CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 novembre 2021
Cassazione n. 10812/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2015 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] chiede, per mezzo del difensore, l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Brescia ha confermato la sentenza del Tribunale di Mantova dell'8 gennaio 2015, con la quale il medesimo è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di furto, aggravato ex art. 625, n. 4 cod. pen., consumato il 25 ottobre 2007. 2. Il rilievo della non manifesta infondatezza dei motivi impone a questa Corte di prendere atto dell'intervenuta prescrizione del reato, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.2.1. In tema di furto, questa Corte ha affermato (Sez. U, n. 34090 del 27/04/2017, Quarticelli, Rv. 270088) come la circostanza aggravante della destrezza sussista qualora l'agente abbia posto in essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla "res", non essendo invece sufficiente che egli si limiti ad approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo. 2.2. Nel caso in esame, il ricorrente ha dedotto l'insussistenza di un'induzione, provocata dal medesimo agente, atta ad agevolare l'apprensione del coltello, mentre la Corte d'appello non ha compiutamente sottolineato il discrimen tra l'approfittamento delle ordinarie modalità di esibizione degli articoli richiesti in visione da parte dell'addetto alla vendita ed una attenuazione della vigilanza, invece determinata da particolari richieste dell'imputato. Deve essere rilevata, pertanto, la prescrizione del reato, essendo decorso il tempo massimo previsto dal legislatore per effetto del disposto degli artt. 157 e 161 cod. pen. dalla data del fatto, tenuto conto del periodo ordinario massimo di sette a anni e sei mesi decorrente dalla data indicata. 3.La sentenza impugnata deve essere, pertanto, annullata senza rinvio, con la formula di cui al dispositivo. P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, il 19 novembre 2021 Il Consigliere estensore .