EU:C:2022:379, punto 82) («allorché [il suddetto test] è attuabile»); del 19 gennaio 2023,
[OSCURATO:PERSONA].
Operations
(C-680/20, EU:C:2023:33, punto 57); e del 10 settembre 2024,
[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/ [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA])
(C-48/22 P, EU:C:2024:726, punti da 266 a 269). V. anche le mie conclusioni nella causa
[OSCURATO:PERSONA]
(C-23/14, EU:C:2015:343, paragrafi da 71 a 74) e nella causa
[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]
(C-48/22 P, EU:C:2024:14, paragrafo 192 e segg.).
63
V. punti 115 e 116 della sentenza impugnata.
64
V., ad esempio, punto 294 della sentenza impugnata.
65
V. paragrafo 18 delle presenti conclusioni.
66
Sentenze del 21 dicembre 2023,
[OSCURATO:PERSONA]
(C-333/21, EU:C:2023:1011, punti 129 e 131), e del 10 settembre 2024,
[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA])
(C-48/22 P, EU:C:2024:726, punto 167).
67
V., a tale riguardo, le mie conclusioni nella causa
[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]
(C-48/22 P, EU:C:2024:14, paragrafi da 191 a 198). V. anche punto 73 del progetto di orientamenti della [OSCURATO:PERSONA] del 2024 sull’applicazione dell’articolo 102 [TFUE] al comportamento abusivo delle imprese dominanti volto all’esclusione dei concorrenti, nonché la nota informativa di accompagnamento del marzo 2023 dal titolo «A dynamic and workable effects-based approach to abuse of dominance», pag. 5 e segg., entrambi disponibili in inglese al link
[OSCURATO:PERSONA] of Article 102 TFEU
–
[OSCURATO:PERSONA]
.
68
V, in tal senso, sentenza del 12 maggio 2022,
[OSCURATO:PERSONA] e a.
(C-377/20, EU:C:2022:379, punto 99); v. anche sentenza del 17 settembre 2007,
Microsoft/[OSCURATO:PERSONA]
(T-201/04, EU:T:2007:289, punto 1069).
69
Sentenza del 12 maggio 2022,
[OSCURATO:PERSONA] e a.
(C-377/20, EU:C:2022:379, punto 102).
70
Ibid., punti 78, 91 e 101.
71
V., in tal senso, la giurisprudenza esposta al paragrafo 106 delle presenti conclusioni. V., sempre in tal senso, soprattutto per quanto riguarda i mercati digitali, sentenza del 10 settembre 2024,
[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA])
(C-48/22 P, EU:C:2024:726, punto 265), in cui la Corte fa riferimento solo parzialmente alla sentenza del 6 settembre 2017,
[OSCURATO:PERSONA] v [OSCURATO:PERSONA]
(C-413/14 P, EU:C:2017:632, punti 138 e 139), senza menzionare specificamente il criterio della copertura del mercato che era superfluo in tale causa per via della posizione dominante di [OSCURATO:PERSONA] sul mercato.
72
[OSCURATO:PERSONA] esposto al paragrafo 13 delle presenti conclusioni, un fork è un nuovo software basato sul codice sorgente dei software esistenti.
73
Punto 808 della sentenza impugnata.
74
Un’IPA è un insieme particolare di norme e specifiche che un software segue per accedere e utilizzare i servizi e le risorse forniti da un altro software o hardware che implementa anch’esso quell’IPA. In sostanza, le IPA consentono ai software e all’hardware, o a diversi software, di comunicare tra loro (punti 89 e 90 della decisione controversa). [OSCURATO:PERSONA], le IPA consentono in particolare agli sviluppatori di applicazioni [OSCURATO:PERSONA] di beneficiare dei servizi di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], come [OSCURATO:PERSONA].
75
Sentenza del 17 settembre 2007 (T-201/04, EU:T:2007:289).
76
V., a tale proposito, paragrafo 107 delle presenti conclusioni.
77
V., segnatamente, sentenza del 6 ottobre 2021,
[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]
(C‑51/19 P e C‑64/19 P, EU:C:2021:793, punti da 70 a 73).
78
Sentenze del 14 febbraio 1978,
[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]
(27/76, EU:C:1978:22, punto 184); del 27 marzo 2012,
[OSCURATO:PERSONA]
(C-209/10, EU:C:2012:172, punti da 40 a 42); e del 30 gennaio 2020,
Generics (UK) e a.
(C-307/18, EU:C:2020:52, punti da 165 a 167).
79
V., a tale proposito, paragrafi 79 e 80 delle presenti conclusioni e la giurisprudenza citata.
80
V. paragrafi 97 e 186 delle presenti conclusioni.
81
Sentenza del 10 aprile 2014,
[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e a. e [OSCURATO:PERSONA] & Distribution e a./[OSCURATO:PERSONA]
(da C-231/11 P a C-233/11 P, EU:C:2014:256, punto 102).
82
Sentenze dell’ 8 luglio 1999,
[OSCURATO:PERSONA] v [OSCURATO:PERSONA]
(C-49/92 P, EU:C:1999:356, punto 81); del 7 gennaio 2004,
[OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA]
(C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P e C-219/00 P, EU:C:2004:6, punto 258); e del 6 dicembre 2012,
[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]
(C-441/11 P, EU:C:2012:778, punto 41).
83
V. sentenze del 18 aprile 2024,
[OSCURATO:PERSONA] (Comparatori di prezzi online)
(C-605/21, EU:C:2024:324, punti 62 e 79), e del 1º luglio 2010,
AstraZeneca/[OSCURATO:PERSONA]
(T-321/05, EU:T:2010:266, punti da 891 a 895); v., altresì, le mie conclusioni nella causa
[OSCURATO:PERSONA] (Comparatori di prezzi online)
(C-605/21, EU:C:2023:695, paragrafi 90 e 91).
84
Sentenza del 6 dicembre 2012,
[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]
(C-441/11 P, EU:C:2012:778, punti da 35 a 39).
85
V., in tal senso,
ibid
., punti 51 e 52.
86
V., in tal senso, sentenza del 16 giugno 2022,
[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]
(C-698/19 P, EU:C:2022:480, punti 64 e 80).
87
Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato (GU 2003, L 1, pag. 1).
88
Sentenze del 15 ottobre 2002,
[OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA]
(C-238/99 P, C-244/99 P, C-245/99 P, C-247/99 P, da C-250/99 P a C-252/99 P e C-254/99 P, EU:C:2002:582, punto 692); dell’8 dicembre 2011,
Chalkor/[OSCURATO:PERSONA]
(C-386/10 P, EU:C:2011:815, punto 63); e del 26 settembre 2018,
[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]
(C-99/17 P, EU:C:2018:773, punto 193).
89
Sentenze dell’8 dicembre 2011,
Chalkor/[OSCURATO:PERSONA]
(C-386/10 P, EU:C:2011:815, punto 64); del 10 luglio 2014,
Telefónica e Telefónica de España/[OSCURATO:PERSONA]
(C-295/12 P, EU:C:2014:2062, punto 213); e del 26 settempre 2018,
[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]
(C-99/17 P, EU:C:2018:773, punto 194).
90
Sentenze del 10 luglio 2014,
Telefónica e Telefónica de España/[OSCURATO:PERSONA]
(C-295/12 P, EU:C:2014:2062, punto 200); del 26 gennaio 2017,
Villeroy & [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]
(C-626/13 P, EU:C:2017:54, punto 82); e del 26 settembre 2018,
[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]
(C-99/17 P, EU:C:2018:773, punto 195).
91
Sentenze del 17 dicembre 1998,
Baustahlgewebe/[OSCURATO:PERSONA]
(C-185/95 P, EU:C:1998:608, punto 128); del 28 giugno 2005,
[OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA]
(C-189/02 P, C-202/02 P, da C-205/02 P a C-208/02 P e C-213/02 P, EU:C:2005:408, punto 244); e del 26 settembre 2018,
[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]
(C-99/17 P, EU:C:2018:773, punto 192).
92
V., in tal senso, sentenza del 24 settembre 2009,
[OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA]
(C-125/07 P, C-133/07 P, C-135/07 P e C-137/07 P, EU:C:2009:576, punti 158, 159 e da 180 a 183).
93
Sentenza dell’8 febbraio 2007,
[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]
(C-3/06 P, EU:C:2007:88, punto 61).
94
V. le mie conclusioni nelle cause riunite
[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]
(C-293/13 P e C-294/13 P, EU:C:2014:2439, paragrafo 273).
95
Sentenza del 10 luglio 2019,
[OSCURATO:PERSONA]/Icap e a.
(C-39/18 P, EU:C:2019:584, punti 31 e 38 e giurisprudenza citata).
96
V. sentenza del 25 marzo 2021,
Lundbeck/[OSCURATO:PERSONA]
(C-591/16 P, EU:C:2021:243, punti 197 e 198 e giurisprudenza citata).