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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 27232/2026

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i Catanzarovisti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratoregenerale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiaratoinammissibile.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l'ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale di Catanzaro ha respintol'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza concui il giudice per le indagini preliminari le aveva applicato la misura cautelare degliarresti domiciliari in relazione al reato di cui all'art 378 cod. pen., ritenendosussistenti gravi indizi del favoreggiamento della latitanza di [OSCURATO:PERSONA].2.

Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore diGiulia [OSCURATO:PERSONA], deducendo un unico, articolato motivo di annullamento perviolazione di legge in relazione agli artt. 125, 273 e 274 cod. proc. pen. e difettodi motivazione.Premesso che il favoreggiamento non può risolversi in una responsabilità darelazione, ma deve fondarsi su un contributo concreto, specifico e funzionalmenteorientato al mantenimento dello stato di latitanza, tale non essendo lafrequentazione per motivi sentimentali, la difesa contesta la sussistenza di graviindizi a carico della ricorrente, essendo insufficienti a tale fine sia la circostanzache, in una occasione, ha consegnato del denaro a [OSCURATO:PERSONA], sia i messaggiscambiati con quest’ultimo su social media, di cui non si conosce il contenuto.La difesa rileva, inoltre, che erroneamente è stata esclusa l’applicabilità dellacausa di non punibilità di cui all'art. 384 cod. pen., per difetto di elementi sufficientia configurare una relazione di convivenza stabile more uxorio tra la ricorrente eLuca [OSCURATO:PERSONA]; al contrario, tale convivenza risulterebbe dalla documentazioneprodotta al Tribunale per il riesame e dalle sommarie informazioni raccolte in sededi investigazioni difensive, né sarebbero rilevanti in senso contrario leconversazioni riportate nell’ordinanza impugnata.Per quanto attiene alle esigenze cautelari, l'occasionalità della condotta postain essere dall'imputata escluderebbe in radice la probabilità di commissione dicondotte analoghe.Non sussisterebbe neppure il pericolo di inquinamento probatorio, essendo giàstato emesso il decreto che dispone il giudizio, con conseguente cristallizzazionedegli elementi probatori acquisiti nella fase delle indagini preliminari.3.

All’audienza in camera di consiglio, fissata a seguito di richiesta latrattazione orale, il Procuratore generale ha concluso come in epigrafe indicato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

E’ opportuno premettere che, in tema di misure cautelari personali, allorchésia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimentoemesso dal Tribunale del riesame in ordine ai gravi indizi di colpevolezza, la Cortedi cassazione è tenuta a verificare, nei limiti consentiti dalla peculiare natura delgiudizio di legittimità, se il giudice di merito abbia dato adeguato conto delleragioni che l’hanno determinato ad affermare la gravità del quadro indiziario acarico dell’indagato, verificando il rispetto dei canoni della logica e dei principi didiritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie.

Non è, dunque,consentito proporre censure riguardanti la ricostruzione dei fatti o che si risolvanoin una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito, comeinvece richiesto dal ricorrente, soprattutto attraverso l’interpretazione delcontenuto delle conversazioni intercettate il cui apprezzamento non è sindacabilein sede di legittimità se non quando manifestamente illogico ed irragionevole (trale tante Sez. 3, n.44938 del 5/10/2021, Rv. 282337).2.

Devono, quindi, dichiararsi inammissibili le censure relative alla sussistenzadi gravi indizi di colpevolezza, perché presuppongono una rivalutazione delmateriale indiziario.Il Tribunale per il riesame, premesso che [OSCURATO:PERSONA] si è reso irreperibiledal mese di ottobre 2022, immediatamente dopo l'emissione di una misuracautelare nei suoi confronti per il delitto di tentato omicidio, ha condivisol'impostazione secondo cui la mera frequentazione del covo del latitante, con cuila ricorrente intratteneva una relazione sentimentale, è elemento neutro ai finidell’integrazione del reato.Infatti, deve essere escluso che possano assumere rilevanza penale condotteprive di un'apprezzabile materialità offensiva, in quanto l'aiuto rilevante ai fini delfavoreggiamento deve essere concreto, specifico e funzionalmente orientato almantenimento dello stato di latitanza o all'elusione delle indagini.

Tale aiuto èstato individuato nel coinvolgimento della ricorrente nella raccolta del denarodestinato al latitante, desunta da una intercettazione e confermata dallacircostanza che la somma di denaro è stata rinvenuta, il giorno dell'arresto, in unabusta che il latitante aveva in mano.

È stato, quindi, correttamente ritenuto cheil denaro fosse pienamente entrato nella materiale disponibilità di quest'ultimo.Oltre a ciò, è stato dato rilievo al fatto che la ricorrente fungeva daintermediario tra il latitante e [OSCURATO:PERSONA], con cui scambiava messaggiutilizzando profili social falsi, poi cancellati.3.

Del pari inammissibile, perché meramente reiterativa di identica doglianzagià dedotta innanzi al Tribunale per il riesame e da questo respinta conmotivazione puntuale, pertinente rispetto alle deduzioni difensive e, dunque, noncensurabile in questa sede, è la doglianza relativa alla causa di esclusione dellapunibilità di cui all'art. 384 cod. pen.Il provvedimento impugnato ha, infatti, evidenziato che deve escludersil’esistenza di una convivenza more uxorio tra la ricorrente e il latitante, sia perchéla documentazione prodotta dalla difesa è inattendibile sia perché i testi delladifesa hanno offerto contributi generici e assertivi, tra l’altro in netto contrasto conla precarietà della relazione risultante dalle intercettazioni telefoniche riportate.4.

Sono fondate, invece, le censure relative alle esigenze cautelari, sia inriferimento all’art. 274, comma 1, lett. a), sia in riferimento all’art. 274, comma1, lett. c) cod. proc. pen.Partendo da quest’ultima esigenza cautelare, la giurisprudenza di questaCorte ha da tempo affermato, con orientamento che il Collegio condivide e al qualeintende dare continuità, che il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione direati della stessa specie non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunitàdi ricaduta nel delitto e richiede invece, da parte del giudice della cautela, unavalutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative; valutazione dacompiere alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tengaconto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto edel contesto socio-ambientale e che deve essere tanto più approfondita quantomaggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma che non deve altresì contemplarela previsione di specifiche occasioni di recidivanza (Sez. 5, n. 12869 del20/01/2022, Iordachescu, Rv. 282991; Sez. 2, n. 6593 del 25/01/2022,Mungiguerra, Rv. 282767).Il Tribunale per il riesame non ha fatto corretta applicazione di tali principi.Il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie è stato ritenutosussistente in quanto «la condotta tenuta dalla accusata postasi consapevolmenteal servizio di finalità contrarie all'amministrazione della giustizia, denota il pienoinserimento in una rete organizzata di sostegno alla latitanza dell’[OSCURATO:PERSONA], che,lungi da estrinsecare una occasionale adesione a un meccanismo illecito, dimostrail contrario una significativa capacità e professionalità nel delinquere».Tale asserzione però, pecca di genericità e, soprattutto, si confronta in mododel tutto apparente con la dirimente circostanza che la ricorrente ha fornitosupporto al latitante perché legata da un rapporto sentimentale con lui, con laconseguenza che l'arresto di [OSCURATO:PERSONA] ha segnato la cessazione di ogni pericolo diricaduta in condotte analoghe.5.

Il Tribunale ha ritenuto, altresì, sussistente l’esigenza cautelare di cuiall’art. 274 lett. a) cod. proc. pen.Tale diposizione richiede precisi requisiti: a) il pericolo concreto e attuale perl’acquisizione o la genuinità della prova; b) delle specifiche e inderogabili esigenzeespressamente indicate nel provvedimento.La verifica di tali requisiti deve essere particolarmente stringente, tanto piùche, essi assumono, oggi, una duplice rilevanza, poiché operano non solo qualipresupposti dell’esigenza cautelare, ma anche quali condizioni derogatorie rispettoalla regola generale dell’interrogatorio preventivo prevista dall’art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen.Al fine di evitare che la misura cautelare venga disposta sulla base dellagenerica esigenza di tutelare l’attività di acquisizione probatoria, la norma richiedeche sia dimostrata la concreta e attuale possibilità che l’indagato impediscal’acquisizione della prova ovvero ne comprometta la genuinità.

È inoltre necessarioche il provvedimento illustri le ragioni per cui la misura adottata sia necessaria eidonea ad escludere tale pericolo, indicando specificamente le indagini ancora dasvolgere e le concrete funzioni preventive della misura.Il pericolo per l’acquisizione o la genuinità della prova va identificato in tuttequelle situazioni dalle quali sia possibile desumere, secondo la regola dell’id quodplerumque accidit, che l’indagato possa realmente turbare il processo formativodella prova, ostacolandone la ricerca o inquinandone le relative fonti.In questa prospettiva, il requisito della “specificità” e “dell’inderogabilità” delleesigenze relative alle indagini può ritenersi soddisfatto soltanto quando sianoesplicitate le ragioni che impongono la loro salvaguardia.

Non è, pertanto,sufficiente il mero richiamo all’esistenza di indagini ancora in corso, poichél’inderogabilità implica la dimostrazione dell’assenza di alternative praticabilirispetto all’adozione della misura cautelare.È stato, altresì, precisato che la valutazione del pericolo di inquinamentoprobatorio deve essere effettuata con riferimento sia alle prove da acquisire, siaalle fonti di prova già acquisite, a nulla rilevando lo stato avanzato delle indaginio la loro conclusione, in quanto l'esigenza di salvaguardare la genuinità della provanon si esaurisce all'atto della chiusura delle indagini preliminari, specie nel caso incui il pericolo sia stato in concreto correlato alla protezione delle fonti dichiarative,in vista della loro assunzione dibattimentale (Sez. 2, n. 3135 del 09/12/2022,Infine, va ribadito che l'esigenza cautelare di prevenzione dell'inquinamentoprobatorio deve riferirsi a condotta propria dell'indagato e non di eventualiconcorrenti nel reato (Sez. 6, n. 10851 del 29/01/2007, PM in proc.

Tamponi, Rv.235973 – 01).

Sul punto vi sono massime apparentemente difformi (Sez. 6, n.41606 del 05/06/2013, Vivolo, Rv. 257598 – 01; Sez. 5, n. 13837 del 03/03/2020,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 279101 – 01) che, in realtà, si riferiscono a casi in cui la condottadi inquinamento probatorio era stata posta in essere da uno dei coindagatinell’interesse anche di altri, nella loro consapevolezza.5.1.

L’ordinanza impugnata ha erroneamente ritenuto sussistente il pericolodi inquinamento probatorio, per un duplice ordine di motivi.In primo luogo è stato valorizzato il fatto che dalle conversazioni intercettateemerge che i fiancheggiatori, in occasione della perquisizione presso uno degliimmobili, si sono attivati per concordare preventivamente la versione dei fatti dafornire agli investigatori, discutendo anche di ciò che avrebbero dovuto dichiararein relazione alla disponibilità dell'immobile e accordandosi per suggerire allaricorrente di puntare sulla propria professione di infermiera per giustificare lapropria frequentazione del covo.Tale argomentazione, però, non è pertinente, perché riferita a comportamentitenuti da altri soggetti e non dalla ricorrente, che non risulta essere stata aconoscenza di tale progetto.5.2.

In secondo luogo è stato valorizzato, quale elemento idoneo a fondare ilpericolo di inquinamento probatorio, il fatto che la ricorrente e il latitanteutilizzassero profili social fittizi e provvedessero alla cancellazione delleconversazioni.In realtà, tali condotte esprimono il fisiologico intento di non rendereconoscibili i propri contatti agli investigatori e di non agevolare la localizzazionedel latitante ma non integrano, di per sé, un'attività di inquinamento probatorio.Diversamente opinando, si finirebbe per configurare un inesistente doveredell’indagato di conservare le prove della propria responsabilità, ovvero diastenersi dall’adottare cautele idonee a evitare la scoperta del reato o laricostruzione della propria condotta.Una simile impostazione non è compatibile con il diritto di difesa, con il dirittoal silenzio e con il principio del nemo tenetur se detegere, dai quali discende chel’indagato non è tenuto a collaborare alla propria incriminazione, né a tenerecomportamenti positivi funzionali all’acquisizione di elementi di prova a suo carico.Tali principi non legittimano, evidentemente, condotte di alterazione,distruzione o manipolazione di fonti probatorie, né attività dirette a condizionaredichiaranti o a compromettere la genuinità delle prove.Essi impongono, tuttavia, di distinguere il mero occultamento della propriacondotta, o l’eliminazione delle sue ordinarie tracce, dall’inquinamento probatorioin senso proprio.Come detto, quest’ultimo, ai fini dell’art. 274, comma 1, lett. a), cod. proc.pen., postula un presupposto diverso e ulteriore: la concreta e attuale possibilitàche l’indagato interferisca con l’acquisizione della prova o ne comprometta lagenuinità.

Non è sufficiente, invece, che egli abbia adottato accorgimenti volti anon rendere conoscibili i propri contatti, a sottrarsi all’identificazione o a impedirel’immediata ricostruzione investigativa dei fatti.L’occultamento della propria condotta o l’eliminazione delle sue tracce noncoincidono, dunque, con l’inquinamento probatorio e non sono, di per sé soli,idonei a fondare l’esigenza cautelare prevista dall’art. 274, comma 1, lett. a), cod.proc. pen.5.

L’ordinanza impugnata e quella genetica vanno, quindi, annullate.L’annullamento deve essere disposto senza rinvio non essendo prospettabile,all’esito di un eventuale nuovo esame, un diverso epilogo.

P.Q.MAnnulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nonché quella del GIP presso ilTribunale di Catanzaro del 12 gennaio 2026.

Ordina l'immediata liberazione diMarino [OSCURATO:PERSONA] se non detenuta per altro e manda alla cancelleria per l'immediatacomunicazione al Procuratore Generale in sede, per quanto di competenza ai sensidell'art.626 cod. proc. pen.Così deciso il 26/05/2026.Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i Catanzarovisti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratoregenerale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiaratoinammissibile.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale di Catanzaro ha respintol'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza concui il giudice per le indagini preliminari le aveva applicato la misura cautelare degliarresti domiciliari in relazione al reato di cui all'art 378 cod. pen., ritenendosussistenti gravi indizi del favoreggiamento della latitanza di [OSCURATO:PERSONA].2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore diGiulia [OSCURATO:PERSONA], deducendo un unico, articolato motivo di annullamento perviolazione di legge in relazione agli artt. 125, 273 e 274 cod. proc. pen. e difettodi motivazione.Premesso che il favoreggiamento non può risolversi in una responsabilità darelazione, ma deve fondarsi su un contributo concreto, specifico e funzionalmenteorientato al mantenimento dello stato di latitanza, tale non essendo lafrequentazione per motivi sentimentali, la difesa contesta la sussistenza di graviindizi a carico della ricorrente, essendo insufficienti a tale fine sia la circostanzache, in una occasione, ha consegnato del denaro a [OSCURATO:PERSONA], sia i messaggiscambiati con quest’ultimo su social media, di cui non si conosce il contenuto.La difesa rileva, inoltre, che erroneamente è stata esclusa l’applicabilità dellacausa di non punibilità di cui all'art. 384 cod. pen., per difetto di elementi sufficientia configurare una relazione di convivenza stabile more uxorio tra la ricorrente eLuca [OSCURATO:PERSONA]; al contrario, tale convivenza risulterebbe dalla documentazioneprodotta al Tribunale per il riesame e dalle sommarie informazioni raccolte in sededi investigazioni difensive, né sarebbero rilevanti in senso contrario leconversazioni riportate nell’ordinanza impugnata.Per quanto attiene alle esigenze cautelari, l'occasionalità della condotta postain essere dall'imputata escluderebbe in radice la probabilità di commissione dicondotte analoghe.Non sussisterebbe neppure il pericolo di inquinamento probatorio, essendo giàstato emesso il decreto che dispone il giudizio, con conseguente cristallizzazionedegli elementi probatori acquisiti nella fase delle indagini preliminari.3. All’audienza in camera di consiglio, fissata a seguito di richiesta latrattazione orale, il Procuratore generale ha concluso come in epigrafe indicato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. E’ opportuno premettere che, in tema di misure cautelari personali, allorchésia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimentoemesso dal Tribunale del riesame in ordine ai gravi indizi di colpevolezza, la Cortedi cassazione è tenuta a verificare, nei limiti consentiti dalla peculiare natura delgiudizio di legittimità, se il giudice di merito abbia dato adeguato conto delleragioni che l’hanno determinato ad affermare la gravità del quadro indiziario acarico dell’indagato, verificando il rispetto dei canoni della logica e dei principi didiritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie. Non è, dunque,consentito proporre censure riguardanti la ricostruzione dei fatti o che si risolvanoin una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito, comeinvece richiesto dal ricorrente, soprattutto attraverso l’interpretazione delcontenuto delle conversazioni intercettate il cui apprezzamento non è sindacabilein sede di legittimità se non quando manifestamente illogico ed irragionevole (trale tante Sez. 3, n.44938 del 5/10/2021, Rv. 282337).2. Devono, quindi, dichiararsi inammissibili le censure relative alla sussistenzadi gravi indizi di colpevolezza, perché presuppongono una rivalutazione delmateriale indiziario.Il Tribunale per il riesame, premesso che [OSCURATO:PERSONA] si è reso irreperibiledal mese di ottobre 2022, immediatamente dopo l'emissione di una misuracautelare nei suoi confronti per il delitto di tentato omicidio, ha condivisol'impostazione secondo cui la mera frequentazione del covo del latitante, con cuila ricorrente intratteneva una relazione sentimentale, è elemento neutro ai finidell’integrazione del reato.Infatti, deve essere escluso che possano assumere rilevanza penale condotteprive di un'apprezzabile materialità offensiva, in quanto l'aiuto rilevante ai fini delfavoreggiamento deve essere concreto, specifico e funzionalmente orientato almantenimento dello stato di latitanza o all'elusione delle indagini. Tale aiuto èstato individuato nel coinvolgimento della ricorrente nella raccolta del denarodestinato al latitante, desunta da una intercettazione e confermata dallacircostanza che la somma di denaro è stata rinvenuta, il giorno dell'arresto, in unabusta che il latitante aveva in mano. È stato, quindi, correttamente ritenuto cheil denaro fosse pienamente entrato nella materiale disponibilità di quest'ultimo.Oltre a ciò, è stato dato rilievo al fatto che la ricorrente fungeva daintermediario tra il latitante e [OSCURATO:PERSONA], con cui scambiava messaggiutilizzando profili social falsi, poi cancellati.3. Del pari inammissibile, perché meramente reiterativa di identica doglianzagià dedotta innanzi al Tribunale per il riesame e da questo respinta conmotivazione puntuale, pertinente rispetto alle deduzioni difensive e, dunque, noncensurabile in questa sede, è la doglianza relativa alla causa di esclusione dellapunibilità di cui all'art. 384 cod. pen.Il provvedimento impugnato ha, infatti, evidenziato che deve escludersil’esistenza di una convivenza more uxorio tra la ricorrente e il latitante, sia perchéla documentazione prodotta dalla difesa è inattendibile sia perché i testi delladifesa hanno offerto contributi generici e assertivi, tra l’altro in netto contrasto conla precarietà della relazione risultante dalle intercettazioni telefoniche riportate.4. Sono fondate, invece, le censure relative alle esigenze cautelari, sia inriferimento all’art. 274, comma 1, lett. a), sia in riferimento all’art. 274, comma1, lett. c) cod. proc. pen.Partendo da quest’ultima esigenza cautelare, la giurisprudenza di questaCorte ha da tempo affermato, con orientamento che il Collegio condivide e al qualeintende dare continuità, che il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione direati della stessa specie non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunitàdi ricaduta nel delitto e richiede invece, da parte del giudice della cautela, unavalutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative; valutazione dacompiere alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tengaconto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto edel contesto socio-ambientale e che deve essere tanto più approfondita quantomaggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma che non deve altresì contemplarela previsione di specifiche occasioni di recidivanza (Sez. 5, n. 12869 del20/01/2022, Iordachescu, Rv. 282991; Sez. 2, n. 6593 del 25/01/2022,Mungiguerra, Rv. 282767).Il Tribunale per il riesame non ha fatto corretta applicazione di tali principi.Il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie è stato ritenutosussistente in quanto «la condotta tenuta dalla accusata postasi consapevolmenteal servizio di finalità contrarie all'amministrazione della giustizia, denota il pienoinserimento in una rete organizzata di sostegno alla latitanza dell’[OSCURATO:PERSONA], che,lungi da estrinsecare una occasionale adesione a un meccanismo illecito, dimostrail contrario una significativa capacità e professionalità nel delinquere».Tale asserzione però, pecca di genericità e, soprattutto, si confronta in mododel tutto apparente con la dirimente circostanza che la ricorrente ha fornitosupporto al latitante perché legata da un rapporto sentimentale con lui, con laconseguenza che l'arresto di [OSCURATO:PERSONA] ha segnato la cessazione di ogni pericolo diricaduta in condotte analoghe.5. Il Tribunale ha ritenuto, altresì, sussistente l’esigenza cautelare di cuiall’art. 274 lett. a) cod. proc. pen.Tale diposizione richiede precisi requisiti: a) il pericolo concreto e attuale perl’acquisizione o la genuinità della prova; b) delle specifiche e inderogabili esigenzeespressamente indicate nel provvedimento.La verifica di tali requisiti deve essere particolarmente stringente, tanto piùche, essi assumono, oggi, una duplice rilevanza, poiché operano non solo qualipresupposti dell’esigenza cautelare, ma anche quali condizioni derogatorie rispettoalla regola generale dell’interrogatorio preventivo prevista dall’art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen.Al fine di evitare che la misura cautelare venga disposta sulla base dellagenerica esigenza di tutelare l’attività di acquisizione probatoria, la norma richiedeche sia dimostrata la concreta e attuale possibilità che l’indagato impediscal’acquisizione della prova ovvero ne comprometta la genuinità. È inoltre necessarioche il provvedimento illustri le ragioni per cui la misura adottata sia necessaria eidonea ad escludere tale pericolo, indicando specificamente le indagini ancora dasvolgere e le concrete funzioni preventive della misura.Il pericolo per l’acquisizione o la genuinità della prova va identificato in tuttequelle situazioni dalle quali sia possibile desumere, secondo la regola dell’id quodplerumque accidit, che l’indagato possa realmente turbare il processo formativodella prova, ostacolandone la ricerca o inquinandone le relative fonti.In questa prospettiva, il requisito della “specificità” e “dell’inderogabilità” delleesigenze relative alle indagini può ritenersi soddisfatto soltanto quando sianoesplicitate le ragioni che impongono la loro salvaguardia. Non è, pertanto,sufficiente il mero richiamo all’esistenza di indagini ancora in corso, poichél’inderogabilità implica la dimostrazione dell’assenza di alternative praticabilirispetto all’adozione della misura cautelare.È stato, altresì, precisato che la valutazione del pericolo di inquinamentoprobatorio deve essere effettuata con riferimento sia alle prove da acquisire, siaalle fonti di prova già acquisite, a nulla rilevando lo stato avanzato delle indaginio la loro conclusione, in quanto l'esigenza di salvaguardare la genuinità della provanon si esaurisce all'atto della chiusura delle indagini preliminari, specie nel caso incui il pericolo sia stato in concreto correlato alla protezione delle fonti dichiarative,in vista della loro assunzione dibattimentale (Sez. 2, n. 3135 del 09/12/2022,Infine, va ribadito che l'esigenza cautelare di prevenzione dell'inquinamentoprobatorio deve riferirsi a condotta propria dell'indagato e non di eventualiconcorrenti nel reato (Sez. 6, n. 10851 del 29/01/2007, PM in proc. Tamponi, Rv.235973 – 01). Sul punto vi sono massime apparentemente difformi (Sez. 6, n.41606 del 05/06/2013, Vivolo, Rv. 257598 – 01; Sez. 5, n. 13837 del 03/03/2020,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 279101 – 01) che, in realtà, si riferiscono a casi in cui la condottadi inquinamento probatorio era stata posta in essere da uno dei coindagatinell’interesse anche di altri, nella loro consapevolezza.5.1. L’ordinanza impugnata ha erroneamente ritenuto sussistente il pericolodi inquinamento probatorio, per un duplice ordine di motivi.In primo luogo è stato valorizzato il fatto che dalle conversazioni intercettateemerge che i fiancheggiatori, in occasione della perquisizione presso uno degliimmobili, si sono attivati per concordare preventivamente la versione dei fatti dafornire agli investigatori, discutendo anche di ciò che avrebbero dovuto dichiararein relazione alla disponibilità dell'immobile e accordandosi per suggerire allaricorrente di puntare sulla propria professione di infermiera per giustificare lapropria frequentazione del covo.Tale argomentazione, però, non è pertinente, perché riferita a comportamentitenuti da altri soggetti e non dalla ricorrente, che non risulta essere stata aconoscenza di tale progetto.5.2. In secondo luogo è stato valorizzato, quale elemento idoneo a fondare ilpericolo di inquinamento probatorio, il fatto che la ricorrente e il latitanteutilizzassero profili social fittizi e provvedessero alla cancellazione delleconversazioni.In realtà, tali condotte esprimono il fisiologico intento di non rendereconoscibili i propri contatti agli investigatori e di non agevolare la localizzazionedel latitante ma non integrano, di per sé, un'attività di inquinamento probatorio.Diversamente opinando, si finirebbe per configurare un inesistente doveredell’indagato di conservare le prove della propria responsabilità, ovvero diastenersi dall’adottare cautele idonee a evitare la scoperta del reato o laricostruzione della propria condotta.Una simile impostazione non è compatibile con il diritto di difesa, con il dirittoal silenzio e con il principio del nemo tenetur se detegere, dai quali discende chel’indagato non è tenuto a collaborare alla propria incriminazione, né a tenerecomportamenti positivi funzionali all’acquisizione di elementi di prova a suo carico.Tali principi non legittimano, evidentemente, condotte di alterazione,distruzione o manipolazione di fonti probatorie, né attività dirette a condizionaredichiaranti o a compromettere la genuinità delle prove.Essi impongono, tuttavia, di distinguere il mero occultamento della propriacondotta, o l’eliminazione delle sue ordinarie tracce, dall’inquinamento probatorioin senso proprio.Come detto, quest’ultimo, ai fini dell’art. 274, comma 1, lett. a), cod. proc.pen., postula un presupposto diverso e ulteriore: la concreta e attuale possibilitàche l’indagato interferisca con l’acquisizione della prova o ne comprometta lagenuinità. Non è sufficiente, invece, che egli abbia adottato accorgimenti volti anon rendere conoscibili i propri contatti, a sottrarsi all’identificazione o a impedirel’immediata ricostruzione investigativa dei fatti.L’occultamento della propria condotta o l’eliminazione delle sue tracce noncoincidono, dunque, con l’inquinamento probatorio e non sono, di per sé soli,idonei a fondare l’esigenza cautelare prevista dall’art. 274, comma 1, lett. a), cod.proc. pen.5. L’ordinanza impugnata e quella genetica vanno, quindi, annullate.L’annullamento deve essere disposto senza rinvio non essendo prospettabile,all’esito di un eventuale nuovo esame, un diverso epilogo. P.Q.MAnnulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nonché quella del GIP presso ilTribunale di Catanzaro del 12 gennaio 2026. Ordina l'immediata liberazione diMarino [OSCURATO:PERSONA] se non detenuta per altro e manda alla cancelleria per l'immediatacomunicazione al Procuratore Generale in sede, per quanto di competenza ai sensidell'art.626 cod. proc. pen.Così deciso il 26/05/2026.Il Consigliere estensore Il Presidente
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