CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 luglio 2022
Cassazione n. 07194/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 24226-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via della Meloria 52, presso lo studio degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dai quali è rappresentato e difeso giusta procura allegata al ricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] lo rappresenta e difende giusta procura allegata al controricorso, con indicazione dell’indirizzo pec; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2361/2017 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 31/05/2017; Ric. 2017 n. 24226 sez. S2 -ud. 14-07-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/07/2022 dal consigliere dr.[OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del controricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con citazione del 31/7/09, le compagnie di assicurazione Fondiaria-Sai e Milano, oggi fuse in [OSCURATO:SOCIETA]., convennero in giudizio dinnanzi al Tribunale di Napoli il perito [OSCURATO:PERSONA],chiedendo fosse accertatoche nulla era a lui da loro dovuto dopo l’avvenuto regolare pagamento delle fatture da lui emesse, negli anni dal 2003 al 2009 , per il compenso dell’attività peritale prestata in occasione dei 4.313 sinistri per cui aveva ricevutoincarico. Belgiovine aveva , in fatti , chiesto in via stragiudiziale e , poi, dinnanzi al Giudice di pace , supplementi di compensi, sostenendo che gli fossero stati corrispostisoltanto acconti della remunerazione a lui spettant e per l’attività svolta in favore delle compagnie , a suo dire più complessa e articolata delle sole perizie di stima come fatturate. In riconvenzionale, Belgiovine chie se il pagamento di ulteriori compensi per complessivi Euro 59.442,39, sostenendo che, in mancanza di accordo, il corrispettivo spettantegli dovesse essere quantificato in applicazione del la tariffa dei periti industriali. Con sentenza n.9761/2013, il Tribunale di Napoli, rigettata la domanda principale e in accoglimento della domanda riconvenzionale, condannò le compagnie al pagamento, in favore di Belgiovine, di Euro 59.442,39, oltre interessi e spese. Con sentenza n.2361/2017, la Corte d’appello di Napoli, in accoglimento dell’appello di [OSCURATO:SOCIETA] e della domanda principale, dichiarò che non fosse dovuto alcun ulteriore compenso a Belgiovine , rigettando la sua domanda riconvenzionale. Ric. 2017 n. 24226 sez. S2 -ud. 14-07-2022 -3- La Corte rilevòche tra le parti era intervenuto un accordo tacito, non risultando necessaria la forma espressa e c he vi era stata emissione di fatture, tutte regolarmente pagate, senza che risultasse prova della natura di meri acconti dei pagamenti corrisposti dalle compagnie.Ritenne quindi che non risulta ssero elementi da cui desumere che Belgiovine potesse pretendere il pagamento di prestazioni ulteriori; rilevò sul punto che, al contrario, egli si era attivato soltanto quando il rapporto era cessato; in tal senso ritenne irrilevante che le singole voci indicate nelle fatture fossero predisposte dal sistema, perché comunque il contenuto di quelle fatture non era mai stato contestato, né durante il rapporto intercorso erano state avanzate pretese di diversicompensi. Avverso questa sentenzaBelgiovine ha proposto ricorso per tre motivi, a cui [OSCURATO:SOCIETA] ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, il ricorrente ha prospettato laviolazione e falsa applicazione degli art. 1324, 2710, 2697 cod.civ. e degli art. 115 e 1 1 6 cod.proc.civ., in relazione al n.3 del comma I dell’art.360 cod.proc.civ., perché la Corte territoriale non avrebbe considerato che le fattur e, per principio consolidato, provano unicamente ciò che vi è riportato, secondo la loro formulazione letterale, ma non il contenuto della pattuizione sottostante; conseguentemente, avrebbeerroneamente escluso lo svolgimento di attività ulteriore e diversa rispetto a quella peritale fatturata, nonostante dalle dichiarazioni testimoniali e dalle risposte rese all’interrogatorio formale sia emersa come svolta o comunque sia stata riconosciuta come possibile un’attività diversa ed ulteriore, non compensata dal prezzo corrisposto per ognifattura. Ric. 2017 n. 24226 sez. S2 -ud. 14-07-2022 -4- Con il secondo motivo, Belgiovine ha lamentato la violazione e falsa applicazione, in relazione al n.3 del comma I dell’art.360 cod.proc.civ.,degli art. 2 e 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 perchéla Corte d’appello, pur riconoscendo che gli importi dei corrispettivi erano stati a lui impostidalle compagnie perché in posizione dominante, non aveva dichiarato la nullità dell’accordo. Con il terzo motivo, il ricorrente ha sostenuto la violazione e falsa applicazione, in relazione al n.3 del comma I dell’art.360 cod.proc.civ., dell’ art.2230 cod.civ. perché la Corte avrebbe erroneamente escluso che, risultando accertata lamancanza di un accordo sul compenso, l’utilizzabilità del criterio residuale della «nuova apposita tariffa professionale». 2. Preliminarmente deve rilevarsi l’inammissibilità della documentazione allegata alla memoria ex art.380 bis-1 cod.proc.civ. di [OSCURATO:SOCIETA], consistente in pronunce rese in controversie aventi lo stesso oggetto: nel giudizio innanzi alla Corte di cassazione, infatti,secondo quanto disposto dall'articolo 372 cod.proc.civ.non è ammesso il deposito di atti e documenti non prodotti nei precedenti gradi del processo, salvo che non riguardino la ammissibilità del ricorso e del controricorso ovvero nullità inficianti direttamente la sentenza impugnata e le pronunce prodott e non sono evidentemente assimilabili a quest’ultima tipologia di atti (cfr.Sez. L, Sentenza n. 5915 del 2004). 2.1. Il primo motivo non può essere accolto. La Corte d’appello ha fondato la riforma della sentenza di primo grado e, in conseguenza, l’infondatezza di ogni ulteriore pretesa di Belgiovine, su più elementi di fatto che ha ritenuto prove convergenti dell’intervenuto specifico accordo sulla misura del compenso. In particolare, ha considerato rilevante che nelle Ric. 2017 n. 24226 sez. S2 -ud. 14-07-2022 -5- fatture non risultasse che il prezzo documentato costituisse mero acconto di un maggior corrispettivo spettante per le prestazioni riportate, che ciò fosse avvenuto per un rilevantissimo lasso di tempo, per tutta la durata del rapporto di collaborazione, con accettazione senza riserve da parte di Belgiovinedel compenso come determinato a forfait, senza che mai risultassero chiesti compensi aggiuntivi prima della cessazione del conferimento degli incarichi; ha aggiunto che l’accordo sulla misura del compenso, per cui era sufficiente la forma tacita, era da intendersi perciò intervenuto personalmente tra il perito Belgiovine e le Compagnie conferenti gli incarichi, con conseguente irrilevanza della predisposizione delle fatture secondo elementi precostituiti dal sistema; ugualmente irrilevante ha infine ritenuto la disdetta dell’accordo sui corrispettivi tra l’organizzazione d ei periti e l’ANIA, l’[OSCURATO:PERSONA] fra le [OSCURATO:PERSONA], perché questa disdetta era avvenuta nel 2004 laddove il rapporto era proseguito fino al 2009con la medesima misura di compenso e le medesime forme di fatturazione, senza alcun rilievo da parte del perito Belgiovine . In conclusione, la Corte ha ritenuto che l’attività prestata fosse stata interamente compensata secondo un accordo intervenuto tra Compagnie e perito incaricato. Ciò precisato, deve allora ribadirsi, per quel che qui rileva, che la valutazione delle prove raccolte, anche se si tratta di presunzioni, costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito; il compito di questa Corte, invece, non è quello di condividere o non la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata né quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quellacompiuta dai giudici di merito : Ric. 2017 n. 24226 sez. S2 -ud. 14-07-2022 -6- unico compito di questa Corteè quello di controllare se il Giudice del merito abbia dato conto delle ragioni della suadecisione e se il suo ragionamento probatorio reso così manifesto si sia mantenuto nei limiti del ragionevole e del plausibile n ella ponderazione della maggiore o minore rilevanza delle prove raccolte ( Cassazione civile, sez. II 08/05/2017 n. 11176 ; Cassazione civile, sez. II 19/07/2021 n. 20553). In tal senso, il ragionamento probatorio è censurabile per violazione dell’art.115 cod.proc.civ. soltanto se il giudice del merito abbia posto a fondamento della sua decisione prove inesistenti mai acquisite al giudizioo abbia tratto da una fonte di prova un'informazione che non avrebbe potuto ricondurre a tale mezzo:nella fattispecie, invero, ciò non è accaduto, perché, diversamente da quanto sostenuto con la censura in esame, la Corte territoriale ha legittimamente ricavato la conferma della natura di saldo integrale dei pagamenti documentati dal la mancanza, nel testo delle relative fatture, della specifica indicazione della loro natura di mero acconto,atteso che questa indicazione è invece proprio normativamente prevista in ipotesi di fatturazione di un pagamento parziale. Come detto, neppure ricorre la violazione dell’art.116 cod.proc.civ.,perché la Corte non ha attribuito ad una prova un altro e diverso valore attribuito dal legislatore ad un mezzo differente, né ha derogato ad una specifica regola di valutazione. In mancanza, pertanto, di vizi giuridici di motivazione , non è significativo che leattese e le deduzioni della parte ricorrente in ordine agli elementi probatori raccolti fosse differente perché una differente valutazione èpreclusa in questa sede e non risulta neppure prospettato un vizio di motivazione riconducibile al n. 5 del comma I dell’art.360, cod.proc.civ.. ( Sez. U , Sentenza n. 20867 del 30/09/2020). Ric. 2017 n. 24226 sez. S2 -ud. 14-07-2022 -7- Dal rigetto del primo motivo consegue l’assorbimento del terzo motivo in quanto concernente il possibile utilizzo di un criterio di quantificazione del compenso in ipotesi di mancanza di un accordo: l’esistenzadi questo accordo è, invece, qui confermata. Il secondo motivo è inammissibile. Per principio consolidato, la parte che, in sede di legittimità, lamenti il mancato rilievo ufficioso dell’invalidità di un contratto o di una sua clausola deve dedurre - a pena di inammissibilità della censura per difetto di specificità -anche l'emersione, nel corso del giudizio di merito, degli elementi che avrebbero dovuto indurre il giudice a ravvisare detta nullità: nella specie, invece, il ricorrente si è limitato a riportare che la Corte ha riconosciuto che la misura del compenso ai peritiassicurativi – comunque da lui accettato –potesse essere stata imposta in «conseguenza della dinamica dei rapporti di forza tra le parti nello specifico settore»; il mero richiamo a quest’unica affermazione,tuttavia, da un canto non è evidentemente sufficiente per ritenere che la questione fosse stata dedotta nei gradi di merito e dall’altro non consente comunque la rilevabilità in questa sede di legittimità perché rimanda ad accertamenti di fatto ormai preclusi. 3. Il ricorso è perciò respinto. Le spese, liquidate in dispositivo in riferimento al V scaglione, sono poste a carico del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] in favore di [OSCURATO:SOCIETA].. Si applica alla presente impugnazione, proposta dopo il 30.1.2013, il comma 1-quater dell’art. 13 D.P.R. 115/02 (introdotto dalla legge di stabilità 228/12), che obbliga la parte, che proponga un’impugnazione inammissibile, improcedibile o totalmente infondata, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto. P.Q.M. Ric. 2017 n. 24226 sez. S2 -ud. 14-07-2022 -8- La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] al rimborso delle spese di giudizio in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., liquidandole in Euro 4.000,00 oltre Euro 200,00 per esborsi, IVA e CPA come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il r