CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 29 aprile 2022
Cassazione n. 32184/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.U.I 04NKU01) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo -e-Q_ 04-ft- C (40)-C-Ala'.3.,t t-JZ Cg-; 1 AklitALe 14-••• • 1314'7Q Ptt [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza resa in data 29 aprile 2021 il Giudice di Pace di Napoli ha affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di trattenimento illegale nel territorio dello Stato (art.10 bis d.lgs. n.286 del 1998), con condanna alla pena di euro 3.500,00 di ammenda. Il fatto risulta constatato in data 12 giugno 2020. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA], deducendo vizio di motivazione sia in riferimento alla descrizione dei presupposti della punibilità che sul diniego della particolare causa di non punibilità per tenuità del fatto. Secondo la difesa la motovazione sarebbe, su entrambi i punti, apparente. 3. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono. 3.1 Quanto al dedotto vizio argomentativo sulla prova dell'illegittima permanenza, va rilevato che la decisione esplicita in modo chiaro l'assenza di titoli legittimanti il /19 soggiorno dell'imputata sul territorio nazionale, né sono state allegate particolari ragioni giustificatrici. 3.2 Quanto alla inapplicabilità della causa di non punibilità di cui all'art.34 d.lgs. n.274 del 2000, la motivazione è alquanto assertiva, ma va rilevato che in sede di conclusioni (come risulta dal verbale in atti) non era stata invocata l'applicazione dell'istituto dalla difesa, né tantomeno allegate ragioni a sostegno. Ciò rende non sussistente il lamentato vizio, posto che l'ampiezza (o meno) delle argomentazioni (su un punto della decisione) è aspetto da rapportarsi alla esistenza di una richiesta specifica, che nel caso in esame non risulta dagli atti. Al rigetto del ricorso segue, ex lege, la condanna della ricorrente al paganmento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali . Così deciso in data 29 aprile 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]