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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 30030/2021

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10906/2015 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], sito in Roma, via delle [OSCURATO:PERSONA], 161 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - intimato - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte, n. 1186/22/14, depositata il 22 ottobre 2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 luglio 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: - la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte, depositata il 22 ottobre 2014, che, in parziale accoglimento dell'appello di [OSCURATO:PERSONA], ha annullato otto cartelle di pagamento a quest'ultimo notificate; - dall'esame della sentenza impugnata di evince che il ricorso originario aveva ad oggetto 25 cartelle di pagamento, nonché la relativa dilazione di pagamento concessa, e che la Commissione provinciale aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in ordine all'impugnazione di 16 delle 25 cartelle, respingendo il ricorso quanto alle cartelle residue; - il giudice di appello ha confermato la statuizione del giudice di primo grado relativa alla declaratoria di difetto di giurisdizione, mentre ha annullato 8 delle cartelle residue previo accertamento dell'inesistenza delle relative notifiche, ritenendo, invece, legittima la cartella residua; - il ricorso è affidato a due motivi; - [OSCURATO:PERSONA] non spiega alcuna difesa; [OSCURATO:PERSONA]: - deve preliminarmente rilevarsi che agli atti non vi è prova della notifica del ricorso, essendo stata presente unicamente l'attestazione della spedizione dell'atto mediante servizio postale, ma non anche il documento attestante la ricezione dello stesso da parte del destinatario; - pertanto, il ricorso deve ritenersi inammissibile; - nulla deve disporsi in ordine al governo delle spese processuali in assenza di attività difensiva della parte vittoriosa; - sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dell'art. 13, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, se dovuto; P.Q.M. la Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 13 luglio 2021. [OSCURATO:PERSONA] r— DEPOS

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10906/2015 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], sito in Roma, via delle [OSCURATO:PERSONA], 161 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - intimato - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte, n. 1186/22/14, depositata il 22 ottobre 2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 luglio 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: - la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte, depositata il 22 ottobre 2014, che, in parziale accoglimento dell'appello di [OSCURATO:PERSONA], ha annullato otto cartelle di pagamento a quest'ultimo notificate; - dall'esame della sentenza impugnata di evince che il ricorso originario aveva ad oggetto 25 cartelle di pagamento, nonché la relativa dilazione di pagamento concessa, e che la Commissione provinciale aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in ordine all'impugnazione di 16 delle 25 cartelle, respingendo il ricorso quanto alle cartelle residue; - il giudice di appello ha confermato la statuizione del giudice di primo grado relativa alla declaratoria di difetto di giurisdizione, mentre ha annullato 8 delle cartelle residue previo accertamento dell'inesistenza delle relative notifiche, ritenendo, invece, legittima la cartella residua; - il ricorso è affidato a due motivi; - [OSCURATO:PERSONA] non spiega alcuna difesa; [OSCURATO:PERSONA]: - deve preliminarmente rilevarsi che agli atti non vi è prova della notifica del ricorso, essendo stata presente unicamente l'attestazione della spedizione dell'atto mediante servizio postale, ma non anche il documento attestante la ricezione dello stesso da parte del destinatario; - pertanto, il ricorso deve ritenersi inammissibile; - nulla deve disporsi in ordine al governo delle spese processuali in assenza di attività difensiva della parte vittoriosa; - sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dell'art. 13, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, se dovuto; P.Q.M. la Corte dichiara il ricorso inammissibile. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 13 luglio 2021. [OSCURATO:PERSONA] r— DEPOS
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