CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 settembre 2022
Cassazione n. 11825/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 21/03/2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Firenze, in data 23/03/2015, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 648, comma secondo, cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che denunzia genericamente l'eccessività del trattamento sanzionatorio, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto afferente al trattamento punitivo, nonostante questo sia sorretto da sufficiente e non illogica motivazione (si veda, in particolare, pag. 4), tenuto conto che la pena inflitta è altresì inferiore alla media edittale. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] jl Presidente