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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 novembre 2025

Cassazione n. 39252/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 18/ RG 18910 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza in epigrafe che ha confermato la condanna per il delitto di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio ex art. 73 comma 5 d.P.R. del 9 ottobre 1990 n. 309.

2. Il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto costituiti da profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti logico-giuridici dal giudice di merito.

2.1. La sentenza impugnata ha spiegato congruamente le ragioni del diniego delle circostanze attenuanti generiche che, come è noto, non costituiscono un diritto dell'imputato ma devono essere fondate su elementi positivi non emersi, tale non potendo essere considerato il consenso alla lettura della relazione di Pg a corredo del verbale di arresto in flagranza di reato.

Sul punto la Corte distrettuale ha congruamente rilevato come il "recentissimo" precedente specifico da cui l'imputato risulta gravato, oltre a giustificare il riconoscimento della contestata recidiva, sia sintomatico di totale assenza di resipiscenza e come tale non giustifichi il beneficio richiesto.

3. Dagli argomenti che precedono consegue l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 07 novembre 2025 [OSCURATO:PERSONA] estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 18/ RG 18910 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza in epigrafe che ha confermato la condanna per il delitto di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio ex art. 73 comma 5 d.P.R. del 9 ottobre 1990 n. 309. 2. Il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto costituiti da profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti logico-giuridici dal giudice di merito. 2.1. La sentenza impugnata ha spiegato congruamente le ragioni del diniego delle circostanze attenuanti generiche che, come è noto, non costituiscono un diritto dell'imputato ma devono essere fondate su elementi positivi non emersi, tale non potendo essere considerato il consenso alla lettura della relazione di Pg a corredo del verbale di arresto in flagranza di reato. Sul punto la Corte distrettuale ha congruamente rilevato come il "recentissimo" precedente specifico da cui l'imputato risulta gravato, oltre a giustificare il riconoscimento della contestata recidiva, sia sintomatico di totale assenza di resipiscenza e come tale non giustifichi il beneficio richiesto. 3. Dagli argomenti che precedono consegue l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 07 novembre 2025 [OSCURATO:PERSONA] estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 39252/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris