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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 36847/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; • [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che lo ha riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 73, comma V DPR 309/1990.

A motivo del ricorso lamenta vizio di motivazione in ordine alla affermazione della penale responsabilità nonché alla dosimetria della pena.

Il ricorso è inammissibile in quanto non si confronta sotto alcun profilo con la motivazione della sentenza impugnata.

Va allora rammentato che l'impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945, Scicchitano; Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822, Galtellp.

La sentenza impugnata reca comunque congrue argomentazioni in ordine alla dosimetria della pena, che è stata peraltro ridotta rispetto a quella comminata in primo grado in accoglimento della impugnazione proposta.

E' invero consolidato il principio per cui la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art.133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore al medio edittale, mentre, nel caso di specie, la pena comminata, pari a otto mesi di reclusione ed euro 1.600,00 di multa, resta ampiamente al di sotto (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017 ,Rv. 271243;Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Rv. 245596 -01).

Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in 3000 euro, in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di € 3.000,00 in favore della cassa delle ammende

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; • [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che lo ha riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 73, comma V DPR 309/1990. A motivo del ricorso lamenta vizio di motivazione in ordine alla affermazione della penale responsabilità nonché alla dosimetria della pena. Il ricorso è inammissibile in quanto non si confronta sotto alcun profilo con la motivazione della sentenza impugnata. Va allora rammentato che l'impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945, Scicchitano; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822, Galtellp. La sentenza impugnata reca comunque congrue argomentazioni in ordine alla dosimetria della pena, che è stata peraltro ridotta rispetto a quella comminata in primo grado in accoglimento della impugnazione proposta. E' invero consolidato il principio per cui la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art.133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore al medio edittale, mentre, nel caso di specie, la pena comminata, pari a otto mesi di reclusione ed euro 1.600,00 di multa, resta ampiamente al di sotto (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017 ,Rv. 271243;Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Rv. 245596 -01). Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in 3000 euro, in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di € 3.000,00 in favore della cassa delle ammende