CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 44993/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2019 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA]'OLIO che ha concluso chiedendo .e ( ,<,Qattp..aL,°.frikQ144--\ k-(fe qsr, Ritenuto in fatto 1.Con sentenza in data 20 novembre 2019 la Corte di appello di L'Aquila riformava parzialmente la sentenza emessa dal Tribunale di Pescara il 5 dicembre 2016 e, per l'effetto, sostituiva la statuizione dell'espulsione degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con l'allontanamento dal territorio dello Stato ai sensi dell'art. 235 cod. pen. e confermava nel resto l'impugnata sentenza che, riconosciute le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante, li aveva condannati alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione ciascuno, in quanto ritenuti responsabili di concorso anomalo con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA] e di concorso nella agevolazione e nello sfruttamento della prostituzione di donne loro connazionali. 1.1 Entrambe le sentenze di merito, sulla scorta di quanto denunciato dalla persona offesa e da [OSCURATO:PERSONA], da quanto emerso dai tabulati del traffico telefonico delle utenze in uso agli imputati, dai controlli sul territorio operati dal personale di polizia nei confronti degli stessi e delle donne che con la loro protezione esercitavano la prostituzione e dalle emergenze delle intercettazioni telefoniche, avevano dedotto che gli imputati avevano esercitato il controllo sulla zona del lungomare di Pescara ove veniva esercitata la prostituzione da alcune connazionali, dalla quale zona nell'episodio accaduto il 27 maggio 2012 avevano fatto allontanare con la forza due prostitute concorrenti, la predetta [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quest'ultima colpita al torace con un coltello, cusa di un emo- pneumotorace che aveva richiesto un intervento d'urgenza, grazie al quale le era stata salvata la vita. 1.2 Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del difensore, avv.to [OSCURATO:PERSONA], il quale ne ha chiesto l'annullamento per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione quanto alla prova della commissione dei reati contestati. Secondo la difesa, la sentenza di primo grado ha fondato il giudizio di colpevolezza in ordine al delitto più grave di tentato omicidio su quanto riferito dalla teste [OSCURATO:PERSONA], la quale confermava che poco prima dell'aggressione una delle tre donne, individuata in sede di riconoscimento fotografico in [OSCURATO:PERSONA], parlando al telefono aveva chiesto informazioni al suo interlocutore, dicendo «noi siamo qua che facciamo con queste?», espressione ritenuta significativa di una determinazione già assunta e programmata, tra le tre donne arrestate ed i rispettivi protettori, allo scopo di impedire che altre donne occupassero la area sulla quale loro esercitavano abitualmente attività di prostituzione. Detta considerazione offre una delle possibili spiegazioni dell'accaduto, ma non indica il contributo dato dal ricorrente all'azione delittuosa, materialmente realizzata da altri. Poiché non si conosce il contenuto delle conversazioni telefoniche intercorse il giorno del tentato omicidio e quelle intercettate dopo l'azione indicano soltanto l'interesse del ricorrente a controllare l'attività di meretricio di [OSCURATO:PERSONA], resta il dubbio di cosa avessero concordato le predette donne e l'interlocutore ed in ogni caso non vi è prova che Langa avesse svolto un ruolo nell'aggressione. 1.3 All'odierna udienza si è proceduto alla trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 23 D.I. n. 137 del 2020; il Procuratore Generale [) presso la Corte di cassazione, dr. [OSCURATO:PERSONA]Olio, ha concluso per l'inammissibilit s del ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi in parte aspecifici, in parte non consentiti. 1.La sentenza impugnata, pur con esposizione sintetica delle sue argomentazioni giustificative, ha confermato il giudizio di responsabilità in ordine al delitto di cui al capo 1) di tentato omicidio, ascritto al ricorrente a titolo di concorso anomalo, sulla scorta di una valutazione globale e coordinata degli elementi di prova raccolti nel corso delle investigazioni, i cui esiti sono stati esaminati in dettaglio nella sentenza di primo grado e la cui ricostruzione probatoria ha richiamato. 1.1 Ha altresì replicato alle obiezioni difensive, osservando che la frase «noi siamo qui, che facciamo con queste?», pronunciata dalla coimputata [OSCURATO:PERSONA] nel corso di conversazione telefonica col coimputato [OSCURATO:PERSONA] subito prima di aggredire [OSCURATO:PERSONA], secondo quanto emerso dai tabulati del traffico telefonico e riferito dalla teste [OSCURATO:PERSONA], va apprezzata come significativa dell'accordo preventivo tra le tre donne ed i due imputati all'uso della violenza per allontanare le prostitute concorrenti dalla zona di pertinenza del gruppo rumeno e della sollecitazione ad aggredirle sulla base di un'intesa già in precedenza raggiunta. Inoltre, tale incitazione, desunta dal significato intrinseco della frase e dall'immediata consecuzione tra la conversazione e l'aggressione finalizzata a far allontanare dalla zona le prostitute che l'avevano occupata, è stata considerata nell'ambito del più ampio contesto probatorio, costituito dai dati ricavati dai tabulati del traffico telefonico e dai controlli operati dalla polizia giudiziaria in quell'area nei mesi precedenti il tentato omicidio, dai quali elementi era emersa la assidua funzione di controllo svolta dagli imputati nei confronti delle donne dedite al meretricio. Oltre a tali dati, la sentenza ha valorizzato gli esiti delle intercettazioni sulle utenze di Langa e di Ardanas, ritenuti univocamente dimostrativi dell'attività svolta di protezione e sfruttamento della prostituzione altrui, della volontà di estromettervi soggetti non controllati o non autorizzati dagli stessi e dei continui contatti mantenuti con le donne protette presenti in strada mediante telefono, anche nel lasso temporale immediatamente precedente e successivo all'aggressione contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Dalla sentenza di primo grado (pagg. 11-13), come già detto richiamata da quella di appello, emerge che Langa al momento dell'accoltellamento si era trovato sul luogo a bordo di un ciclomotore a controllare la zona e che .aveva cercato di avvertire le tre coimputate autrici materiali dell'aggressione dell'arrivo imminente della Polizia affinchè si dileguassero, non riuscendo, però, ad impedirne l'arresto. Tale evenienza era stata motivo delle successive aspre critiche al suo operato ed a quello di Sorin, ossia di Arbanas, espresse dal fratello Petrica nel corso di conversazione intercettata con i loro genitori, nella quale aveva addebitato ai due quanto accaduto e la perdita dei guadagni dovuta all'arresto delle connazionali. Ad ulteriore riprova del suo coinvolgimento nella vicenda criminosa, la Corte di appello ha evidenziato che lo stesso ricorrente in conversazione intercettata il 28 giugno 2012, ossia a breve distanza dai fatti, aveva rivendicato come propria la zona ove le rumene esercitavano il meretricio e ove si era ammazzata gente nella contesa per il controllo della postazione e che, a seguito dell'arresto delle tre prostitute che avevano aggredito le concorrenti, egli aveva poi sostenuto le loro spese di difesa e sollecitato con il legale incaricato la loro pronta scarcerazione nell'intento di conservare quella fonte di guadagno. 1.2 L'analisi delle emergenze probatorie, condotta dalle due conformi sentenze, non presenta lacune, né vizi logici e rispetta fedelmente i dati probatori come dalle stesse esposti. Per contro, il ricorso riprende anche sul piano della formulazione lessicale l'appello, indifferente alla replica offerta dalla Corte di merito, rivelandosi vanamente reiterativo di censure già disattese con motivazione sintetica, ma congrua e razionale. Inoltre, focalizza le contestazioni unicamente sulla frase pronunciata dalla coimputata, ignorando tutti gli altri elementi di accusa che sono stati ritenuti confermativi della sua fondatezza, risultando dunque aspecifico, oltre che manifestamente infondato. Per le considerazioni svolte, il ricorso va dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa insiti nella proposizione di siffatta impugnazione, anche al versamento di sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende, che si reputa equo liquidare in euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro t