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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 febbraio 2022

Cassazione n. 11928/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/05/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Firenze confermava la pronuncia emessa il 13/10/2020 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Siena, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato colpevole del delitto di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e condannato alla pena di quattro anni, quattro mesi di reclusione e 20mila euro di multa.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della decisione con riguardo al profilo di responsabilità, che sarebbe stato riconosciuto in modo erroneo, contro l'evidenza dei fatti e negando ogni attendibilità all'imputato stesso. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso risulta manifestamente infondato.

Al riguardo, occorre innanzitutto ribadire che il controllo del Giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia l'oggettiva tenuta sotto il profilo logico-argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009, Campanella, n. 12110, Rv. 243247).

In tal modo individuato il perimetro di giudizio proprio della Suprema Corte, osserva allora il Collegio che le censure mosse dal ricorrente al provvedimento impugnato sono inammissibili; dietro la parvenza di una violazione di legge o di un vizio motivazionale, infatti, lo stesso tende ad ottenere in questa sede una nuova ed alternativa lettura delle medesime emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione diversa e più favorevole.

Il che, come riportato, non è consentito.

4. La doglianza, inoltre, trascura che la Corte di appello - pronunciandosi proprio sulla questione qui riprodotta - ha steso una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile.

La sentenza, in particolare, ha evidenziato che il ricorrente - ammesso il possesso della marijuana - aveva negato la disponibilità della cocaina, ma tale affermazione aveva trovato netta smentita nelle parole del teste Amedei; questi, infatti, aveva riferito che la sostanza era stata rinvenuta in un secchio all'interno di un capanno, posto nello stesso appezzamento di terreno nel quale il Puzone era stato visto entrare dagli operanti, nel quale era stata rinvenuta la marijuana e del quale aveva il possesso.

Dal che, l'inverosimiglianza della tesi difensiva, che voleva che uno sconosciuto si fosse introdotto nella stessa proprietà, ed avesse nascosto cocaina proprio laddove il ricorrente deteneva (pacificamente) l'altra sostanza; tesi ancor meno credibile laddove si consideri che proprio il Puzone, all'epoca, trafficava in stupefacenti, nascondendo marijuana nei termini appena richiamati.

La sentenza, ancora, ha sottolineato che il ricorrente non aveva fornito alcuna versione alternativa dei fatti, e che le sue parole (come il generico riferimento ad un cittadino albanese proprietario del terreno) non erano comunque in grado di superare i chiari elementi a carico.

Una motivazione solida e logica, dunque, che peraltro non può esser superata con le considerazioni - di puro merito - sollevate nel ricorso, da dichiarare inammissibile.

5. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 18 febbraio 2022 Il it iere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/05/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Firenze confermava la pronuncia emessa il 13/10/2020 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Siena, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato colpevole del delitto di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e condannato alla pena di quattro anni, quattro mesi di reclusione e 20mila euro di multa. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della decisione con riguardo al profilo di responsabilità, che sarebbe stato riconosciuto in modo erroneo, contro l'evidenza dei fatti e negando ogni attendibilità all'imputato stesso. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta manifestamente infondato. Al riguardo, occorre innanzitutto ribadire che il controllo del Giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia l'oggettiva tenuta sotto il profilo logico-argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009, Campanella, n. 12110, Rv. 243247). In tal modo individuato il perimetro di giudizio proprio della Suprema Corte, osserva allora il Collegio che le censure mosse dal ricorrente al provvedimento impugnato sono inammissibili; dietro la parvenza di una violazione di legge o di un vizio motivazionale, infatti, lo stesso tende ad ottenere in questa sede una nuova ed alternativa lettura delle medesime emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione diversa e più favorevole. Il che, come riportato, non è consentito. 4. La doglianza, inoltre, trascura che la Corte di appello - pronunciandosi proprio sulla questione qui riprodotta - ha steso una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile. La sentenza, in particolare, ha evidenziato che il ricorrente - ammesso il possesso della marijuana - aveva negato la disponibilità della cocaina, ma tale affermazione aveva trovato netta smentita nelle parole del teste Amedei; questi, infatti, aveva riferito che la sostanza era stata rinvenuta in un secchio all'interno di un capanno, posto nello stesso appezzamento di terreno nel quale il Puzone era stato visto entrare dagli operanti, nel quale era stata rinvenuta la marijuana e del quale aveva il possesso. Dal che, l'inverosimiglianza della tesi difensiva, che voleva che uno sconosciuto si fosse introdotto nella stessa proprietà, ed avesse nascosto cocaina proprio laddove il ricorrente deteneva (pacificamente) l'altra sostanza; tesi ancor meno credibile laddove si consideri che proprio il Puzone, all'epoca, trafficava in stupefacenti, nascondendo marijuana nei termini appena richiamati. La sentenza, ancora, ha sottolineato che il ricorrente non aveva fornito alcuna versione alternativa dei fatti, e che le sue parole (come il generico riferimento ad un cittadino albanese proprietario del terreno) non erano comunque in grado di superare i chiari elementi a carico. Una motivazione solida e logica, dunque, che peraltro non può esser superata con le considerazioni - di puro merito - sollevate nel ricorso, da dichiarare inammissibile. 5. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 18 febbraio 2022 Il it iere estensore Il Presidente
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