CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 36241/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2245/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. , Riscossione EPE, [OSCURATO:SOCIETA]., con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 52, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro P.A. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante p.t., con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 44, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrente – avverso la sentenza n. 5489/01/18, depositata il 5 giugno 2018, della Commissione tributaria regionaledella Campania; [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 16 novembre 2022,dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. – con sentenza n. 5489/01/18, depositata il 5 giugno 2018, la Commissione tributaria regionale della Campaniaha accolto l’appello proposto dalla S.r.l.P.A. [OSCURATO:PERSONA], così pronunciando in riforma della decisione di prime cure che aveva parzialmente accolto, -quanto alle sanzioni ed agli interessi applicati, - l’impugnazione di due avvisi di accertamento emessi in relazione alla maggiore imposta (TARSU) dovuta dalla contribuente per gli anni dal 2010 al 2013; 1.1 -il giudice del gravame ha considerato che: - se non poteva revocarsi in dubbio, a segu ito di un sopralluogo eseguito il 6 agosto 2015, la maggiore estensione della superficie occupata dalla contribuente, e ciò non di meno, non v’era prova del periodo cui effettivamente ascrivere le variazioni (in aumento) della superficie (così) rilevataa fini impositivi; - il sopralluogo in questione, peraltro, aveva fatto seguito a pregresso accertamento eseguito sui luoghi in data 28 marzo 2011 e (anche qui), - secondo le stesse allegazioni di parte ed i rilievi svolti dal giudice di prime cure, -non v’era alcuna evidenza dell’erroneità dei dati in quell’occasione accertati; - inoltre la contribuente « per tutti gli anni in esame ha regolarmente pagato la TARSUnella misura richiesta (come risultante dalla documentazione prodotta già in primo grado), per cui si è in presenza di rapporti definiti e la successiva imposizione di un diverso e maggiore tributo violerebbe i principi dell'affidamento e della buona fede»;2. – il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., Riscossione EPE, [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di due motivi; -P.A. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. resiste con controricorso. Considerato che: 1. –il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 507 del 1993, artt. 70, 71, c. 1, e 73, assumendo la ricorrente che la gravata sentenza aveva illegittimamente pretermesso la considerazione della naturale retroattività degli avvisi di accertamento emessi ai sensi della l. n. 296 del 2006, art. 1, c. 161, della stessa prova offerta da essa esponente (già nel primo grado di giudizio) in ordine alla infedeltà della dichiarazione resa dallacontribuente e che , così pronunciando, aveva invertito l’onere della prova rilevante nella fattispecie, di fatto «esonerando la contribuente dalla responsabilità per la mancata rettifica delle superfici iscritte a ruolo»; -col secondo motivo, anch’esso formulato ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della l. n. 449 del 1997, art. 24, c. 38, deducendo, in sintesi, che nella fattispecie, - ove i «riscontri del 2011» non avevano dato luogoa «formali provvedimenti di accertamento a fini TARSU», - nemmeno ricorrevano i presupposti per escludere l’applicazione di sanzioni ed interessi (art. 24, c. 38, cit.), atteso che, per l’appunto, nel 2015 non erano stati corretti precedenti errori di accertamento delle superfici tassabili; 2. –il ricorso è inammissibile; 3. – come reso esplicito dai relativi contenuti decisori, sopra ripercorsi, la gravata pronuncia ha fondato il suo decisum su di un duplice presupposto, l’uno correlato ad un accertamento in fatto, -che ha avuto ad oggetto, con riferimento ai periodi di imposta dal 2010 al 2013, le rilevate variazioni della superficie imponibile ai fini TARSU (a seguito di sopralluogo eseguito nel 2015), - l’altro diversamente fondato sulla lettura di dati normativi di fattispecie che (in tesi) giustificavano tanto la definitività dei rapporti tributari quanto la tutela dell'affidamento del contribuente; -e l’accertamento in fatto si è risolto, come anticipato, nel rilevare il difetto di prova quanto all’ascrivibilità delle variazioni accertate ai periodi di impostain contestazione; –come, poi, statuito dalla Corte, la sentenza che , dopo aver aderito ad una prima ragione di decisione, esamini ed accolga anche una seconda ragione, al fine di sostenere la decisione anche nel caso in cui la prima possa risultare erronea, non incorre nel vizio di contraddittorietà della motivazione, il quale sussiste nel diverso caso di contrasto di argomenti confluenti nella stessa ratio decidendi, né contiene, quanto alla causa petendialternativa o subordinata, un mero obiter dictum, insuscettibile di trasformarsi nel giudicato; così che detta pronuncia deve ritenersi fondata su due distinte rationes decidendi, ciascuna di per sé sufficiente a sorreggere la soluzione adottata, con il conseguente onere del ricorrente di impugnarle entrambe, a pena di inammissibilità del ricorso(Cass., 18 aprile 2019, n. 10815; Cass., 12 marzo 2010, n. 6045; Cass., 7 novembre 2005, n. 21490); 3.1 –orbene, se i due motivi di ricorso indubbiamente intercettano la ratio decidendidi natura interpretativa, a diversa conclusione deve pervenirsi quanto all’accertamento in fatto che non è stato censurato alla stregua dell’unico parametro di sindacato che è consentito nel giudizio di legittimità (ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 5, cod.proc. civ.) e, dunque, dietro deduzione dell’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti; 3.2 – né il giudice del gravame ha alterato il riparto degli oneri probatori nella fattispecie rilevante, atteso che, - diver samente da quanto emerge dal precedente della Corte evocato dalla ricorrente (Cass., 30 novembre 2009, n. 25124), - nel caso che ne occupa il giudice del merito non ha messo in discussione né le modalità di svolgimento dell’accertamento operato dall’amministrazione (col ridetto sopralluogo del 6 agosto 2015) né le relative emergenze istruttorie ma ne ha escluso la concludenza dimostrativa con riferimento ai periodi di imposta in contestazione che risultavano tutti (ben) antecedenti al detto accertamento istruttorio; -viene, così, in rilievo l’onere della prova della pretesa impositiva che, - con riferimento alla datazione delle variazioni (in tesi) legittimanti una maggiore imposta, - indubbiamente gravava sull’amministrazione, atteso che, secondo un consolidato orientamento della Corte, la pretesa impositiva risultante dall'atto impugnato delimita (per petitume causa petendi) l’oggetto del giudizio tributario, che ha natura impugnatoria e rispetto al quale l'Ufficio assume la veste di attore in senso sostanziale (cfr., ex plurimis, Cass., 27 giugno 2019, n. 17231; Cass., 2 luglio 2014, n. 15026, in motivazione; Cass., 28 giugno 2012, n. 10806; Cass., 29 ottobre 2008, n. 25909), in quanto tale onerato della prova dei fatti costitutivi della pretesa (cfr. Cass. Sez. U., 17 agosto 1990, n. 8351 cui adde, ex plurimis, Cass., 12 giugno 2020, n. 11319; Cass., 24 gennaio 2018, n. 1728; Cass., 23 maggio 2012, n. 8136; Cass., 11 giugno 2009, n. 13509; Cass., 24 luglio 2002, n. 10802); 4. - le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza di parte ricorrente nei cui confronti sussistono, altresì, i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto (d.p.r. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1 quater). P.Q.M. La Corte, dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità liquidate in € 6.000,00 per compensi professionali ed € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge; aisensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ri corrente, d i un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso princ