CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 05193/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO PARZIALE • sul ricorso iscritto al n. 11498/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata presso lo Studio del primo in Roma, Via dei Gracchi n.81; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. in liquidazione, in persona del curatore dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in Roma, Via XX Settembre n.3; - controricorrente - E sul ricorso successivo: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliati presso lo Studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.20; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. in liquidazione, in persona del curatore dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in Roma, Via XX Settembre n.3; - controricorrente - E sul ricorso successivo: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliati presso lo Studio del primo in Roma, via Alessandria n.19; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. in liquidazione, in persona del curatore dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in Roma, Via XX Settembre n.3; - controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 455/2021 della Corte di Appello di Firenze pubblicata il 19/2/21; vista la rinuncia ai ricorsi della ricorrente [OSCURATO:PERSONA] e dei ricorrenti successivi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; vista l'accettazione alla rinuncia di [OSCURATO:PERSONA] PLC da parte dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e del controricorrente [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. in liquidazione; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; P.Q.M. Dichiara estinto il processo fra le parti predette; compensa le spese fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e il Fallimento. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. Roma, 15 febbraio 2023 CCOESUPREMADICA