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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 aprile 2022

Cassazione n. 13076/2022

Testo disponibile della fonte

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a seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGENZIA delle ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n.12 presso gli Uffici dell’Avvocatura generale dello Stato che la rappresentata e difende. - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. (già S.p.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, piazza G.Mazzini n.27 presso lo studio dell’Avv.[OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende per procura in atti. -controricorrente- per la cassazione della sentenza n.164/28/13 della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata il 2 maggio 2013.

F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 aprile 2022 dal relatore cons. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: 1 Numero registro generale 19084/2013 Numero sezionale 1183/2022 Numero di raccolta generale 13076/2022 Data pubblicazione 26/04/2022 nella controversia originata dalla impugnazione da parte della [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. di avviso di accertamento relativo a IRES e IRAP per l’anno di imposta 2006, la Commissione tributaria regionale della Campania (d’ora in poi, per brevità, C.T.R.), con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale riforma della decisione resa dalla Commissione di prima istanza, dichiarava di competenza dell’anno 2006 costi per totali euro 15.679,14 e riconosceva integralmente deducibile, nell’esercizio 2006, la rinuncia al finanziamento dei soci di euro 4.360.000, rigettando nel resto.

Avverso la sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto, affidandosi a due motivi, ricorso cui ha resistito, con controricorso, la Società che, a sua volta, ha proposto ricorso incidentale.

Avviato il ricorso alla trattazione nell’adunanza camerale del 15 luglio 2020, la controricorrente ha depositato istanza di definizione agevolata della controversia ai sensi del d.l. n.119 del 2018, allagando documentazione e ha chiesto la sospensione del giudizio, poi disposta sino al 31 dicembre 2020, dal Collegio.

Il ricorso è stato nuovamente avviato alla trattazione in camera di consiglio.

Considerato che: la controricorrente, con l’istanza depositata in atti, ha allegato la documentazione ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell’art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 13 dell’art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l’eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; ai sensi di tale comma 13 dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 19084/2013 Numero sezionale 1183/2022 Numero di raccolta generale 13076/2022 Data pubblicazione 26/04/2022 processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020; ai sensi dell’ultimo periodo del comma 13 dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

P.Q.M.

Dichiara il processo estinto, ai sensi dell’art.6, comma 13, d.l.n.119/18 (conv. dalla legge n.136/18) con spese a carico della parte che le ha anticipate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Sezione, il 6 aprile 2022.

Il Presidente F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGENZIA delle ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n.12 presso gli Uffici dell’Avvocatura generale dello Stato che la rappresentata e difende. - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. (già S.p.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, piazza G.Mazzini n.27 presso lo studio dell’Avv.[OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende per procura in atti. -controricorrente- per la cassazione della sentenza n.164/28/13 della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata il 2 maggio 2013. F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 aprile 2022 dal relatore cons. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1 Numero registro generale 19084/2013 Numero sezionale 1183/2022 Numero di raccolta generale 13076/2022 Data pubblicazione 26/04/2022 nella controversia originata dalla impugnazione da parte della [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. di avviso di accertamento relativo a IRES e IRAP per l’anno di imposta 2006, la Commissione tributaria regionale della Campania (d’ora in poi, per brevità, C.T.R.), con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale riforma della decisione resa dalla Commissione di prima istanza, dichiarava di competenza dell’anno 2006 costi per totali euro 15.679,14 e riconosceva integralmente deducibile, nell’esercizio 2006, la rinuncia al finanziamento dei soci di euro 4.360.000, rigettando nel resto. Avverso la sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto, affidandosi a due motivi, ricorso cui ha resistito, con controricorso, la Società che, a sua volta, ha proposto ricorso incidentale. Avviato il ricorso alla trattazione nell’adunanza camerale del 15 luglio 2020, la controricorrente ha depositato istanza di definizione agevolata della controversia ai sensi del d.l. n.119 del 2018, allagando documentazione e ha chiesto la sospensione del giudizio, poi disposta sino al 31 dicembre 2020, dal Collegio. Il ricorso è stato nuovamente avviato alla trattazione in camera di consiglio. Considerato che: la controricorrente, con l’istanza depositata in atti, ha allegato la documentazione ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell’art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 13 dell’art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l’eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; ai sensi di tale comma 13 dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 19084/2013 Numero sezionale 1183/2022 Numero di raccolta generale 13076/2022 Data pubblicazione 26/04/2022 processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020; ai sensi dell’ultimo periodo del comma 13 dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. P.Q.M. Dichiara il processo estinto, ai sensi dell’art.6, comma 13, d.l.n.119/18 (conv. dalla legge n.136/18) con spese a carico della parte che le ha anticipate. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Sezione, il 6 aprile 2022. Il Presidente F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r
Sentenza Cassazione n. 13076/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris