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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 24459/2023

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ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 2) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 21/10/2021 della Corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; uditi i difensori, Avv. [OSCURATO:PERSONA]Amico per le parti civili, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità o il rigetto del ricorso, depositando comparsa conclusionale e nota spese; Avv. [OSCURATO:PERSONA] ludica, per i ricorrenti, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; plA [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano, emessa il 4 febbraio 2019, che aveva condannato entrambi i ricorrenti alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno nei confronti delle parti civili in ordine al reato di tentata estorsione (capo B) ed il solo [OSCURATO:PERSONA] anche per il reato di truffa aggravata (capo A).

Secondo i giudici di merito [OSCURATO:PERSONA], con artifici e raggiri, aveva acquistato da [OSCURATO:PERSONA], per il tramite di [OSCURATO:PERSONA], una [OSCURATO:PERSONA] senza pagarne parte del prezzo, automobile che poi rivendeva ad un terzo di buona fede.

I due fratelli odierni imputati, inoltre, avevano esercitato violenza e minaccia nei confronti del Maini per costringerlo a non richiedere il pagamento integrale dell'autovettura ancora dovuto.

2. Ricorrono per cassazione Agostino e [OSCURATO:PERSONA], con unico atto, deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto di cui al capo A in termini di truffa anziché di appropriazione indebita, tenuto conto che le presunte condotte truffaldine, ove ritenuti esistenti, sarebbero state commesse solo successivamente all'acquisizione del bene da parte di [OSCURATO:PERSONA], come i pagamenti parziali in favore del proprietario dell'autovettura [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorrente non ritiene comunque sussistenti artifici e raggiri nella sua condotta, avendo adottato «solo dei normali comportamenti antecedenti la conclusione del contratto»; 2) vizio della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza degli artifici e raggiri del reato di truffa e per avere la Corte escluso che si fosse trattato di un mero inadempimento contrattuale di natura civilistica; 3) vizio della motivazione in ordine alla attendibilità delle parti civili, sul cui esclusivo apporto è stata basata la condanna dei ricorrenti.

La Corte non avrebbe valutato tutte le incongruenze del racconto segnalate nell'atto di appello, quali la pregressa conoscenza tra [OSCURATO:PERSONA] e la parte civile [OSCURATO:PERSONA], l'interesse economico delle parti civili, l'assenza di un accordo scritto, il pagamento di parte del prezzo in favore dell'intermediario e non del proprietario, la mancanza di accertamento (che doveva ricadere sulla pubblica accusa) sull'autenticità della firma del proprietario Malatesta nell'atto di trasferimento, il travisamento delle dichiarazioni della teste Poletti sulla presenza del Malatesta al momento dell'atto, il possesso di documenti del Malatesta in capo al titolare dell'agenzia Poletti, l'indicazione di un prezzo dell'automobile fuori mercato, le dichiarazioni del terzo acquirente di buona fede; 4) violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto di cui al capo B in termini di tentata estorsione anziché di minaccia e percosse.

Gli imputati, con il loro comportamento - laddove ritenuto provato sulla sola base delle dichiarazioni della parte civile Maini - avrebbero semplicemente minacciato e colpito la persona offesa perché andasse via ma non per indurla a desistere dall'ottenere quanto dovuto o a non denunciare i fatti; 5) vizio della motivazione per avere la Corte ritenuto attendibile la vittima pur in assenza del riscontro costituito da un referto medico; 6) vizio della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico in capo a [OSCURATO:PERSONA], intervenuto solo in occasione della vicenda di cui al capo B ed all'oscuro dei rapporti pregressi tra il fratello e la persona offesa Maini. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato.

1. Quanto al primo motivo, il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] - l'unico interessato rispetto al delitto di truffa - non tiene conto del principio di diritto secondo il quale, ai fini della sussistenza del delitto di truffa, non ha rilievo la mancanza di diligenza da parte della persona offesa, dal momento che tale circostanza non esclude l'idoneità del mezzo, risolvendosi in una mera deficienza di attenzione spesso determinata dalla fiducia ottenuta con artifici e raggiri. (Fattispecie nella quale è stata ritenuta penalmente rilevante la condotta dell'imputato finalizzata a creare falsi convincimenti e a far assumere una obbligazione che altrimenti non sarebbe stata assunta dal soggetto passivo (Sez. 2, n. 51538 del 20/11/2019, C., Rv. 278230; Sez. 2, n. 42941 del 25/09/2014, Selmi, Rv. 260476).

