CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 13406/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nino [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiduciaavverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Cataniavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];udita la [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto delricorso;udito il difensore dell’indagato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendol'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 24 novembre 2025, a seguito di giudizio di riesame, il [OSCURATO:PERSONA] ha confermato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale diCatania del 20 ottobre 2025, con la quale è stata applicata [OSCURATO:PERSONA] la misuracautelare della custodia in carcere in quanto ritenuto gravemente indiziato dei delitti di cuiagli artt. 110 cod. pen., 628, primo e terzo comma, cod. pen., art. 416-bis1 cod. pen. (capo1), agli artt. 110 cod. pen., 4 e 7 legge n. 895 del 1967, art. 61, primo comma n. 2, cod. pen.,art. 416-bis1 cod. pen. (capo 2) e agli artt. 110 cod. pen., 628, primo comma e terzo comman. 1 e n. 3, cod. pen., art. 416-bis1 cod. pen. (capo 3).2. Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore dell’indagato,deducendo:2.1. Violazione di legge con riferimento alla contestazione del delitto di cui all'art. 628cod. pen. piuttosto che quello di cui all'art. 393 cod. pen. e manifesta illogicità dellamotivazione sul punto.Si deduce che il Tribunale ha escluso la sussistenza del delitto di cui all'art. 393 cod.pen. ritenendo che la condotta realizzata dagli indagati ai danni di [OSCURATO:PERSONA] nonpotesse essere qualificata come esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza allepersone in quanto nessuno degli indagati era titolare di un diritto astrattamente tutelabile invia giudiziaria nei confronti di quest'ultimo, senza considerare che, ai fini della configurabilitàdel delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, non è necessario che la violenza o laminaccia sia indirizzata contro un soggetto diverso da colui nei confronti del quale si vanta ildiritto.Dunque, la circostanza che la condotta violenta sia stata possa in essere neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA], piuttosto che nei confronti dell'effettivo debitore di RosarioViglianisi, non escluderebbe la possibilità di configurare il reato di cui all'art. 393 cod. pen.2.2. Mancanza e manifesta illogicità della motivazione in merito alla sussistenzadella gravità indiziaria per il delitto di rapina aggravata provvisoriamente contestato al capoSi deduce che erronea sarebbe la valutazione del Tribunale che avrebbe desunto unulteriore indice della complicità degli indagati dalla condotta serbata dal [OSCURATO:PERSONA] subitodopo la consumazione della rapina, ovvero la circostanza che il predetto non rispondeva alleprime telefonate della vittima, in quanto consapevole della contestuale perpetrazionedell'azione delittuosa ai suoi danni ad opera di [OSCURATO:PERSONA], ma rispondeva soltantoallorché la persona offesa telefonava da un’utenza non riconosciuta dal ricorrente.2.3. Mancanza e manifesta illogicità della motivazione in merito al pericolo direiterazione del reato. Si deduce che non sarebbe stata correttamente valutatal’incensuratezza di [OSCURATO:PERSONA] né il risarcimento corrisposto alla persona offesaSalvatore [OSCURATO:PERSONA], elementi che, qualora correttamente valutati, avrebbero potuto inciderepositivamente sulla valutazione del pericolo di recidiva.2.4. Mancanza e manifesta illogicità della motivazione in merito all'adeguatezza dellamisura cautelare. Si deduce che il Tribunale non avrebbe correttamente valutato ilcomportamento processuale collaborativo, la resipiscenza mostrata, anche attraverso lacorresponsione di un adeguato risarcimento alla persona offesa, e lo stato diincensuratezza, senza indicare con motivazione logica i motivi per i quali non sarebbeugualmente adeguata la misura degli arresti domiciliari.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato e va rigettato per i motivi qui illustrati.2. Il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce l'erroneità della qualificazionegiuridica della condotta quale delitto di cui all'art. 628 cod. pen. in luogo di quello di cui all'art.393 cod. pen., è manifestamente infondato.2.1. La Corte ha chiarito che il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni conviolenza o minaccia alla persona si caratterizza per il fatto che il soggetto agente persegue ilconseguimento di un profitto nella convinzione non meramente astratta ed arbitraria, maragionevole, anche se in concreto infondata, di esercitare un suo diritto, ovvero di soddisfarepersonalmente una pretesa che potrebbe formare oggetto di azione giudiziaria (Sez. U, n.29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 02).2.2. Pertanto, può affermarsi che, ai fini della distinzione del delitto di cui all’art. 393cod. pen. da quello di cui all’art. 628 cod. pen., assume decisivo rilievo l'esistenza o meno diuna pretesa in astratto ragionevolmente suscettibile di essere giudizialmente tutelata: nelprimo, il soggetto agisce con la coscienza e la volontà di attuare un proprio diritto, a nullarilevando che il diritto stesso sussista o non sussista, purché l’agente, in buona fede,ragionevolmente, ritenga di poterlo legittimamente realizzare; nella rapina, invece, l’agentenon si rappresenta, quale impulso del suo operare, alcuna facoltà di agire in astrattolegittima, ma tende all'ottenimento dell'evento di profitto, mosso dal solo fine di compiere unprofitto che sa non spettargli.2.3. Nella fattispecie, dalla ordinanza impugnata emerge che la condotta descritta alcapo 1 e commessa ai danni di [OSCURATO:PERSONA] non è stata qualificata come esercizioarbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone in quanto non era emerso alcundiritto ragionevolmente azionabile nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], né da parte di [OSCURATO:PERSONA],né da parte di alcuno dei [OSCURATO:PERSONA] (pagine 10-12 della ordinanza impugnata). Infatti, secondo l'ordinanza di riesame,con riferimento al presunto diritto delViglianisi al pagamento del materiale ferroso, l'accordo per la fornitura era stato conclusocon il compratore [OSCURATO:PERSONA] e non con [OSCURATO:PERSONA] e, alla luce dei colloquitelefonici intercettati intrattenuti dal [OSCURATO:PERSONA] dopo l’aggressione, non era sostenibile lasussistenza di un diritto del [OSCURATO:PERSONA] di pretendere in via diretta dal [OSCURATO:PERSONA] il pagamento diun debito contratto dal [OSCURATO:PERSONA] in base ad una presunta garanzia da questi prestata.Né emergeva un diritto dei [OSCURATO:PERSONA] azionabile in giudizio nei confronti del Capizziconsiderato che, quanto all'invocato rapporto di lavoro e agli stipendi arretrati da pagare coni soldi che avrebbe incassato il [OSCURATO:PERSONA], l'unico rapporto di lavoro documentato risultavaquello fra [OSCURATO:PERSONA] e la ‘[OSCURATO:PERSONA]’ del [OSCURATO:PERSONA], il quale non risultavainadempiente, avendo corrisposto tutti gli stipendi fino a maggio 2025 (come da buste pagaprodotte in udienza dal difensore di [OSCURATO:PERSONA]). Quanto a [OSCURATO:PERSONA] eGiuseppe [OSCURATO:PERSONA], pure volendo supporre che avessero svolto un’attività lavorativairregolare per conto del [OSCURATO:PERSONA], non potevano certo pretendere il pagamento dellostipendio da [OSCURATO:PERSONA] solo perché presunto creditore o “garante” del [OSCURATO:PERSONA].Pertanto, il Tribunale, con motivazione logica e immune da vizi censurabili in questasede, ha fatto corretta applicazione dei principi affermati dalla Corte, avendo ritenuto che,nella fattispecie, non si configura il delitto di cui all’art. 393 cod. pen. avendo l'imputato postoin essere la condotta in relazione ad una somma di denaro sulla quale non potevaragionevolmente vantare alcun diritto di credito garantito dall’ordinamento; l’indagato,dunque, aveva rivendicato, con l'utilizzo di minacce e violenza, un diritto che non avrebbepotuto rivendicare rivolgendosi al giudice.3. È infondato il secondo motivo di ricorso, con il quale si censura la ritenutasussistenza della gravità indiziaria per il delitto di rapina aggravata provvisoriamentecontestata al capo 3.3.1 Le Sezioni Unite della Corte hanno evidenziato che, in tema di misure cautelaripersonali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, un vizio di motivazione delprovvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi dicolpevolezza, alla Corte di cassazione spetta solo il compito di verificare, in relazione allapeculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice dimerito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare lagravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza dellamotivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logicae ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n.11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828-01; v. anche Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana,Rv. 255460-01).3.2. Ai fini dell'adozione di una misura cautelare personale, inoltre, è stato chiaritoche è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificataprobabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli, perché i necessari"gravi indizi di colpevolezza" non corrispondono agli "indizi" intesi quale elemento di provaidoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza e non devono, pertanto, esserevalutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, cod.proc. pen. non richiamato dall' art. 273, comma 1-bis, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 7092 del19/11/2024, dep. 2025, Ziino, Rv. 287532 – 01; conforme: Sez. 2, n. 48276 del 24/11/2022,Tiganciuc, Rv. 284299 – 02).3.3. Nel caso in esame, il Tribunale con l'ordinanza esaminata risulta avereadeguatamente analizzato tutti gli elementi indiziari e, con motivazione assolutamentelogica, avere ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente ancheper il delitto di rapina aggravata provvisoriamente contestato al capo 3.Il Tribunale ha argomentato che gli elementi indiziari emersi, nei limitidell’accertamento proprio della fase cautelare, erano connotati dalla necessaria gravità econvergenza circa la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla rapina,valorizzando diversi elementi, tra i quali la singolare scansione temporale