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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 00158/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05M8ANT) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2024 del TRIBUNALE di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il difensore Vt [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Bologna ha condannato [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di furto aggravato.

2. Avverso la predetta sentenza ricorre per cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, l'imputato, chiedendo l'annullamento della sentenza ed articolando due motivi.

2.1. Con il primo motivo si contesta la mancanza di motivazione in relazione all'accertamento della penale responsabilità dell'imputato e al trattamento sanzionatorio applicato, nonché l'inosservanza delle norme processuali previste a pena di nullità in relazione agli articoli 125, comma 3, e 546, comma 3 del codice di rito.

2.2. Con il secondo motivo si deduce la contraddittorietà ed illogicità della motivazione in relazione all'art. 131-bis cod. pen. 3.

Osserva il Collegio che i motivi di gravame si incentrano su doglianze che attraverso i vizi di motivazione denunciati ineriscono ad una rilettura o reinterpretazione delle emergenze processuali del giudizio di merito direttamente attinenti al merito della regiudicanda.

Si rammenta che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il ricorso per cassazione che contenga tra i motivi anche la censura di cui all'art. 606, comma primo, lett, e) cod. proc. pen. relativa a vizio di motivazione della sentenza impugnata non può essere proposto per saltum e, se proposto, deve essere convertito, rectius riqualificato in appello, ai sensi dell'art. 569, comma terzo, del codice di rito (tra tante, Sez. 6, n. 26350 del 31/05/2007, Rv. 236860).

4. Ne discende che il ricorso in scrutinio, proposto per saltum, dev'essere riqualificato in appello ai sensi dell'art. 569, comma 3, cod. proc. pen, con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Bologna per il giudizio di secondo grado.

P.Q.M.

Qualificata l'impugnazione come appello dispone la trasmissione degli atti alla Corte dì Appello di Bologna.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05M8ANT) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2024 del TRIBUNALE di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il difensore Vt [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Bologna ha condannato [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di furto aggravato. 2. Avverso la predetta sentenza ricorre per cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, l'imputato, chiedendo l'annullamento della sentenza ed articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo si contesta la mancanza di motivazione in relazione all'accertamento della penale responsabilità dell'imputato e al trattamento sanzionatorio applicato, nonché l'inosservanza delle norme processuali previste a pena di nullità in relazione agli articoli 125, comma 3, e 546, comma 3 del codice di rito. 2.2. Con il secondo motivo si deduce la contraddittorietà ed illogicità della motivazione in relazione all'art. 131-bis cod. pen. 3. Osserva il Collegio che i motivi di gravame si incentrano su doglianze che attraverso i vizi di motivazione denunciati ineriscono ad una rilettura o reinterpretazione delle emergenze processuali del giudizio di merito direttamente attinenti al merito della regiudicanda. Si rammenta che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il ricorso per cassazione che contenga tra i motivi anche la censura di cui all'art. 606, comma primo, lett, e) cod. proc. pen. relativa a vizio di motivazione della sentenza impugnata non può essere proposto per saltum e, se proposto, deve essere convertito, rectius riqualificato in appello, ai sensi dell'art. 569, comma terzo, del codice di rito (tra tante, Sez. 6, n. 26350 del 31/05/2007, Rv. 236860). 4. Ne discende che il ricorso in scrutinio, proposto per saltum, dev'essere riqualificato in appello ai sensi dell'art. 569, comma 3, cod. proc. pen, con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Bologna per il giudizio di secondo grado. P.Q.M. Qualificata l'impugnazione come appello dispone la trasmissione degli atti alla Corte dì Appello di Bologna.
Sentenza Cassazione n. 00158/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris