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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 5 maggio 2021

Cassazione n. 28617/2021

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la seguente ORDINAAZA sul ricorso 25082-2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA], in persona del :U3 Presidente e legale 2021 rappresentante pro tempore, in proprio e quale 1643 mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dadi avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALO_SIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - resistenti con mandato - avverso la sentenza n. 3097/2014 della CORTE D'APPELLO di BARI, deposit2ta il 20/01/2015 R.G.N. 1857/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 20.1.2015, la Corte d'appello di Bari, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso la cartella esattoriale con cui le era stato ingiunto di pagare all'INPS sgravi indebitamente conguagliati per contratti di formazione e lavoro illegittimamente stipulati con propri dipendenti; che avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura; che l'INPS ha depositato delega in calce al ricorso notificatogli; [OSCURATO:PERSONA] che, con l'unico motivo di censura, la ricorrente denuncia violazione degli artt. 345 e 437 c.p.c per avere la Corte di merito ritenuto l'ammissibilità dell'eccezione dell'Istituto relativa all'avvenuto superamento del limite d'età dei nuovi assunti per la stipulazione dei contratti di formazione e lavoro, ancorché tale profilo d'illegittimità dei contratti non fosse stato contestato né nel verbale di accertamento né nel corso del giudizio di primo grado; che, al riguardo, è consolidato il principio di diritto secondo cui le eccezioni consistono nell'allegazione o rilevazione di fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto dedotto in giudizio, che concernono nuovi fatti o temi di indagine non compresi fra quelli indicati dall'attore e non risultanti dagli atti di causa, mentre le mere difese si limitano a negare la sussistenza dei fatti costitutivi della pretesa avversaria (così da ult.

Cass. n. 8525 del 2020);che del pari consolidato è il principio secondo cui il divieto di cui agli artt. 345 e 437 c.p.c. concerne le sole eccezioni in senso stretto, ossia quelle riservate alla parte per espressa previsione di legge o perché corrispondenti alla titolarità di un'azione costitutiva (così, fra le più recenti, Cass. n. 17643 del 2020), mentre tanto le eccezioni in senso lato quanto a fortiori le mere difese sono sottratte all'anzidetto divieto e sono sempre rilevabili anche d'ufficio, sempre che riguardino fatti principali o secondari emergenti dagli atti, dai documenti o dalle altre prove ritualmente acquisite al processo, ancorché non abbiano formato oggetto di espressa e tempestiva attività assertiva (Cass. nn. 25434 del 2019, 8525 del 2020, già cit.); che altrettanto consolidato è il principio secondo cui, in tema di sgravi contributivi, anche laddove detti benefici trovino fondamento nell'avvenuta conclusione di contratti di formazione e lavoro, grava sull'impresa che vanti il relativo diritto l'onere di provare la sussistenza dei necessari requisiti in relazione alla fattispecie normativa di volta in volta invocata (così Cass. nn. 21898 del 2010, 6671 del 2012, 1157 del 2018); che, pertanto, assumendo il datore di lavoro la qualità di attore in senso sostanziale del processo per opposizione a cartella esattoriale concernente il recupero di sgravi illegittimamente fruiti, non violano il divieto di proporre nuove eccezioni in appello le argomentazioni con le quali, essendo risultato soccombente in primo grado, l'INPS neghi la sussistenza dei fatti costitutivi del diritto agli sgravi medesimi, trattandosi di mere difese non soggette ad alcuna preclusione processuale;che il ricorso, pertanto, va rigettato, nulla statuendosi sulle spese di lite per non avere l'INPS svolto alcuna apprezzabile attività difensiva al di là del deposito della procura in calce al ricorso notificatogli; che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso; P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

IL P SIDENTE R ana Mancino jht_e4,11, /

11. CANCELL

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINAAZA sul ricorso 25082-2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA], in persona del :U3 Presidente e legale 2021 rappresentante pro tempore, in proprio e quale 1643 mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dadi avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALO_SIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - resistenti con mandato - avverso la sentenza n. 3097/2014 della CORTE D'APPELLO di BARI, deposit2ta il 20/01/2015 R.G.N. 1857/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 20.1.2015, la Corte d'appello di Bari, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso la cartella esattoriale con cui le era stato ingiunto di pagare all'INPS sgravi indebitamente conguagliati per contratti di formazione e lavoro illegittimamente stipulati con propri dipendenti; che avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura; che l'INPS ha depositato delega in calce al ricorso notificatogli; [OSCURATO:PERSONA] che, con l'unico motivo di censura, la ricorrente denuncia violazione degli artt. 345 e 437 c.p.c per avere la Corte di merito ritenuto l'ammissibilità dell'eccezione dell'Istituto relativa all'avvenuto superamento del limite d'età dei nuovi assunti per la stipulazione dei contratti di formazione e lavoro, ancorché tale profilo d'illegittimità dei contratti non fosse stato contestato né nel verbale di accertamento né nel corso del giudizio di primo grado; che, al riguardo, è consolidato il principio di diritto secondo cui le eccezioni consistono nell'allegazione o rilevazione di fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto dedotto in giudizio, che concernono nuovi fatti o temi di indagine non compresi fra quelli indicati dall'attore e non risultanti dagli atti di causa, mentre le mere difese si limitano a negare la sussistenza dei fatti costitutivi della pretesa avversaria (così da ult. Cass. n. 8525 del 2020);che del pari consolidato è il principio secondo cui il divieto di cui agli artt. 345 e 437 c.p.c. concerne le sole eccezioni in senso stretto, ossia quelle riservate alla parte per espressa previsione di legge o perché corrispondenti alla titolarità di un'azione costitutiva (così, fra le più recenti, Cass. n. 17643 del 2020), mentre tanto le eccezioni in senso lato quanto a fortiori le mere difese sono sottratte all'anzidetto divieto e sono sempre rilevabili anche d'ufficio, sempre che riguardino fatti principali o secondari emergenti dagli atti, dai documenti o dalle altre prove ritualmente acquisite al processo, ancorché non abbiano formato oggetto di espressa e tempestiva attività assertiva (Cass. nn. 25434 del 2019, 8525 del 2020, già cit.); che altrettanto consolidato è il principio secondo cui, in tema di sgravi contributivi, anche laddove detti benefici trovino fondamento nell'avvenuta conclusione di contratti di formazione e lavoro, grava sull'impresa che vanti il relativo diritto l'onere di provare la sussistenza dei necessari requisiti in relazione alla fattispecie normativa di volta in volta invocata (così Cass. nn. 21898 del 2010, 6671 del 2012, 1157 del 2018); che, pertanto, assumendo il datore di lavoro la qualità di attore in senso sostanziale del processo per opposizione a cartella esattoriale concernente il recupero di sgravi illegittimamente fruiti, non violano il divieto di proporre nuove eccezioni in appello le argomentazioni con le quali, essendo risultato soccombente in primo grado, l'INPS neghi la sussistenza dei fatti costitutivi del diritto agli sgravi medesimi, trattandosi di mere difese non soggette ad alcuna preclusione processuale;che il ricorso, pertanto, va rigettato, nulla statuendosi sulle spese di lite per non avere l'INPS svolto alcuna apprezzabile attività difensiva al di là del deposito della procura in calce al ricorso notificatogli; che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso; P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. IL P SIDENTE R ana Mancino jht_e4,11, / 11. CANCELL
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