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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 03121/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 15737-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 1/A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - [OSCURATO:PERSONA], elettivamente P s s domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controrkorrente e ricorrente incidentale -- avverso la sentenza n. 1142/2019 del TRIBUNALE di VITERBO, depositata il 02/10/2019; '2Abo udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 15737 sez.

M3 - ud. 21-09-2021 -2- Rilevato che:

1. [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio, dinanzi al giudice di Pace di [OSCURATO:PERSONA] al fine di sentirlo condannare al rimborso delle somme da questa versate alla [OSCURATO:SOCIETA]. per la fornitura del gas, per il periodo dicembre 2008-aprile 2009, relativa alla abitazione sita in Vetralla, via degli Etruschi n. 34.

A fondamento della propria istanza dedusse di aver convissuto con il Lanari nell'immobile in questione in forza di un contratto di locazione dalla stessa stipulato; di aver sottoscritto altresì un contratto di somministrazione del gas ad uso domestico con la [OSCURATO:SOCIETA].; di aver abbandonato l'appartamento a partire dal mese di settembre 2007 a causa del venir meno del legame affettivo con il Lanari che, invece, continuò ad abitare nell'immobile senza soluzione di continuità; di aver ricevuto in data 22 giugno 2012 notifica di un decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace di Viterbo su istanza della [OSCURATO:SOCIETA]. per il pagamento di € 4.414,90 per fornitura del gas nel periodo dicembre 2008-aprile 2009 somministrata in favore dell'appartamento; di non aver opposto il decreto ingiuntivo e, pertanto, aver provveduto al pagamento integrale dell'importo ingiunto; di aver, diritto alla restituzione delle somme versate, da parte del Linari essendo egli l'unico fruitore del servizio di fornitura del gas.

Il giudice di pace di Viterbo, dichiarata la contumacia di [OSCURATO:PERSONA], rigettò integralmente la domanda attorea ritenendo che non fosse stata fornita la prova dell'effettiva residenza del Linari all'interno dell'appartamento e quindi della fruizione da parte del medesimo del gas.

2. Il Tribunale di Viterbo, con sentenza n. 1142 del 2 ottobre 2019 ha accolto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] ed a riforma integrale della sentenza di primo grado ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla refusione, in favore dell'appellante, della somma di € 4.414,90 a titolo di rimborso delle utenze anticipate oltre agli interessi legali dalla domanda sino al saldo nonché alla refusione delle spese di lite.Il Tribunale ha ritenuto che il materiale probatorio acquisito dal Giudice di prime cure fosse sufficiente per ritenere che l'immobile fosse stato abitato dal [OSCURATO:PERSONA] considerato peraltro che egli, non costituendosi in giudizio, non aveva addotto alcuna controdeduzione.

3. Avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso e propone ricorso incidentale illustrato da memoria.

Considerato che:

4.1. Con il primo motivo di ricorso deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 111 Cost. 2697, 2727 e 2728 c.c. il ricorrente censura la sentenza impugnata per aver accolto la domanda attrice di restituzione delle somme relative ad utenze maturate dal primo settembre 2007, sebbene il certificato anagrafico in atti indicasse come data di trasferimento della sua residenza nell'immobile de quo la successiva data del 28 luglio 2009.

Deduce altresì la irrilevanza di detto documento ai fini della prova del fatto costitutivo della domanda attrice essendo la residenza anagrafica irrilevante per la prova dell'effettivo utilizzo del bene.

Il ricorso è inammissibile perché riguarda un accertamento di fatto congruamente motivato.

Inoltre la doglianza non censura l'intero iter logico della sentenza, fondato anche sulle deposizioni dei testi e sulla mancata confutazione delle circostanze di fatto da parte del convenuto rimasto contumace in entrambi i gradi di merito.

4.2. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente deduce violazione dell'art. 191 c.p.c. sostenendo che il Tribunale avrebbe liquidato le spese di lite in € 3.500,00, maggiore di quanto contemplato dal D.M. 55/14 per le cause appartenenti allo scaglione di valore considerato.La doglianza è infondata perché, per lo scaglione di valore in oggetto €, 1.101,00-C 5.200,00, la tariffa forense prevede, per la fase di appello, un importo massimo di C 4.536, inferiore ad C 3.500 liquidati dal Tribunale e pertanto non vi è stata alcuna violazione dei parametri da parte del giudice di merito.

