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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 19530/2026

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[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato in fatto e considerato in diritto Considerato che le censure di cui all'unico motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - con cui viene lamentato vizio di motivazione circa la responsabilità penale del suddetto e la dosimetria della pena -, oltre ad essere in fatto e manifestamente infondate, sono riproduttive di doglianze già valutate con argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici dalla Corte di appello di Bari nella sentenza impugnata.

Invero, detta Corte rileva, quanto alla responsabilità penale dell'odierno imputato, che: - la circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] abbia cercato di sollevare dalle responsabilità penali il complice non assume alcuna pregnanza, dato che il pieno contributo di [OSCURATO:PERSONA] alla consapevole realizzazione del reato si trae con assoluta certezza da altri elementi; - in particolare [OSCURATO:PERSONA], escussa a s.i.t., riferiva di avere accompagnato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in piazzetta di largo [OSCURATO:PERSONA] di Bisceglie per "fare un servizio" al termine del quale si sarebbero rivisti, descrivendone l'abbigliamento coincidente con quello delle due persone riprese dalle telecamere posizionate vicino al ristorante incendiato, tra cui le forze dell'ordine riconoscevano Tannmacco; - durante un'intercettazione di una sua conversazione con la madre la [OSCURATO:PERSONA] ammetteva di essersi accorta che "[OSCURATO:PERSONA] puzzava di bruciato" al suo ritorno e di avere appreso che gli avevano chiesto di incendiare il locale; - [OSCURATO:PERSONA] rendeva dichiarazioni di ammissione riguardanti anche il complice durante l'intercettazione di una conversazione con la ragazza che gli comunicava di essere stata convocata dai carabinieri e di avere in caserma visionato anche i video che li ritraevano; - [OSCURATO:PERSONA] in sede di dichiarazioni spontanee in udienza ammetteva di essere stato nell'autovettura della [OSCURATO:PERSONA] la sera dell'incendio, pur affermando, del tutto inverosimilmente alla luce delle dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA], delle evidenze delle riprese e delle frasi intercettate, che il solo [OSCURATO:PERSONA] si fosse allontanato da loro.

Passando al profilo sanzionatorio la medesima Corte, premette che le attenuanti generiche erano concesse in primo grado senza alcun supporto motivazionale e in assenza di elementi positivi, per cui non si giustificherebbe un diverso e più favorevole bilanciamento delle circostanze attesa la gravità dell'accaduto.

Rileva, inoltre, la congruità della pena inflitta rispetto alle sconcertanti modalità dell'azione, assolutamente spregiudicate, azione commessa in piena notte dai due complici, in un fabbricato con abitazioni in via [OSCURATO:PERSONA], nel cuore quindi della città di Bisceglie, determinando un'esplosione con un ordigno all'interno del locale, con danneggiamento di arredi e muri. 1Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Rilevato, infine, che nulla va liquidato come spese per le difese delle parti civili, avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., che hanno depositato memorie e note spese.

Invero, nel giudizio di legittimità celebrato nelle forme del rito camerale non partecipato di cui all'art. 611, comma 1, cod. proc. pen., la parte civile, pur in difetto di richiesta di trattazione orale, ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali, nel caso in cui abbia esplicato, attraverso memorie scritte, un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione (Sez. 4, n. 10022 del 06/02/2025, Altese, Rv. 287766 - 01).

Attività che nel caso in esame è mancata, essendosi limitati i difensori, con le rispettive memorie, a concludere.

P. P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato in fatto e considerato in diritto Considerato che le censure di cui all'unico motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - con cui viene lamentato vizio di motivazione circa la responsabilità penale del suddetto e la dosimetria della pena -, oltre ad essere in fatto e manifestamente infondate, sono riproduttive di doglianze già valutate con argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici dalla Corte di appello di Bari nella sentenza impugnata. Invero, detta Corte rileva, quanto alla responsabilità penale dell'odierno imputato, che: - la circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] abbia cercato di sollevare dalle responsabilità penali il complice non assume alcuna pregnanza, dato che il pieno contributo di [OSCURATO:PERSONA] alla consapevole realizzazione del reato si trae con assoluta certezza da altri elementi; - in particolare [OSCURATO:PERSONA], escussa a s.i.t., riferiva di avere accompagnato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in piazzetta di largo [OSCURATO:PERSONA] di Bisceglie per "fare un servizio" al termine del quale si sarebbero rivisti, descrivendone l'abbigliamento coincidente con quello delle due persone riprese dalle telecamere posizionate vicino al ristorante incendiato, tra cui le forze dell'ordine riconoscevano Tannmacco; - durante un'intercettazione di una sua conversazione con la madre la [OSCURATO:PERSONA] ammetteva di essersi accorta che "[OSCURATO:PERSONA] puzzava di bruciato" al suo ritorno e di avere appreso che gli avevano chiesto di incendiare il locale; - [OSCURATO:PERSONA] rendeva dichiarazioni di ammissione riguardanti anche il complice durante l'intercettazione di una conversazione con la ragazza che gli comunicava di essere stata convocata dai carabinieri e di avere in caserma visionato anche i video che li ritraevano; - [OSCURATO:PERSONA] in sede di dichiarazioni spontanee in udienza ammetteva di essere stato nell'autovettura della [OSCURATO:PERSONA] la sera dell'incendio, pur affermando, del tutto inverosimilmente alla luce delle dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA], delle evidenze delle riprese e delle frasi intercettate, che il solo [OSCURATO:PERSONA] si fosse allontanato da loro. Passando al profilo sanzionatorio la medesima Corte, premette che le attenuanti generiche erano concesse in primo grado senza alcun supporto motivazionale e in assenza di elementi positivi, per cui non si giustificherebbe un diverso e più favorevole bilanciamento delle circostanze attesa la gravità dell'accaduto. Rileva, inoltre, la congruità della pena inflitta rispetto alle sconcertanti modalità dell'azione, assolutamente spregiudicate, azione commessa in piena notte dai due complici, in un fabbricato con abitazioni in via [OSCURATO:PERSONA], nel cuore quindi della città di Bisceglie, determinando un'esplosione con un ordigno all'interno del locale, con danneggiamento di arredi e muri. 1Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. Rilevato, infine, che nulla va liquidato come spese per le difese delle parti civili, avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., che hanno depositato memorie e note spese. Invero, nel giudizio di legittimità celebrato nelle forme del rito camerale non partecipato di cui all'art. 611, comma 1, cod. proc. pen., la parte civile, pur in difetto di richiesta di trattazione orale, ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali, nel caso in cui abbia esplicato, attraverso memorie scritte, un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione (Sez. 4, n. 10022 del 06/02/2025, Altese, Rv. 287766 - 01). Attività che nel caso in esame è mancata, essendosi limitati i difensori, con le rispettive memorie, a concludere. P. P.Q.M
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