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CassazionedecretoSezione LDecisione del 24 ottobre 2023

Cassazione n. 31637/2023

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 14139-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona dei [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] N. 6 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] individuale di lavoro [OSCURATO:PERSONA] di collaborazione Condizione di miglior favore Contratto collettivo aziendale R.G.N. 14139/2021 Cron.

Rep.

Ud. 24/10/2023 [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso il decreto n. 3164/2021 del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 16/04/2021 R.G.N. 15459/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il decreto in epigrafe indicato, il Tribunale di Milano, in parziale accoglimento della domanda dell’opponente [OSCURATO:PERSONA], ammetteva allo stato passivo dell’amministrazione straordinaria della [OSCURATO:SOCIETA]. il credito, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c., per € 19.940,94 per “premio di collaborazione” per gli anni 2013-2018 e, in prededuzione ex art. 20 d.lgs. 270/1999, per € 2.049,78 per “premio di collaborazione” dell’anno 2019, il tutto al lordo delle ritenute fiscali e contributive ove dovute, oltre alla rivalutazione dalle singole scadenze sino alla data di esecutività dello stato passivo e agli interessi sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sarà soddisfatto anche se parzialmente.

2. Per quanto qui interessa, il Tribunale in sede di opposizione allo stato passivo ha ritenuto inderogabile, a norma degli artt. 2077 e 2113 c.c., la previsione del contratto individuale della lavoratrice, di erogazione di un “premio di collaborazione” quale incondizionata (al di là del nomen juris utilizzato) attribuzione patrimoniale accessoria in aggiunta alla retribuzione normale minima quale componente della stessa, ad opera dell’accordo sindacale aziendale (peggiorativo) del 12 luglio 2013 (poi confermato dal successivo accordo quadro del 2018), di previsione invece di tale attribuzione al raggiungimento del valore “risultato ordinario” indicato nel bilancio di esercizio, sicché dal 2013 tale premio non era stato più erogato in mancanza di raggiungimento dell’obiettivo.

Inoltre, il Tribunale ha escluso la maturazione della prescrizione, ai sensi dell’art. 2948, n. 4), c.c., in quanto decorrente –per il venir meno, per effetto del sistema di tutele introdotto dalla legge n. 92/2012 con la novellazione dell’art. 18 della legge n. 300/1970, del regime di stabilità del rapporto di lavoro – dalla sua data di cessazione.

3. Avverso tale decreto l’amministrazione straordinaria della [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

4. L’intimata lavoratrice ha resistito con controricorso.

5. La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso l’amministrazione straordinaria della [OSCURATO:SOCIETA]. denuncia “Violazione e falsa o erronea interpretazione ex art. 360 n. 3 c.p.c., in relazione al decreto legge numero 138 del 13 agosto 2011, convertito con modificazioni della legge n. 148 del 14 settembre 2011 ed altre disposizioni in materia”.

La ricorrente ritiene che non è corretto quanto sostenuto dal giudicante nel provvedimento impugnato, laddove, analizzando il rapporto tra contrattazione individuale e contrattazione collettiva, ritiene che il premio di collaborazione sia un’attribuzione patrimoniale accessoria rispetto alla retribuzione normale minima.

2. Con un secondo motivo denuncia la “Violazione e falsa o erronea interpretazione ex art. 360 n. 3 c.p.c., in relazione all’art. 2948 co. 4 c.c.”.

Ritiene non corretto l’esame eseguito dal giudicante relativamente all’eccezione di intervenuta prescrizioneavanzata dalla difesa della [OSCURATO:SOCIETA].

3. Il primo motivo è infondato.

4. La ricorrente richiama le previsioni di cui all’art. 8 d.l. n. 138/2011, conv. con mod. in l. n. 148/2011, in tema di “Sostegno alla contrattazione collettiva di prossimità” in modo non pertinente in relazione alla fattispecie concreta.

5. Nel caso di specie, infatti, il Tribunale ha accertato che nel contratto individuale di lavoro che legava le parti si prevedeva la corresponsione di un “premio di collaborazione”, commisurato ai ratei maturati e da erogarsi in unica soluzione al 31 luglio di ogni anno, che per il primo anno è pari al 30%, per il secondo anno al 70% e successivamente al 100% della retribuzione lorda corrispondente al mese di erogazione”.

Come già accennato in narrativa, lo stesso Tribunaleha quindi considerato che: Il “premio di collaborazione”, così come previsto all’interno del contratto individuale sottoscritto dai dipendenti, risulta, nonostante il nome datogli, un’attribuzione patrimoniale accessoria aggiunta alla retribuzione minima che rientra a far parte del corrispettivo dovuto per la prestazione .

Va, inoltre, sottolineato che il giudice di merito non ha invece constatato che sempre nel contratto individuale tale emolumento derivasse da qualche norma collettiva applicabile al rapporto; né la ricorrente deduce alcunché in proposito.

6. La ricorrente, piuttosto, nello sviluppo del primo motivo assume genericamente che: “Nel caso in esame, la natura del premio particolare di collaborazione rappresenta una attribuzione economica, in favore dei lavoratori della società [OSCURATO:SOCIETA]., non prevista neanche dal CCNL, costituisce un premio di risultato, consacrato con l’accordo del 2013”.

Tale asserzione, però, si pone in contrasto con le su riportate constatazioni del giudice dell’opposizione allo stato passivo, che peraltro non sono qui contestate dalla ricorrente in chiave di violazione dei canoni ermeneutici di cui agli artt.1362 e segg. c.c. quanto all’interpretazione del contenuto del contratto individuale circa il “premio di collaborazione”.

Lo stesso Tribunale, infatti, non ha mancato di considerare che solo successivamente al 2012 il “premio” “non è stato più versato ai dipendenti in forza di accordo stipulato il 12 luglio 2013 che ha modificato il metodo di corresponsione dello stesso, prevedendo che venisse erogato al raggiungimento del valore “risultato ordinario” previsto all’interno del bilancio”.

Dunque, secondo quanto constatato dal giudice di merito, solo a seguito del suddetto accordo sindacale aziendale del 2013, l’emolumento fu diversamente configurato come un vero e proprio “premio di risultato”.7.

Nel caso di specie, pertanto, non possono venire in considerazione le disposizioni di cui all’art. 8 d.l. n. 138/2011, conv. con mod. in L. n. 148/2011.

Invero, a prescindere dalla considerazione che la ricorrente neanche deduce che la configurazione dell’emolumento quale premio “di risultato” nell’accordo del 2013 fosse legata al contestuale intervento della medesima fonte collettiva in una delle materie di cui al comma 2 del cit. art. 8 (cfr. in proposito Cass., sez. lav., 10.11.2021, n. 33131), appaiono prioritarie e dirimenti diverse considerazioni.

8. Come di recente confermato da questa Corte, nell’ipotesi di successione tra contratti collettivi, le modificazioni in peiusper il lavoratore sono ammissibili con il solo limite dei diritti quesiti, dovendosi escludere che il lavoratore possa pretendere di mantenere come definitivamente acquisito al suo patrimonio un diritto derivante da una norma collettiva non più esistente,in quanto le disposizioni dei contratti collettivi non si incorporano nel contenuto dei contratti individuali, ma operano dall’esterno come fonte eteronoma del regolamento, concorrente con la fonte individuale, sicché le precedenti disposizioni non sono suscettibili di essere conservate secondo il criterio del trattamento più favorevole (art. 2077 cod. civ.), che riguarda il rapporto fra contratto collettivo ed individuale (così, tra le altre, Cass., sez. lav., 5.4.2022, n. 11072).

8.1. In assenza di rinegoziazione, non è allora possibile una modifica unilaterale delle condizioni contrattuali che determini una riduzione del trattamento retributivo per i rapporti lavorativi già in essere, perché, ai sensi dell’art. 2077 c.c., l’accordo collettivo prevale solo se dall’accordo individuale derivino condizioni meno favorevoli per il lavoratore (Cass. 3 marzo 2016, n. 4231).

9. Pertanto, la decisione del Tribunale in sede d’opposizione allo stato passivo è conforme ai su richiamati principi, perché ha concluso che nella specie il “premio di collaborazione”, entrato a far parte della retribuzione della lavoratrice, era direttamente previsto nel contratto individuale di lavoro, e non in base a qualche fonte collettiva, quale condizione di miglior favore, in quanto non legato a nessun “risultato”, come invece previsto solo dal successivo accordo sindacale aziendale del 2013, e non essendo perciò derogabile detta previsione individuale da quest’ultimo, giusta l’art. 2077 c.c.

10. Parimenti infondato è il secondo motivo.

11. Come di recente chiarito da questa Sezione, il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della legge n. 92/2012 e del d.lgs. n. 23/2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e diuna loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92/2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro (Cass., sent. 6 settembre 2022, n. 26246).

12. La decisione del Tribunale, pertanto, è conforme al su riportato principio di diritto in relazione al caso di specie.12.1.

Per completezza mette conto aggiungere che questa Sezione, con ord. 7.4.2023, n. 9591, in relazione a caso analogo a quello che ci occupa, ha rigettato il ricorso per cassazione, basato su motivi solo in parte diversi da quelli qui esaminati, proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in amministrazione straordinaria, avverso decreto reso sempre dal Tribunale di Milano, in sede di opposizione allo stato passivo svolta da altro lavoratore, e tanto anche in base a principi di dirittoqui richiamati.

