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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 luglio 1970

Cassazione n. 06769/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/07/1970 avverso l'ordinanza del 04/12/2020 del GIUD.

SORVEGLIANZA di UDINEdate-a1.43.46-e-alia-parti;__ udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di sorveglianza di Trieste, trasmetteva alla Corte di Cassazione il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], finalizzato al riesame del provvedimento in epigrafe emesso dal Giudice di sorveglianza di Udine sul diniego di tenere anche in orario notturno il pentolame, all'interno della camera di pernotto.

Si tratta di istanza, tuttavia, interposta personalmente l'interessato.

Essa, a prescindere dalla sua genericità, è successiva al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez.

U, n. 8914, del 21/12/2017, (dep. 23/02/2018) Aiello, Rv. 272011).

Per queste ragioni, valendo come ricorso per cassazione deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art 610 comma 5-bis cod. proc. pen., con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 8/9/2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] EPOSt

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/07/1970 avverso l'ordinanza del 04/12/2020 del GIUD. SORVEGLIANZA di UDINEdate-a1.43.46-e-alia-parti;__ udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di sorveglianza di Trieste, trasmetteva alla Corte di Cassazione il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], finalizzato al riesame del provvedimento in epigrafe emesso dal Giudice di sorveglianza di Udine sul diniego di tenere anche in orario notturno il pentolame, all'interno della camera di pernotto. Si tratta di istanza, tuttavia, interposta personalmente l'interessato. Essa, a prescindere dalla sua genericità, è successiva al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez. U, n. 8914, del 21/12/2017, (dep. 23/02/2018) Aiello, Rv. 272011). Per queste ragioni, valendo come ricorso per cassazione deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art 610 comma 5-bis cod. proc. pen., con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 8/9/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] EPOSt
Sentenza Cassazione n. 06769/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris