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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 16604/2022

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Roma ha accolto l'appello proposto ex art. 310 cod. proc. pen. dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cassino avverso l'ordinanza con cui il G.i.p. del medesimo Tribunale aveva rigettato la richiesta di aggravamento della misura cautelare dell'obbligo di dimora, applicata a SEREA [OSCURATO:PERSONA] (con obbligo quotidiano di permanenza in casa dalle 20 alle 7) in relazione al delitto di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, con quella degli arresti domiciliari.

2. Ricorre per cassazione il SEREA, a mezzo del proprio difensore, deducendo l'illogicità della motivazione adottata, dal momento che il G.ip. aveva ritenuto di scarso rilievo la violazione della misura, e che il Tribunale non aveva tenuto conto della spiegazione data dall'indagato circa la sua presenza fuori casa in orario non consentito: quanto al bilancino trovato in casa, la versione del SEREA era finalizzata ad evitare qualsiasi coinvolgimento della propria convivente.

3. Con requisitoria tempestivamente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, osservando che i rilievi difensivi afferivano al merito della valutazione del Tribunale, peraltro espressa in termini immuni da censure rilevabili in questa sede. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

2. Assume rilievo assorbente, infatti, l'emissione della sentenza di primo grado, nel procedimento a carico del SEREA, con la quale il G.u.p. del Tribunale di Cassino ha condannato l'odierno ricorrente alla pena di anni uno, mesi quattro di reclusione e Euro 4000 di multa, concedendo peraltro il beneficio della sospensione condizionale e dichiarando conseguentemente la perdita di efficacia, ai sensi dell'art. 300 cod. proc. pen., della misura cautelare gravante sull'imputato (cfr. la copia del dispositivo di sentenza richiesto, in copia conforme, dopo la comunicazione di tale sopravvenienza da parte del difensore dell'imputato). invero evidente che l'intervenuta estinzione della misura dell'obbligo di dimora, applicato al SEREA al momento della sentenza di primo grado, priva l'odierno ricorrente di ogni interesse ad impugnare l'ordinanza che - in caso di reiezione del ricorso - quella misura avrebbe dovuto sostituire con gli arresti domiciliari.

Consegue, da quanto precede, una declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto dal SEREA, con esonero da spese.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso il 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Roma ha accolto l'appello proposto ex art. 310 cod. proc. pen. dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cassino avverso l'ordinanza con cui il G.i.p. del medesimo Tribunale aveva rigettato la richiesta di aggravamento della misura cautelare dell'obbligo di dimora, applicata a SEREA [OSCURATO:PERSONA] (con obbligo quotidiano di permanenza in casa dalle 20 alle 7) in relazione al delitto di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, con quella degli arresti domiciliari. 2. Ricorre per cassazione il SEREA, a mezzo del proprio difensore, deducendo l'illogicità della motivazione adottata, dal momento che il G.ip. aveva ritenuto di scarso rilievo la violazione della misura, e che il Tribunale non aveva tenuto conto della spiegazione data dall'indagato circa la sua presenza fuori casa in orario non consentito: quanto al bilancino trovato in casa, la versione del SEREA era finalizzata ad evitare qualsiasi coinvolgimento della propria convivente. 3. Con requisitoria tempestivamente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, osservando che i rilievi difensivi afferivano al merito della valutazione del Tribunale, peraltro espressa in termini immuni da censure rilevabili in questa sede. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. 2. Assume rilievo assorbente, infatti, l'emissione della sentenza di primo grado, nel procedimento a carico del SEREA, con la quale il G.u.p. del Tribunale di Cassino ha condannato l'odierno ricorrente alla pena di anni uno, mesi quattro di reclusione e Euro 4000 di multa, concedendo peraltro il beneficio della sospensione condizionale e dichiarando conseguentemente la perdita di efficacia, ai sensi dell'art. 300 cod. proc. pen., della misura cautelare gravante sull'imputato (cfr. la copia del dispositivo di sentenza richiesto, in copia conforme, dopo la comunicazione di tale sopravvenienza da parte del difensore dell'imputato). invero evidente che l'intervenuta estinzione della misura dell'obbligo di dimora, applicato al SEREA al momento della sentenza di primo grado, priva l'odierno ricorrente di ogni interesse ad impugnare l'ordinanza che - in caso di reiezione del ricorso - quella misura avrebbe dovuto sostituire con gli arresti domiciliari. Consegue, da quanto precede, una declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto dal SEREA, con esonero da spese. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 2
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