Nel caso in esame e secondo la conforme ricostruzione operata dal Tribunale e dalla Corte di appello, l'imputato era riuscito a carpire la fiducia della vittima attraverso artifici e raggiri costituiti dal fatto di rassicurarla che avrebbe effettuato regolarmente i pagamenti rispetto ad un acquisto verso cui mostrava di essere fortemente interessato.

In questo modo aveva ottenuto la consegna dell'automobile senza che la persona offesa avesse adottato quegli accorgimenti contrattuali che l'avrebbero meglio tutelata.

Pertanto, gli artifici e raggiri avevano avuto inizio prima della consegna del bene, avvenuta proprio per effetto di essi, sicché risulta corretta, in punto di diritto, la qualificazione della condotta in termini di truffa e non di appropriazione indebita, alla luce della pacifica giurisprudenza di legittimità richiamata anche in ricorso e secondo la quale, sussiste il delitto di truffa quando l'artificio e il raggiro risultino necessari alla appropriazione, mentre ricorre il reato di appropriazione indebita quando gli artifizi e raggiri siano posti in essere dopo l'appropriazione del bene a soli fini dissimulatori (Sez. 2, n. 51060 del 11/11/2016, Losito, Rv. 269234; Sez. 2, n. 35798 del 18/06/2013, Actis, Rv. 257340).

2. Passando al secondo motivo, che non si fosse trattato di un mero inadempimento contrattuale di rilevanza esclusivamente civilistica, come sostiene il ricorrente, è dimostrato da tutta la ricostruzione in fatto operata dalle sentenze di merito, che non patisce vizi logico-giuridici rilevabili in questa sede e, per questo, rimane intangibile.

In particolare, deve essere valorizzato il fatto - del tutto omesso, non a caso, in ricorso - che la Corte ed il Tribunale, valutando tutti gli aspetti della condotta, hanno messo in luce il contributo determinante posto in essere nella perpetrazione della truffa dalla coimputata non ricorrente [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva consentito al [OSCURATO:PERSONA], attraverso contratti fasulli, uno dei quali non registrato al P.R.A., di ottenere una schermatura rispetto all'affare che gli consentisse tuttavia di avere le carte in regola per effettuare la vendita del veicolo ad un terzo di buona fede.

Questa circostanza decisiva ha convinto i giudici di merito che il ricorrente avesse architettato tutta la condotta illecita fin dall'inizio, con dovizia di particolari e con tale ricostruzione il ricorso non si misura.

3. In ordine al terzo motivo, la Corte ed il Tribunale hanno ritenuto attendibili le dichiarazioni delle due persone offese, non solo in quanto presenti in esse i requisiti di linearità del racconto, ma anche perché corroborate da un riscontro oggettivo, costituito dal fatto che il ricorrente aveva effettivamente pagato parte del prezzo mai integrandone la maggior quota dovuta.

Il ricorso tenta di disarticolare la decisione con argomenti che ineriscono al merito del giudizio e che sono stati trattati dalla Corte a dimostrazione dell'approfondimento delle questioni sottoposte al suo vaglio„ dovendosi ricordare che, in tema di valutazione della prova testimoniale, l'attendibilità della persona offesa dal reato è questione di fatto, non censurabile in sede di legittimità, salvo che la motivazione della sentenza impugnata sia affetta da manifeste contraddizioni, o abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sullo "id quod plerumque accidit", ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale che risulti priva di una pur minima plausibilità (Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609).

Tanto è avvenuto in ordine alla valutazione dei rapporti intercorsi tra le parti (anche di quelli tra le due persone offese, amici da vecchia data), al disconoscimento della firma da parte della persona offesa Malatesta - anche qui dovendosi rimarcare il peso della condotta della coimputata [OSCURATO:PERSONA] nel predisporre un fittizio passaggio di proprietà in favore di Cappellaccio, rimasto senza alcuna alternativa spiegazione - al possesso di suoi documenti, che già il Tribunale aveva segnalato come presenti nella vettura al momento della sua consegna al ricorrente (fg. 7 della sentenza di primo grado), alle incongruenze formali relative al passaggio di proprietà presso l'agenzia Poletti, alla pattuizione del prezzo di acquisto della autovettura.

