CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 38629/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2022 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e la comparsa conclusionale della parte civile; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udite le conclusioni del difensore della parte civile Rosario [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e depositato comparsa conclusionale e nota spese. udite le conclusioni del difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nell'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Domenico BASSANI, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Napoli, in data 26 maggio 2022, ha confermato la sentenza emessa, in data 11 giugno 2020, dal Tribunale di Noia che lo ha condannato alla pena di anni 4 di reclusione ed euro 10.000,00 di multa in relazione al reato di usura. 2. Il ricorrente lamenta, con il primo motivo di impugnazione, la mancata assunzione di prove decisive. L'esame dei testi Gerardo BASILE, Biagio MANNA, Abramo FIACCO, Annamaria [OSCURATO:PERSONA], Raffaele LUPOLI e Antonio PETRELLA, già ammessi dal primo giudice e successivamente revocati, avrebbe chiarito la reale natura dei rapporti economici intercorsi tra il ricorrente e la persona offesa e l'effettivo importo della somma effettivamente corrisposta dal BASSANI e dei tassi di interesse applicati, dimostrando l'assoluta inattendibilità della persona offesa Rosario [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di appello avrebbe, peraltro, rigettato la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale con motivazione del tutto apparente e priva di puntuale argomentazione. 3. Il ricorrente lamenta, con il secondo motivo di impugnazione, l'omessa valutazione delle dichiarazioni della persona offesa e la carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'attendibilità di tali propalazioni. I giudici di merito, con motivazione apparente, avrebbero dato per scontato l'ammontare della somma prestata all'[OSCURATO:PERSONA] senza indicare gli elementi da cui è stata desunta tale affermazione. A differenza di quanto erroneamente affermato dalla Corte di merito, le dichiarazioni della persona offesa sarebbero prive di riscontri esterni in quanto i testimoni [OSCURATO:PERSONA] BARBERA, Paolo [OSCURATO:PERSONA] e Ugo BARBERA, tutti legati da vincoli di parentela/affinità alla persona offesa, si sarebbero limitati a riferire quanto confidato loro dal denunciante con conseguente «circolarità» del narrato. La Corte territoriale non avrebbe tenuto conto della discrasia tra il dato economico che emerge dalle conversazioni intercettate (prestito di 15.000,00 euro per lavori di ristrutturazione) e quanto riferito dalla persona offesa; I giudici di appello avrebbero, inoltre, immotivatamente ignorato le dichiarazioni rese dai testi PACILIO e AMMENDOLA che costituirebbero riscontro alle dichiarazioni rese dall'imputato in ordine al reale quantitativo dei prestiti in favore dell'[OSCURATO:PERSONA] e delle ragioni poste a fondamento di tali dazioni. La sostanziale diversità delle somme effettivamente consegnate alla persona offesa, oltre a dimostrarne l'inattendibilità, altererebbero in modo decisivo le modalità di calcolo dei tassi di interesse ritenuti usurari sulla base delle false dichiarazioni dell'[OSCURATO:PERSONA] il quale avrebbe nascosto l'entità dell'effettivo prestito elargito dal ricorrente nel corso degli anni. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono.1. Il primo motivo di impugnazione, con il quale il ricorrente lamenta il mancato accoglimento della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, è manifestamente infondato. La Corte di appello, con motivazione sintetica ma congrua con le risultanze istruttorie, ha illustrato le ragioni della non necessarietà dell'esame dei testi indicati dalla difesa alla luce della chiarezza del quadro probatorio già formatosi e della comprovata attendibilità della persona offesa (vedi pag. 5 della sentenza impugnata). Tale decisione non è sindacabile in sede di legittimità in quanto fondata su motivazione coerente con le risultanze processuali, priva di illogicità manifeste e valutazioni incongrue in ordine alla ricostruzione della vicenda. Ciò posto, va ricordato che, secondo la costante elaborazione della giurisprudenza di legittimità, la rinnovazione nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (vedi Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820; Sez. 3, n. 34626 del 15/07/2022, Grosso, Rv. 283522). In considerazione di tale principio di diritto, in caso di rigetto della richiesta di rinnovazione, la motivazione potrà anche essere implicita e desumibile dalla stessa struttura argomentativa della sentenza di appello, con la quale si evidenzia la sussistenza di elementi sufficienti alla affermazione di responsabilità (vedi Sez. 4, n. 1184 del 03/10/2018, Motta, Rv. 275114 - 01; da ultimo Sez. 2, n. 38146 del 15/07/2022, Pagliaro, non massimata). 2. Il secondo motivo di ricorso è aspecifico ed articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti. 2.1. La Corte di merito, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, ha confutato tutte le doglianze prospettate dalla difesa con l'atto di appello ed indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente, motivazione che non può esser rivalutata, in questa sede, non essendo i giudici di merito incorsi in contraddizioni o illogicità. 2.2. La versione dei fatti offerta dalla persona offesa risulta essere stata valutata dai giudici di merito in maniera logica, congrua e lineare, anche in considerazione della portata dei rimanenti elementi di prova che non hanno evidenziato alcun interesse all'accusa né alcun profilo di contrasto significativo con le dichiarazioni rese dalla vittima (vedi pagine da 10 a 12 della sentenza di primo grado e pagg. da 3 a 5 della sentenza impugnata). L'impostazione della motivazione è rispettosa dell'univoca giurisprudenza di questa Corte secondo cui le dichiarazioni della parte offesa possono essere legittimamente poste da sole a base dell'affermazione di penale responsabilità, previa verifica, della credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca del racconto, con un vaglio dell'attendibilità del dichiarante più penetrante e rigoroso rispetto a quello generico cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone, di talché tale deposizione può essere assunta da sola come fonte di prova se venga sottoposta a detto riscontro di credibilità oggettiva e soggettiva (Sez. 2, n. 41751 del 04/07/2018, Capraro, Rv. 274489-01; Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, 5., Rv. 275312-01). 2.3. Il ricorrente oblitera le argomentazioni dei giudici di merito in ordine alla completezza ed attendibilità delle propalazioni accusatorie della persona offesa, senza confrontarsi adeguatamente con il percorso argomentativo seguito nelle due sentenze in proposito conformi e proponendo una versione alternativa dei fatti non perseguibile in sede di legittimità. Deve essere, in proposito, ribadito che le Sezioni Unite hanno affermato che «la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni» (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214; Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609-01), circostanza, quest'ultima, non ravvisabile nel caso di specie in quanto il percorso argomentativo seguito dalla Corte territoriale non presenta contraddizioni manifeste ed è stato effettuato con argomentazioni coerenti e prive di vizi logico-giuridici. 4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile che, in base alla qualità dell'opera prestata in relazione alla natura e all'entità delle questioni dedotte, vanno liquidate nei termini precisati in dispositivo. Il ricorrente, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere, altresì, condannato al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] che liquida in compl