13. La ricorrente, in quanto soccombente, dev’essere condannata al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi e in € 3.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 14139-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona dei [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] N. 6 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] individuale di lavoro [OSCURATO:PERSONA] di collaborazione Condizione di miglior favore Contratto collettivo aziendale R.G.N. 14139/2021 Cron. Rep. Ud. 24/10/2023 [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso il decreto n. 3164/2021 del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 16/04/2021 R.G.N. 15459/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il decreto in epigrafe indicato, il Tribunale di Milano, in parziale accoglimento della domanda dell’opponente [OSCURATO:PERSONA], ammetteva allo stato passivo dell’amministrazione straordinaria della [OSCURATO:SOCIETA]. il credito, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c., per € 19.940,94 per “premio di collaborazione” per gli anni 2013-2018 e, in prededuzione ex art. 20 d.lgs. 270/1999, per € 2.049,78 per “premio di collaborazione” dell’anno 2019, il tutto al lordo delle ritenute fiscali e contributive ove dovute, oltre alla rivalutazione dalle singole scadenze sino alla data di esecutività dello stato passivo e agli interessi sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sarà soddisfatto anche se parzialmente. 2. Per quanto qui interessa, il Tribunale in sede di opposizione allo stato passivo ha ritenuto inderogabile, a norma degli artt. 2077 e 2113 c.c., la previsione del contratto individuale della lavoratrice, di erogazione di un “premio di collaborazione” quale incondizionata (al di là del nomen juris utilizzato) attribuzione patrimoniale accessoria in aggiunta alla retribuzione normale minima quale componente della stessa, ad opera dell’accordo sindacale aziendale (peggiorativo) del 12 luglio 2013 (poi confermato dal successivo accordo quadro del 2018), di previsione invece di tale attribuzione al raggiungimento del valore “risultato ordinario” indicato nel bilancio di esercizio, sicché dal 2013 tale premio non era stato più erogato in mancanza di raggiungimento dell’obiettivo. Inoltre, il Tribunale ha escluso la maturazione della prescrizione, ai sensi dell’art. 2948, n. 4), c.c., in quanto decorrente –per il venir meno, per effetto del sistema di tutele introdotto dalla legge n. 92/2012 con la novellazione dell’art. 18 della legge n. 300/1970, del regime di stabilità del rapporto di lavoro – dalla sua data di cessazione. 3. Avverso tale decreto l’amministrazione straordinaria della [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi. 4. L’intimata lavoratrice ha resistito con controricorso. 5. La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso l’amministrazione straordinaria della [OSCURATO:SOCIETA]. denuncia “Violazione e falsa o erronea interpretazione ex art. 360 n. 3 c.p.c., in relazione al decreto legge numero 138 del 13 agosto 2011, convertito con modificazioni della legge n. 148 del 14 settembre 2011 ed altre disposizioni in materia”. La ricorrente ritiene che non è corretto quanto sostenuto dal giudicante nel provvedimento impugnato, laddove, analizzando il rapporto tra contrattazione individuale e contrattazione collettiva, ritiene che il premio di collaborazione sia un’attribuzione patrimoniale accessoria rispetto alla retribuzione normale minima. 2. Con un secondo motivo denuncia la “Violazione e falsa o erronea interpretazione ex art. 360 n. 3 c.p.c., in relazione all’art. 2948 co. 4 c.c.”. Ritiene non corretto l’esame eseguito dal giudicante relativamente all’eccezione di intervenuta prescrizioneavanzata dalla difesa della [OSCURATO:SOCIETA]. 3. Il primo motivo è infondato. 4. La ricorrente richiama le previsioni di cui all’art. 8 d.l. n. 138/2011, conv. con mod. in l. n. 148/2011, in tema di “Sostegno alla contrattazione collettiva di prossimità” in modo non pertinente in relazione alla fattispecie concreta. 5. Nel caso di specie, infatti, il Tribunale ha accertato che nel contratto individuale di lavoro che legava le parti si prevedeva la corresponsione di un “premio di collaborazione”, commisurato ai ratei maturati e da erogarsi in unica soluzione al 31 luglio di ogni anno, che per il primo anno è pari al 30%, per il secondo anno al 70% e successivamente al 100% della retribuzione lorda corrispondente al mese di erogazione”. Come già accennato in narrativa, lo stesso Tribunaleha quindi considerato che: Il “premio di collaborazione”, così come previsto all’interno del contratto individuale sottoscritto dai dipendenti, risulta, nonostante il nome datogli, un’attribuzione patrimoniale accessoria aggiunta alla retribuzione minima che rientra a far parte del corrispettivo dovuto per la prestazione . Va, inoltre, sottolineato che il giudice di merito non ha invece constatato che sempre nel contratto individuale tale emolumento derivasse da qualche norma collettiva applicabile al rapporto; né la ricorrente deduce alcunché in proposito. 