Ogni altra censura sul punto rimane assorbita.

4. Anche il quarto motivo non ha pregio, dal momento che già il Tribunale, come la Corte di appello, aveva sottolineato, a proposito del capo B, che la persona offesa Maini - ritenuta anche in questo caso attendibile con giudizio non rivedibile in ragione della valutazione complessiva effettuata ed a prescindere dalla esistenza di una certificazione medica - allorquando si era recata presso l'esercizio commerciale dei ricorrenti, aveva espressamente fatto riferimento alla sua volontà di ottenere la restituzione del mezzo o il pagamento di quanto dovuto e che la reazione del [OSCURATO:PERSONA], era stata di minaccia affinchè se ne andasse senza accampare ulteriori pretese, nonostante il pagamento solo di una minima parte della somma concordata, in ciò venendo in rilievo l'effetto costrittivo della risposta, finalizzato ad ottenere un ingiusto profitto di tipo patrimoniale accompagnato dalla violenza alla persona per rendere più efficace la condotta estorsiva, così correttamente qualificata.

Il tutto, alla presenza di [OSCURATO:PERSONA], che aveva assistito alla discussione e, dunque, aveva avuto modo di comprendere il tenore della questione e della risposta del fratello Agostino, che egli aveva assecondato aggredendo la vittima.

Nel che, senza vizi logico-giuridici, è stato ritenuto sussistere il suo coinvolgimento consapevole nel tentativo di estorsione, con assorbimento del quinto e sesto motivo di ricorso.

Al rigetto - cui non consegue la declaratoria di prescrizione del reato di truffa in ragione dei periodi di sospensione del termine pari a oltre cinque mesi (reato commesso il 9 giugno 2015, termine ordinario scadente il 9 dicembre 2022, oltre sospensioni dal 23 febbraio 2018 al 25 maggio 2018 per astensione difensore e dal 25 maggio 2018 per ulteriori 60 giorni per impedimento difensore) - segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché in solido alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi euro 2048,00 oltre accessori di legge.

Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 05.04.2023.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 2) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 21/10/2021 della Corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; uditi i difensori, Avv. [OSCURATO:PERSONA]Amico per le parti civili, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità o il rigetto del ricorso, depositando comparsa conclusionale e nota spese; Avv. [OSCURATO:PERSONA] ludica, per i ricorrenti, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; plA [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano, emessa il 4 febbraio 2019, che aveva condannato entrambi i ricorrenti alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno nei confronti delle parti civili in ordine al reato di tentata estorsione (capo B) ed il solo [OSCURATO:PERSONA] anche per il reato di truffa aggravata (capo A). Secondo i giudici di merito [OSCURATO:PERSONA], con artifici e raggiri, aveva acquistato da [OSCURATO:PERSONA], per il tramite di [OSCURATO:PERSONA], una [OSCURATO:PERSONA] senza pagarne parte del prezzo, automobile che poi rivendeva ad un terzo di buona fede. I due fratelli odierni imputati, inoltre, avevano esercitato violenza e minaccia nei confronti del Maini per costringerlo a non richiedere il pagamento integrale dell'autovettura ancora dovuto. 2. Ricorrono per cassazione Agostino e [OSCURATO:PERSONA], con unico atto, deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto di cui al capo A in termini di truffa anziché di appropriazione indebita, tenuto conto che le presunte condotte truffaldine, ove ritenuti esistenti, sarebbero state commesse solo successivamente all'acquisizione del bene da parte di [OSCURATO:PERSONA], come i pagamenti parziali in favore del proprietario dell'autovettura [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente non ritiene comunque sussistenti artifici e raggiri nella sua condotta, avendo adottato «solo dei normali comportamenti antecedenti la conclusione del contratto»; 2) vizio della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza degli artifici e raggiri del reato di truffa e per avere la Corte escluso che si fosse trattato di un mero inadempimento contrattuale di natura civilistica; 3) vizio della motivazione in ordine alla attendibilità delle parti civili, sul cui esclusivo apporto è stata basata la condanna dei ricorrenti. La Corte non avrebbe valutato tutte le incongruenze del racconto segnalate nell'atto di appello, quali la pregressa conoscenza tra [OSCURATO:PERSONA] e la parte civile [OSCURATO:PERSONA], l'interesse economico delle parti civili, l'assenza di un accordo scritto, il pagamento di parte del prezzo in favore dell'intermediario e non del proprietario, la mancanza di accertamento (che doveva ricadere sulla pubblica accusa) sull'autenticità della firma del proprietario Malatesta nell'atto di trasferimento, il travisamento delle dichiarazioni della teste Poletti sulla presenza del Malatesta al momento dell'atto, il possesso di documenti del Malatesta in capo al titolare dell'agenzia Poletti, l'indicazione di un prezzo dell'automobile fuori mercato, le dichiarazioni del terzo acquirente di buona fede; 4) violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto di cui al capo B in termini di tentata estorsione anziché di minaccia e percosse. Gli imputati, con il loro comportamento - laddove ritenuto provato sulla sola base delle dichiarazioni della parte civile Maini - avrebbero semplicemente minacciato e colpito la persona offesa perché andasse via ma non per indurla a desistere dall'ottenere quanto dovuto o a non denunciare i fatti; 5) vizio della motivazione per avere la Corte ritenuto attendibile la vittima pur in assenza del riscontro costituito da un referto medico; 6) vizio della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico in capo a [OSCURATO:PERSONA], intervenuto solo in occasione della vicenda di cui al capo B ed all'oscuro dei rapporti pregressi tra il fratello e la persona offesa Maini. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1. Quanto al primo motivo, il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] - l'unico interessato rispetto al delitto di truffa - non tiene conto del principio di diritto secondo il quale, ai fini della sussistenza del delitto di truffa, non ha rilievo la mancanza di diligenza da parte della persona offesa, dal momento che tale circostanza non esclude l'idoneità del mezzo, risolvendosi in una mera deficienza di attenzione spesso determinata dalla fiducia ottenuta con artifici e raggiri. (Fattispecie nella quale è stata ritenuta penalmente rilevante la condotta dell'imputato finalizzata a creare falsi convincimenti e a far assumere una obbligazione che altrimenti non sarebbe stata assunta dal soggetto passivo (Sez. 2, n. 51538 del 20/11/2019, C., Rv. 278230; Sez. 2, n. 42941 del 25/09/2014, Selmi, Rv. 260476). Nel caso in esame e secondo la conforme ricostruzione operata dal Tribunale e dalla Corte di appello, l'imputato era riuscito a carpire la fiducia della vittima attraverso artifici e raggiri costituiti dal fatto di rassicurarla che avrebbe effettuato regolarmente i pagamenti rispetto ad un acquisto verso cui mostrava di essere fortemente interessato. In questo modo aveva ottenuto la consegna dell'automobile senza che la persona offesa avesse adottato quegli accorgimenti contrattuali che l'avrebbero meglio tutelata. Pertanto, gli artifici e raggiri avevano avuto inizio prima della consegna del bene, avvenuta proprio per effetto di essi, sicché risulta corretta, in punto di diritto, la qualificazione della condotta in termini di truffa e non di appropriazione indebita, alla luce della pacifica giurisprudenza di legittimità richiamata anche in ricorso e secondo la quale, sussiste il delitto di truffa quando l'artificio e il raggiro risultino necessari alla appropriazione, mentre ricorre il reato di appropriazione indebita quando gli artifizi e raggiri siano posti in essere dopo l'appropriazione del bene a soli fini dissimulatori (Sez. 2, n. 51060 del 11/11/2016, Losito, Rv. 269234; Sez. 2, n. 35798 del 18/06/2013, Actis, Rv. 257340). 