5. Con un unico motivo di ricorso incidentale, il controricorrente censura la sentenza impugnata perché avendo integralmente riformato la sentenza del giudice di Pace, ha liquidato in favore dello Stato, trattandosi di gratuito patrocinio, le sole spese di lite relative al secondo grado di giudizio.

Il motivo è manifestamente fondato.

La ricorrente ha, infatti, richiamato e trascritto le conclusioni rassegnate in sede di appello con le quali chiedeva anche, in caso di riforma della sentenza, la liquidazione delle spese del primo grado di giudizio.

Ha pertanto errato il giudice dell'appello perché una volta accolta l'impugnazione era tenuto a disporre la regolamentazione delle spese di lite non solo con riferimento al grado in esame ma anche rispetto a quelle del primo grado di giudizio.

6. Pertanto, la Corte dichiara inammissibile il ricorso principale, accoglie per quanto di ragione il ricorso incidentale e decidendo nel merito condanna il Lanari alla liquidazione delle spese di primo grado pari ad curo 3.262,00 (di cui Euro 335,40 di spese generali, euro 102,86 cassa avvocati, 588,34 euro di Iva); condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 1.800 oltre 200 per esborsi, accessori di legge e spese generali.

6.1. Infine, poiché il ricorso principale è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez.

U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez.

U. 27/11/2015, n. 24245) - della sussistenza dell'obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.

P.Q.M. la Corte dichiara inammissibile il ricorso principale, accoglie per quanto di ragione il ricorso incidentale e decidendo nel merito condanna [OSCURATO:PERSONA].nari al pagamento delle spese di primo grado liquidate in curo 3.262,00 (di cui Euro 335,40 di spese generali, euro 102,86 cassa avvocati, 588,34 euro di Iva); condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 1.800 (oltre 200 per esborsi, accessori di legge e spese generali) da eseguirsi a favore dello Stato ai sensi dell'art. 133 D.P.R. 115/2022.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della

1. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1 -bis del citato art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di Cassazione i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 15737-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 1/A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - [OSCURATO:PERSONA], elettivamente P s s domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controrkorrente e ricorrente incidentale -- avverso la sentenza n. 1142/2019 del TRIBUNALE di VITERBO, depositata il 02/10/2019; '2Abo udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 15737 sez. M3 - ud. 21-09-2021 -2- Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio, dinanzi al giudice di Pace di [OSCURATO:PERSONA] al fine di sentirlo condannare al rimborso delle somme da questa versate alla [OSCURATO:SOCIETA]. per la fornitura del gas, per il periodo dicembre 2008-aprile 2009, relativa alla abitazione sita in Vetralla, via degli Etruschi n. 34. A fondamento della propria istanza dedusse di aver convissuto con il Lanari nell'immobile in questione in forza di un contratto di locazione dalla stessa stipulato; di aver sottoscritto altresì un contratto di somministrazione del gas ad uso domestico con la [OSCURATO:SOCIETA].; di aver abbandonato l'appartamento a partire dal mese di settembre 2007 a causa del venir meno del legame affettivo con il Lanari che, invece, continuò ad abitare nell'immobile senza soluzione di continuità; di aver ricevuto in data 22 giugno 2012 notifica di un decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace di Viterbo su istanza della [OSCURATO:SOCIETA]. per il pagamento di € 4.414,90 per fornitura del gas nel periodo dicembre 2008-aprile 2009 somministrata in favore dell'appartamento; di non aver opposto il decreto ingiuntivo e, pertanto, aver provveduto al pagamento integrale dell'importo ingiunto; di aver, diritto alla restituzione delle somme versate, da parte del Linari essendo egli l'unico fruitore del servizio di fornitura del gas. Il giudice di pace di Viterbo, dichiarata la contumacia di [OSCURATO:PERSONA], rigettò integralmente la domanda attorea ritenendo che non fosse stata fornita la prova dell'effettiva residenza del Linari all'interno dell'appartamento e quindi della fruizione da parte del medesimo del gas. 2. Il Tribunale di Viterbo, con sentenza n. 1142 del 2 ottobre 2019 ha accolto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] ed a riforma integrale della sentenza di primo grado ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla refusione, in favore dell'appellante, della somma di € 4.414,90 a titolo di rimborso delle utenze anticipate oltre agli interessi legali dalla domanda sino al saldo nonché alla refusione delle spese di lite.Il Tribunale ha ritenuto che il materiale probatorio acquisito dal Giudice di prime cure fosse sufficiente per ritenere che l'immobile fosse stato abitato dal [OSCURATO:PERSONA] considerato peraltro che egli, non costituendosi in giudizio, non aveva addotto alcuna controdeduzione. 3. Avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso e propone ricorso incidentale illustrato da memoria. Considerato che: 4.1. Con il primo motivo di ricorso deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 111 Cost. 2697, 2727 e 2728 c.c. il ricorrente censura la sentenza impugnata per aver accolto la domanda attrice di restituzione delle somme relative ad utenze maturate dal primo settembre 2007, sebbene il certificato anagrafico in atti indicasse come data di trasferimento della sua residenza nell'immobile de quo la successiva data del 28 luglio 2009. Deduce altresì la irrilevanza di detto documento ai fini della prova del fatto costitutivo della domanda attrice essendo la residenza anagrafica irrilevante per la prova dell'effettivo utilizzo del bene. Il ricorso è inammissibile perché riguarda un accertamento di fatto congruamente motivato. Inoltre la doglianza non censura l'intero iter logico della sentenza, fondato anche sulle deposizioni dei testi e sulla mancata confutazione delle circostanze di fatto da parte del convenuto rimasto contumace in entrambi i gradi di merito. 4.2. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente deduce violazione dell'art. 191 c.p.c. sostenendo che il Tribunale avrebbe liquidato le spese di lite in € 3.500,00, maggiore di quanto contemplato dal D.M. 55/14 per le cause appartenenti allo scaglione di valore considerato.La doglianza è infondata perché, per lo scaglione di valore in oggetto €, 1.101,00-C 5.200,00, la tariffa forense prevede, per la fase di appello, un importo massimo di C 4.536, inferiore ad C 3.500 liquidati dal Tribunale e pertanto non vi è stata alcuna violazione dei parametri da parte del giudice di merito. 5. Con un unico motivo di ricorso incidentale, il controricorrente censura la sentenza impugnata perché avendo integralmente riformato la sentenza del giudice di Pace, ha liquidato in favore dello Stato, trattandosi di gratuito patrocinio, le sole spese di lite relative al secondo grado di giudizio. Il motivo è manifestamente fondato. La ricorrente ha, infatti, richiamato e trascritto le conclusioni rassegnate in sede di appello con le quali chiedeva anche, in caso di riforma della sentenza, la liquidazione delle spese del primo grado di giudizio. Ha pertanto errato il giudice dell'appello perché una volta accolta l'impugnazione era tenuto a disporre la regolamentazione delle spese di lite non solo con riferimento al grado in esame ma anche rispetto a quelle del primo grado di giudizio. 6. Pertanto, la Corte dichiara inammissibile il ricorso principale, accoglie per quanto di ragione il ricorso incidentale e decidendo nel merito condanna il Lanari alla liquidazione delle spese di primo grado pari ad curo 3.262,00 (di cui Euro 335,40 di spese generali, euro 102,86 cassa avvocati, 588,34 euro di Iva); condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 1.800 oltre 200 per esborsi, accessori di legge e spese generali. 6.1. Infine, poiché il ricorso principale è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) - della sussistenza dell'obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione. P.Q.M. la Corte dichiara inammissibile il ricorso principale, accoglie per quanto di ragione il ricorso incidentale e decidendo nel merito condanna [OSCURATO:PERSONA].nari al pagamento delle spese di primo grado liquidate in curo 3.262,00 (di cui Euro 335,40 di spese generali, euro 102,86 cassa avvocati, 588,34 euro di Iva); condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 1.800 (oltre 200 per esborsi, accessori di legge e spese generali) da eseguirsi a favore dello Stato ai sensi dell'art. 133 D.P.R. 115/2022. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della 1. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1 -bis del citato art. 13. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di Cassazione i