CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 gennaio 2026
Cassazione n. 04303/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente ORDINANZA sul ricorso 2593-2020 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrentiprincipali - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. già [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente– ricorrente incidentale - nonché contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA].29 dlgs R.G.N.2593/2020 Cron. Rep. Ud.14/01/2026 -controricorrente al ricorso incidentale - avverso la sentenza n. 196/2019 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 05/07/2019 R.G.N. 411/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] appello di Ancona ha confermato la sentenza di primo grado che aveva accolto la domanda di [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], ora [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., svolta nei confronti dell’Inps e tesa a far accertare che l’ente era decaduto per decorso del termine biennale ex art.29 d.lgs. n.276/03 dalla pretesa di pagamento dei contributi, quale coobbligato in solido, per le omissioni contributive dell’appaltatrice ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] in riferimento al periodo giugno 2012/settembre 2013. L’Inps, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:SOCIETA].) s.p.a., ricorre per un motivo. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato controricorso contenente ricorso incidentale condizionato affidato a un motivo, per il caso di accoglimento del ricorso principale, cui l’Inps resiste con controricorso. All’odierna adunanza camerale il collegio riservava termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo di ricorso principale l’Inps deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 29,co.2 d.lgs. n.276/03 come modificato dall’art.6, co.1 e 2 d.lgs. n.251/04 e poi ancora dall’art.1, co.911 l. n.296/06, dall’art.21,co.1 d.l. n.5/12, conv. con modif.in l. n.35/12 e dall’art.4, co.31,lett. a) e b), l. n.92/12. Ad avviso del ricorrente,il termine decadenziale di cui all’art.29 cit. si applica solo ai lavoratori - i quali possono agire nei confronti del committente per il versamento di retribuzioni e contributi per tutta la durata dell’appalto e per i due anni successivi - e non anche all’Istituto previdenziale che richieda direttamente il versamento di contributi. Con il motivo di ricorso incidentale, [OSCURATO:PERSONA] deduce nullità della sentenza per non aver motivato sulla presenza di un contratto d’appalto con la ditta [OSCURATO:PERSONA], dovendosi invece parlare di contratto d’opera individuale. Inoltre, deduce violazione dell’art.112 c.p.c. per non avere la Corte d’appello pronunciato sull’eccezione con cui aveva chie sto accertarsi la sussistenza di un contratto d’opera e non d’appalto. Preliminarmente è da respingere l’eccezione di inammissibilità del ricorso principale per omessa esposizione dei fatti di causa, avanzata da Corvaro. Il ricorso, sia tramite il richiamo alla sentenza, sia tramite l’esposizione in fatto contenuta nel motivo, fa sufficientemente intendere l’oggetto della domanda iniziale, nonché la questione giuridica decisa dal primo e dal secondo giudice. Va anche osservato che non sussiste difetto di integrità del contradittorio, in quanto il litisconsorzio necessario con l’appaltatore venne introdotto nell’art.29, co.2d.lgs. n.276/03 solo per il periodo 18.7.2012/22.8.2013. Trattandosi di norma processuale, vige il principio tempus regit actum, sicché il litisconsorzio necessario non si applica al presente processo introdotto in primo grado nel 2016. Il ricorso principale è fondato. Va ribadito, in continuità con i precedenti di questa Corte (da ultimo Cass.21390, 10778 e 10776 del 2023, Cass.28720/24), che il termine biennale di decadenza non è applicabile all’azione promossa dagli enti previdenziali nei confronti del committente. La decadenza, che è fattispecie di stretta interpretazione, contraddistinta da presupposti tassativi, opera in base alla norma per i soli trattamenti retributivi e contributivi che i lavoratori sono legittimati a rivendicare e non vincola i soggetti terzi, come gli enti previdenziali. Il dato letterale è poi suffragato, sul versante sistematico, dall’autonomia del rapporto previdenziale rispetto al pur correlato rapporto di lavoro e dalla natura indisponibile dell’obbligazione contributiva. L’applicazione indiscriminata del termine biennale di decadenza reciderebbeil nesso tra la retribuzione, anche quando sia effettivamente erogata in seguito alla tempestiva azione del lavoratore, e l’obbligo contributivo nei casi in cui «l’ente previdenziale non ha azionatola propria pretesa nel termine di due anni dalla cessazione dell’appalto». (Cass.18004/19). Si deve rilevare, infine, che l’indistinta operatività del termine di decadenza, ben oltre i confini tracciati dalla lettera e dalla ratio della legge, pregiudicherebbe la protezione assicurativa del lavoratore, che l’intervento riformatore ha inteso, invece, rafforzare (Cass.9262/23). Il ricorso incidentale è infondato. Non sussiste vizio di omessa pronuncia, poiché l’eccezione circa la sussistenza di un contratto d’opera è stata implicitamente respinta dalla Corte, la quale parla a più riprese di contratto d’appalto cessato nel settembre 2013. Non sussiste nemmeno nullità della sentenza per omessa motivazione, poiché essa è presente nel minimo costituzionalmente richiesto: la Corte dà atto che, alla luce del verbale di accertamento Inps, fu concluso un contratto d’appalto per lavori di orlatura di tomaie, cessato nel settembre 2013. In conclusione, la sentenza va cassata in relazione al ricorso principale, con rinvio alla Corte d’appello di An