6. La ricorrente, piuttosto, nello sviluppo del primo motivo assume genericamente che: “Nel caso in esame, la natura del premio particolare di collaborazione rappresenta una attribuzione economica, in favore dei lavoratori della società [OSCURATO:SOCIETA]., non prevista neanche dal CCNL, costituisce un premio di risultato, consacrato con l’accordo del 2013”. Tale asserzione, però, si pone in contrasto con le su riportate constatazioni del giudice dell’opposizione allo stato passivo, che peraltro non sono qui contestate dalla ricorrente in chiave di violazione dei canoni ermeneutici di cui agli artt.1362 e segg. c.c. quanto all’interpretazione del contenuto del contratto individuale circa il “premio di collaborazione”. Lo stesso Tribunale, infatti, non ha mancato di considerare che solo successivamente al 2012 il “premio” “non è stato più versato ai dipendenti in forza di accordo stipulato il 12 luglio 2013 che ha modificato il metodo di corresponsione dello stesso, prevedendo che venisse erogato al raggiungimento del valore “risultato ordinario” previsto all’interno del bilancio”. Dunque, secondo quanto constatato dal giudice di merito, solo a seguito del suddetto accordo sindacale aziendale del 2013, l’emolumento fu diversamente configurato come un vero e proprio “premio di risultato”.7. Nel caso di specie, pertanto, non possono venire in considerazione le disposizioni di cui all’art. 8 d.l. n. 138/2011, conv. con mod. in L. n. 148/2011. Invero, a prescindere dalla considerazione che la ricorrente neanche deduce che la configurazione dell’emolumento quale premio “di risultato” nell’accordo del 2013 fosse legata al contestuale intervento della medesima fonte collettiva in una delle materie di cui al comma 2 del cit. art. 8 (cfr. in proposito Cass., sez. lav., 10.11.2021, n. 33131), appaiono prioritarie e dirimenti diverse considerazioni. 8. Come di recente confermato da questa Corte, nell’ipotesi di successione tra contratti collettivi, le modificazioni in peiusper il lavoratore sono ammissibili con il solo limite dei diritti quesiti, dovendosi escludere che il lavoratore possa pretendere di mantenere come definitivamente acquisito al suo patrimonio un diritto derivante da una norma collettiva non più esistente,in quanto le disposizioni dei contratti collettivi non si incorporano nel contenuto dei contratti individuali, ma operano dall’esterno come fonte eteronoma del regolamento, concorrente con la fonte individuale, sicché le precedenti disposizioni non sono suscettibili di essere conservate secondo il criterio del trattamento più favorevole (art. 2077 cod. civ.), che riguarda il rapporto fra contratto collettivo ed individuale (così, tra le altre, Cass., sez. lav., 5.4.2022, n. 11072). 8.1. In assenza di rinegoziazione, non è allora possibile una modifica unilaterale delle condizioni contrattuali che determini una riduzione del trattamento retributivo per i rapporti lavorativi già in essere, perché, ai sensi dell’art. 2077 c.c., l’accordo collettivo prevale solo se dall’accordo individuale derivino condizioni meno favorevoli per il lavoratore (Cass. 3 marzo 2016, n. 4231). 9. Pertanto, la decisione del Tribunale in sede d’opposizione allo stato passivo è conforme ai su richiamati principi, perché ha concluso che nella specie il “premio di collaborazione”, entrato a far parte della retribuzione della lavoratrice, era direttamente previsto nel contratto individuale di lavoro, e non in base a qualche fonte collettiva, quale condizione di miglior favore, in quanto non legato a nessun “risultato”, come invece previsto solo dal successivo accordo sindacale aziendale del 2013, e non essendo perciò derogabile detta previsione individuale da quest’ultimo, giusta l’art. 2077 c.c. 10. Parimenti infondato è il secondo motivo. 11. Come di recente chiarito da questa Sezione, il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della legge n. 92/2012 e del d.lgs. n. 23/2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e diuna loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92/2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro (Cass., sent. 6 settembre 2022, n. 26246). 12. La decisione del Tribunale, pertanto, è conforme al su riportato principio di diritto in relazione al caso di specie.12.1. Per completezza mette conto aggiungere che questa Sezione, con ord. 7.4.2023, n. 9591, in relazione a caso analogo a quello che ci occupa, ha rigettato il ricorso per cassazione, basato su motivi solo in parte diversi da quelli qui esaminati, proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in amministrazione straordinaria, avverso decreto reso sempre dal Tribunale di Milano, in sede di opposizione allo stato passivo svolta da altro lavoratore, e tanto anche in base a principi di dirittoqui richiamati. 13. La ricorrente, in quanto soccombente, dev’essere condannata al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi e in € 3.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da
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