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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 maggio 2026

Cassazione n. 22222/2026

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della Corte d'appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOConsiderato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza in preambolo con laquale la Corte di appello di Napoli ha confermato la sua condanna per il reato di portoillegale di un fucile per uso sportivo;ritenuto che è manifestamente infondato il motivo con il quale si avversa la motivazionein punto di liceità del porto del fucile siccome il ricorrente era in possesso della prescrittalicenza;richiamato, invero, il principio secondo cui «L'autorizzazione del porto di un'arma peruso sportivo non rende legittimo il porto della stessa per finalità diverse da quella consentitadal provvedimento amministrativo, atteso che nel nostro ordinamento il porto di armi è ingenerale vietato ed il rilascio della licenza si atteggia a fatto costitutivo del diritto di portareun'arma fuori dalla propria abitazione, esclusivamente in relazione agli scopi per i quali dettodiritto è riconosciuto» (Sez. 5, n. 28320 del 12/04/2019, Bronzollino, Rv. 276134 – 01);rilevato, quanto al secondo motivo, che – diversamente da quanto dedotto dalricorrente – il Giudice di appello ha espresso, sia pur sinteticamente ma in modo adeguato,le ragioni del diniego della causa di esclusione della punibilità, valorizzando le modalità dellacondotta (commessa in ora notturna, con dotazione di torce tattiche e richiamo per cinghiali);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguentecondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpaconnessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma infavore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questionidedotte, in euro tremila.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
della Corte d'appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOConsiderato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza in preambolo con laquale la Corte di appello di Napoli ha confermato la sua condanna per il reato di portoillegale di un fucile per uso sportivo;ritenuto che è manifestamente infondato il motivo con il quale si avversa la motivazionein punto di liceità del porto del fucile siccome il ricorrente era in possesso della prescrittalicenza;richiamato, invero, il principio secondo cui «L'autorizzazione del porto di un'arma peruso sportivo non rende legittimo il porto della stessa per finalità diverse da quella consentitadal provvedimento amministrativo, atteso che nel nostro ordinamento il porto di armi è ingenerale vietato ed il rilascio della licenza si atteggia a fatto costitutivo del diritto di portareun'arma fuori dalla propria abitazione, esclusivamente in relazione agli scopi per i quali dettodiritto è riconosciuto» (Sez. 5, n. 28320 del 12/04/2019, Bronzollino, Rv. 276134 – 01);rilevato, quanto al secondo motivo, che – diversamente da quanto dedotto dalricorrente – il Giudice di appello ha espresso, sia pur sinteticamente ma in modo adeguato,le ragioni del diniego della causa di esclusione della punibilità, valorizzando le modalità dellacondotta (commessa in ora notturna, con dotazione di torce tattiche e richiamo per cinghiali);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguentecondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpaconnessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma infavore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questionidedotte, in euro tremila. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 22222/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris