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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 agosto 2025

Cassazione n. 22899/2025

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PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: *[OSCURATO:PERSONA] Ud.[OSCURATO:DATA_NASCITA] CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17112/2021 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] G. RAMUSIO, 6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- Numero registro generale 17112/2021 Numero sezionale 5245/2025 Numero di raccolta generale 22899/2025 Data pubblicazione 08/08/2025 avverso l’ordinanza n. 33826/2024 della Corte Suprema di cassazione depositata il 21 dicembre 2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/06/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: Con comunicazione in data 21.2.25, la Cancelleria segnala che, erroneamente, nel dispositivo dell’ordinanza n. 33826/2024, emessa dalla Sez. 5 Civ. di questa S.C. ad esito dell’udienza del 03.12.24 e pubblicata il 21.12.24, è disposta la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria dell’Abruzzo, anziché del Molise.

Considerato che: Si configura un’ipotesi di errore materiale.

Nel frontespizio dell’ordinanza di cui innanzi, la sentenza impugnata è indicata come sentenza della CTR del Molise n. 149/2021.

Ne consegue che, in dispositivo, il rinvio avrebbe dovuto indicare quale giudice “ad quem” la Corte di giustizia tributaria del Molise e non dell’Abruzzo.

Il dispositivo va dunque corretto in tal senso.

P.Q.M Dispone che il dispositivo dell’ordinanza n. 33826/2024, emessa dalla Sez. 5 Civ. di questa S.C. ad esito dell’udienza del 03.12.24 e pubblicata il 21.12.24, sia corretto come segue: laddove è scritto “[…] con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo […]”, leggasi “[…] con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise […]”.

Numero registro generale 17112/2021 Numero sezionale 5245/2025 Numero di raccolta generale 22899/2025 Data pubblicazione 08/08/2025 Manda la Cancelleria per l’annotazione sull’originale.

Così deciso a Roma, lì 13 giugno 2025. [OSCURATO:PERSONA] Numero registro generale 17112/2021 Numero sezionale 5245/2025 Numero di raccolta generale 22899/2025 Data pubblicazione 08/08/2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: *[OSCURATO:PERSONA] Ud.[OSCURATO:DATA_NASCITA] CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17112/2021 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] G. RAMUSIO, 6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- Numero registro generale 17112/2021 Numero sezionale 5245/2025 Numero di raccolta generale 22899/2025 Data pubblicazione 08/08/2025 avverso l’ordinanza n. 33826/2024 della Corte Suprema di cassazione depositata il 21 dicembre 2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/06/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Con comunicazione in data 21.2.25, la Cancelleria segnala che, erroneamente, nel dispositivo dell’ordinanza n. 33826/2024, emessa dalla Sez. 5 Civ. di questa S.C. ad esito dell’udienza del 03.12.24 e pubblicata il 21.12.24, è disposta la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria dell’Abruzzo, anziché del Molise. Considerato che: Si configura un’ipotesi di errore materiale. Nel frontespizio dell’ordinanza di cui innanzi, la sentenza impugnata è indicata come sentenza della CTR del Molise n. 149/2021. Ne consegue che, in dispositivo, il rinvio avrebbe dovuto indicare quale giudice “ad quem” la Corte di giustizia tributaria del Molise e non dell’Abruzzo. Il dispositivo va dunque corretto in tal senso. P.Q.M Dispone che il dispositivo dell’ordinanza n. 33826/2024, emessa dalla Sez. 5 Civ. di questa S.C. ad esito dell’udienza del 03.12.24 e pubblicata il 21.12.24, sia corretto come segue: laddove è scritto “[…] con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo […]”, leggasi “[…] con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise […]”. Numero registro generale 17112/2021 Numero sezionale 5245/2025 Numero di raccolta generale 22899/2025 Data pubblicazione 08/08/2025 Manda la Cancelleria per l’annotazione sull’originale. Così deciso a Roma, lì 13 giugno 2025. [OSCURATO:PERSONA] Numero registro generale 17112/2021 Numero sezionale 5245/2025 Numero di raccolta generale 22899/2025 Data pubblicazione 08/08/2025