CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 16238/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te d'appello di Bolognavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], con cui si èchiesto, in accoglimento del ricorso, di rideterminare la pena, applicando la riduzione di unterzo ai sensi dell’articolo 442, comma 2, del codice di rito.Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 d.l. N.137/2020 esuccessivo art. 8 d.l. 198/2022.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. In parziale riforma della decisione di primo grado che, in esito a giudizio abbreviato,condannava [OSCURATO:PERSONA], per il reato di truffa, alla pena di mesi 8 di reclusione ed euro600 di multa la Corte di Appello di Bologna, con sentenza indicata in epigrafe, concessa, in regime di equivalenza, la circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen.,rideterminata la sola pena detentiva nel minimo edittale, condannava l’imputato alla pena dimesi sei di reclusione ed euro 200 di multa.2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite delproprio difensore, affidando le proprie censure ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiestidall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con un unico motivo, si duole della violazione dell’art. 442 comma 2, cod. proc.pen., evidenziando come la Corte di appello, pur dopo aver proceduto alla rideterminazionedella pena, abbia omesso di applicare la riduzione di un terzo per il rito abbreviato,correttamente apportata, invece, dal giudice di primo grado.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato, ciò che impone l’annullamento senza rinvio dell’impugnatasentenza.2. L’unico motivo è fondato. Secondo quanto emerge proprio dalla chiara ricostruzione,operata nella gravata sentenza, circa la rideterminazione della pena in mesi sei di reclusioneed euro 200 di multa conseguente al riconoscimento della circostanza attenuante di cuiall’art. 62, n. 4, cod. pen., ritenuta equivalente alla contestata recidiva ex art. 99, quartocomma, cod. pen., e alla rideterminazione nel minimo edittale della sola pena detentiva,restando quella pecuniaria fissata in euro 200 deve ritenersi fondata la doglianza relativaall’omessa sottrazione, alla pena così determinata, di un terzo per il rito abbreviato.Pertanto, procedendo ex art. 620, lett. l), cod. proc. pen., questo Collegio annulla senzarinvio la sentenza impugnata, rideterminando il trattamento sanzionatorio, alla luce dellariduzione di un terzo per il rito prescelto, in mesi 4 di reclusione ed euro 133,00 (200-67, nondovendosi tener conto, ex art. 134, secondo comma, cod. pen., delle frazioni di euro, cheporterebbero il computo esatto a euro 66,6666) di multa.3. Per le ragioni illustrate, il Collegio annulla senza rinvio la sentenza impugnatalimitatamente al trattamento sanzionatorio, che ridetermina in mesi 4 di reclusione ed euro133,00 di multa. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio cheridetermina in mesi 4 di reclusione ed euro 133,00 di multa.Così è deciso, 21/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]