CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 marzo 2022
Cassazione n. 23021/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t. Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 8 giugno 2021 la Corte d'appello di Napoli confermava la sentenza del giorno 23 marzo 2013 con cui il Tribunale di Napoli aveva condannato D'[OSCURATO:PERSONA], in concorso con altri, concesse le circostanze attenuanti in misura equivalente alla contestata recidiva, alla pena di anni 2 di reclusione ed C 80.000 di multa avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto; che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto, affidandolo ad un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva il l'errata applicazione della legge con riferimento agli artt. 99 e 157 cod. pen.; in particolare il ricorrente censurava la decisione della Corte territoriale nella parte in cui non aveva ritenuto maturata la prescrizione in ordine al reato contestato. Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato; Osserva il Collegio che l'affermazione su cui si basa il ricorso, secondo la quale la recidiva, ritenuta equivalente alle circostanze attenuanti generiche non doveva essere computata ai fini del calcolo della prescrizione è errata; che deve invece ribadirsi che laddove la circostanza aggravante inerente alla persona del colpevole sia stata ritenuta sussistere, ancorché la stessa sia poi stata considerata equivalente alle circostanze attenuanti, tuttavia la medesima costituisce fattore idoneo a determinare il differimento del termine prescrizionale del delitto contestato; che da ciò deriva la manifesta infondatezza del ricorso; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 marzo 2022 Il Consigliere es ensore-