CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 novembre 2025
Cassazione n. 29616/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8722/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. [OSCURATO:PERSONA] S.P.A, con l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE -intimata- avverso Sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Puglia n.2633/2017 depositata il 11/09/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/11/2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. C o n avviso di accertamento n. TUB030200019/2013, la [OSCURATO:PERSONA] delle Entrate della Puglia – [OSCURATO:PERSONA], contestava alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA], per l’anno di imposta 2008, un maggiore reddito imponibile, ai fini IRES, nonché un maggior valore della produzione netta, ai fini IRAP. 2. Nella specie, l’Ufficio recuperava a tassazione costi ritenuti indeducibili pari a euro 743.541,00. Tali costi riguardavano una parte del premio c.d. Rappel, r iconosciuto dalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA] alla società controllata [OSCURATO:PERSONA] SPA, in liquidazione dal 12/11/2009 e poi cessata a far data dal 07/06/2011, per remunerare talune prestazioni di raccolta diretta di fondi e di impieghi rese da quest'ultima nell'anno 2008. 1.2. L'Ufficio motivava il recupero affermando nell'atto impositivo impugnato che il costo del compenso contabilizzato per le citate attività finanziarie svolte dalla controllata risultava non congruo e quindi antieconomico, perché determinato in misura superiore ai ricavi che ne potevano derivare dall'utilizzo della raccolta ed impiego dei fondi effettuata dai promotori finanziari impiegati dalla medesima. 1.3. A sostegno di tali affermazioni l' A genzia evidenziava le modalità attraverso cui era raggiunta quantificare nel 25% la misura congrua della percentuale per il calcolo del premio in questione rispetto al 75% adottato dalla banca e non validamente giustificato. 2. Il ricorso proposto dalla B anca ad impugnazione del suddetto atto veniva accolto dalla C ommissione tributaria provinciale di Bari che annullava l'avviso di accertamento. 3. Con ricorso sorretto da due motivi, la [OSCURATO:SOCIETA] impugna la sentenza della CTR della Puglia indicata in epigrafe che, accogliendo l’appello erariale, riformando la pronuncia di primo grado, ha confermato la legittimità dell’avviso di accertamento impugnato. 4. L’Agenzia delle entrate è rimasta intimata. 5. In prossimità dell’adunanza, la ricorrente ha depositato istanza di estinzione del processo per definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti ex art. 11 dl n. 50/2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 96/2017 , corredata da copia della domanda di definizione agevolata e relativa comunicazione telematica di avvenuto ricevimento in data 02/10/2017. [OSCURATO:PERSONA] 1. La parte contribuente ha depositato istanza di estinzione del processo per definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti ex art. 11 d.l. n. 50/2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L . n. 96/2017 , corredata da copia della domanda di definizione agevolata e relativa comunicazione di avvenuto ricevimento in data 02/10/2017.Nella ricevuta telematica dell’Ufficio, inoltre, si dà atto che l’intero importo dovuto, pari a euro 277.357,33 è stato versato in unica soluzione alla stessa data della presentazione della domanda. 2. Atteso che il pagamento è stato eseguito integralmente, non essendo stato opposto diniego né presentata istanza di trattazione nei termini previsti dall'art. 11 , comma 10 , D .L. n. 50 del 201 7 , il giudizio devequindi dichiararsi estinto. 3. Le spese di literestano a carico della parte che le ha anticipate . Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater del d.P.R. n. 115/2002, si deve dare atto della non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 –bis dello stesso articolo 13. P.Q.M La Corte dichiara l’estinzione del giudizio pe