CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 2 aprile 2026
Cassazione n. 23607/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nfronti di:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA],avverso la sentenza dal Tribunale di Bergamo emessa in data 16/10/2025,visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso,preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale delprocedimento,udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA],letta la requisitoria con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, LauraCondemi, ha chiesto di annullare la sentenza e rimettere gli atti al Tribunale diBergamo.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza in data 16/10/2025 il Tribunale di Bergamo ha condannatoAntonio [OSCURATO:PERSONA] per due truffe aggravate (poste in continuazione) alla pena disoli giorni 10 di reclusione ed euro 100,00 di multa, a titolo di aumento per lacontinuazione sulla pena di un anno ed euro 309,00 di multa inflitta con altrasentenza emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] (del [OSCURATO:DATA_NASCITA] definitiva il23/03/2021).2. Avverso la predetta sentenza, propone ricorso per Cassazione ilProcuratore Generale presso la Corte d’appello di Brescia, il quale, con un unicomotivo, chiede l’annullamento della sentenza impugnata per violazione di leggecon riferimento all’art. 81 comma 4, cod. pen. per erronea determinazionedell’aumento a titolo di continuazione, per essere stata applicata l’aggravantedella recidiva specifica infraquinquennale con conseguente necessario aumentonon inferiore ad un terzo.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO3. Il ricorso è fondato.3.1. Il Tribunale di Bergamo ha espressamente motivato la ricorrenza dellarecidiva di cui all’art. 99 comma 4 cod. pen. (recidiva reiterato); pertanto, inossequio alla disposizione contenuta nell’art. 81 comma 4, cod. pen., l’aumentodi pena da applicare all’imputato, in continuazione con la precedente condanna,non avrebbe potuto essere inferiore ad un quarto della pena stabilita per il reatopiù grave (quello di cui alla sentenza di condanna emessa dal Tribunale di ReggioEmilia) ossia mesi 4 di reclusione ed euro 103,00 di multa. La pena così irrogataè dunque illegale in quanto inferiore al minimo previsto dall’art. 81 comma 4cod. pen.3.2. Ne consegue che la sentenza va annullata limitatamente alladeterminazione della pena, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Brescia. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata relativamente all'aumento per la continuazione erinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Bergamo in persona di altrogiudice.Così è deciso, 02/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSIMONETTA [OSCURATO:PERSONA]