dei fatti, avvenutiquando [OSCURATO:PERSONA] aveva appena ricevuto dal [OSCURATO:PERSONA] la somma di euro 15.800,00oggetto della rapina, ed il fatto che gli unici soggetti che avrebbero potuto informare AngeloMascali dell'importo delle somme detenute dal [OSCURATO:PERSONA] erano il [OSCURATO:PERSONA], che avevaeffettuato poco prima il pagamento in favore della persona offesa, e [OSCURATO:PERSONA],presente al momento del pagamento da parte del [OSCURATO:PERSONA].Si trattava per il Tribunale di elementi che, contrariamente alla prospettazionedifensiva, disvelavano la preventiva e congiunta pianificazione dell'azione delittuosa da partedi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e il preciso ruolo svolto da [OSCURATO:PERSONA] nellavicenda, consistente nell'avere attirato sui luoghi la vittima designata, d'accordo con RosarioViglianisi e con [OSCURATO:PERSONA], al fine di agevolare la successiva sottrazione del denaro(pagine 18-20 della ordinanza impugnata).3.4. Tanto premesso, occorre rilevare che il vaglio logico e puntuale delle risultanzeprocessuali operato dal Tribunale non consente a questa Corte di legittimità di muoverecritiche né tantomeno di operare diverse scelte di fatto e le osservazioni del ricorrente nonscalfiscono l'impostazione della motivazione e non fanno emergere profili di manifestaillogicità della stessa.4. Il terzo e il quarto motivo di ricorso, con i quali si deduce un vizio di motivazionesulla sussistenza delle esigenze cautelari e sulla esclusiva adeguatezza della custodia incarcere, sono inammissibili.4.1. Quanto alle esigenze cautelari, va richiamato l’orientamento costante nellagiurisprudenza di legittimità in virtù del quale il requisito dell'attualità del pericolo previstodall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specificheopportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, unavalutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisiaccurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative dellacondotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deveessere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma nonanche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (tra le tante: Sez. 2, n. 1122 del02/12/2025, dep. 2026, Hager, Rv. 289262 – 01; Sez. 5, n. 11250 del 19/11/2018, dep.2019, Avolio, Rv. 277242-01)4.2. A tali parametri valutativi si è uniformato il Tribunale con l’ordinanza impugnata,avendo desunto le esigenze cautelari correlate al pericolo di reiterazione del reato dallapersonalità dell’indagato, il quale, senza alcuna remora, avrebbe fatto ricorso a soggetti dielevato spessore criminale - tra i quali [OSCURATO:PERSONA], gravato da condanne perassociazione di tipo mafioso - al fine di dirimere, mediante azioni violente, questioni di naturaeconomica afferenti alla propria attività imprenditoriale, circostanza idonea a rendererecessivo il dato meramente formale dell’incensuratezza. Quanto alla gravità della condotta,è stata evidenziata, nei limiti propri dell’accertamento cautelare, l’oggettiva gravità dei fatti,connotati da un’accurata preparazione delle azioni delittuose, le cui modalità esecutiverisultano indicative della professionalità criminale degli autori (pag. 22 dell’ordinanzaimpugnata).4.3. Anche la valutazione di esclusiva adeguatezza della misura della custodiacautelare in carcere risulta correttamente ancorata alla gravità del fatto e alla personalitàdell’indagato, nonché alla ritenuta inidoneità degli arresti domiciliari a prevenire il pericolo direiterazione dell’illecito ed a recidere i legami del ricorrente con i contesti delinquenziali diriferimento, sulla base di una motivazione coerente e immune da vizi censurabili in sede dilegittimità (pagg. 2223 dell’ordinanza impugnata).4.4. Il Tribunale, inoltre, con specifica e puntuale motivazione in relazione allacensura difensiva, ha ritenuto che il risarcimento offerto alla persona offesa [OSCURATO:PERSONA] nonfosse idoneo né a escludere né ad attenuare il gravissimo quadro cautelare, non risultandounivocamente indicativo di una genuina resipiscenza; parimenti, l’ammissione dei fatti di cuial capo 1 della provvisoria imputazione non è stata ritenuta sintomatica di una effettivavolontà collaborativa, atteso che, a fronte dell’elevato spessore del compendio indiziario, ilricorrente ha contestualmente tentato di ridimensionare la gravità delle proprie condotte(pag. 22 dell’ordinanza impugnata).4.5. In conclusione, anche sotto questo aspetto le doglianze difensive nonevidenziano omissioni motivazionali, contraddizioni interne o illogicità manifeste e decisive,risultando incensurabili in questa sede di legittimità.5. Da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso in esame, con condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali.6. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in liberta delricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1-ter, delle disposizioni didell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilitodal comma 1-bis del citato articolo 94. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda allacancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 17/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]