2. Passando al secondo motivo, che non si fosse trattato di un mero inadempimento contrattuale di rilevanza esclusivamente civilistica, come sostiene il ricorrente, è dimostrato da tutta la ricostruzione in fatto operata dalle sentenze di merito, che non patisce vizi logico-giuridici rilevabili in questa sede e, per questo, rimane intangibile. In particolare, deve essere valorizzato il fatto - del tutto omesso, non a caso, in ricorso - che la Corte ed il Tribunale, valutando tutti gli aspetti della condotta, hanno messo in luce il contributo determinante posto in essere nella perpetrazione della truffa dalla coimputata non ricorrente [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva consentito al [OSCURATO:PERSONA], attraverso contratti fasulli, uno dei quali non registrato al P.R.A., di ottenere una schermatura rispetto all'affare che gli consentisse tuttavia di avere le carte in regola per effettuare la vendita del veicolo ad un terzo di buona fede. Questa circostanza decisiva ha convinto i giudici di merito che il ricorrente avesse architettato tutta la condotta illecita fin dall'inizio, con dovizia di particolari e con tale ricostruzione il ricorso non si misura. 3. In ordine al terzo motivo, la Corte ed il Tribunale hanno ritenuto attendibili le dichiarazioni delle due persone offese, non solo in quanto presenti in esse i requisiti di linearità del racconto, ma anche perché corroborate da un riscontro oggettivo, costituito dal fatto che il ricorrente aveva effettivamente pagato parte del prezzo mai integrandone la maggior quota dovuta. Il ricorso tenta di disarticolare la decisione con argomenti che ineriscono al merito del giudizio e che sono stati trattati dalla Corte a dimostrazione dell'approfondimento delle questioni sottoposte al suo vaglio„ dovendosi ricordare che, in tema di valutazione della prova testimoniale, l'attendibilità della persona offesa dal reato è questione di fatto, non censurabile in sede di legittimità, salvo che la motivazione della sentenza impugnata sia affetta da manifeste contraddizioni, o abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sullo "id quod plerumque accidit", ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale che risulti priva di una pur minima plausibilità (Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609). Tanto è avvenuto in ordine alla valutazione dei rapporti intercorsi tra le parti (anche di quelli tra le due persone offese, amici da vecchia data), al disconoscimento della firma da parte della persona offesa Malatesta - anche qui dovendosi rimarcare il peso della condotta della coimputata [OSCURATO:PERSONA] nel predisporre un fittizio passaggio di proprietà in favore di Cappellaccio, rimasto senza alcuna alternativa spiegazione - al possesso di suoi documenti, che già il Tribunale aveva segnalato come presenti nella vettura al momento della sua consegna al ricorrente (fg. 7 della sentenza di primo grado), alle incongruenze formali relative al passaggio di proprietà presso l'agenzia Poletti, alla pattuizione del prezzo di acquisto della autovettura. Ogni altra censura sul punto rimane assorbita. 4. Anche il quarto motivo non ha pregio, dal momento che già il Tribunale, come la Corte di appello, aveva sottolineato, a proposito del capo B, che la persona offesa Maini - ritenuta anche in questo caso attendibile con giudizio non rivedibile in ragione della valutazione complessiva effettuata ed a prescindere dalla esistenza di una certificazione medica - allorquando si era recata presso l'esercizio commerciale dei ricorrenti, aveva espressamente fatto riferimento alla sua volontà di ottenere la restituzione del mezzo o il pagamento di quanto dovuto e che la reazione del [OSCURATO:PERSONA], era stata di minaccia affinchè se ne andasse senza accampare ulteriori pretese, nonostante il pagamento solo di una minima parte della somma concordata, in ciò venendo in rilievo l'effetto costrittivo della risposta, finalizzato ad ottenere un ingiusto profitto di tipo patrimoniale accompagnato dalla violenza alla persona per rendere più efficace la condotta estorsiva, così correttamente qualificata. Il tutto, alla presenza di [OSCURATO:PERSONA], che aveva assistito alla discussione e, dunque, aveva avuto modo di comprendere il tenore della questione e della risposta del fratello Agostino, che egli aveva assecondato aggredendo la vittima. Nel che, senza vizi logico-giuridici, è stato ritenuto sussistere il suo coinvolgimento consapevole nel tentativo di estorsione, con assorbimento del quinto e sesto motivo di ricorso. Al rigetto - cui non consegue la declaratoria di prescrizione del reato di truffa in ragione dei periodi di sospensione del termine pari a oltre cinque mesi (reato commesso il 9 giugno 2015, termine ordinario scadente il 9 dicembre 2022, oltre sospensioni dal 23 febbraio 2018 al 25 maggio 2018 per astensione difensore e dal 25 maggio 2018 per ulteriori 60 giorni per impedimento difensore) - segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché in solido alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi euro 2048,00 oltre accessori di legge. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 05.04.2023. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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