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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 12849/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; osservato che l'unico motivo di doglianza, con cui la difesa contesta la violazione di legge in punto di omessa riqualificazione del fatto nel reato di cui all'art. 494 cod. pen. (sostituzione di persona) non è stato dedotto con l'atto di appello e d è comunque nnanifestamento infondato atteso che dalla ricostruzione dei fatti come riportata nel provvedimento impugnato il comportamento illecito è consistito nell'avere presentato richiesta di reddito di cittadinanza tacendo la pregressa condanna per il reato di cui all'art. 416 bis, sicchè esso non rientra nella categoria delle condotte di sostituzione di persona: ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q P.Q.M7.7 APRI2026 It Fur72: ,7 $

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; osservato che l'unico motivo di doglianza, con cui la difesa contesta la violazione di legge in punto di omessa riqualificazione del fatto nel reato di cui all'art. 494 cod. pen. (sostituzione di persona) non è stato dedotto con l'atto di appello e d è comunque nnanifestamento infondato atteso che dalla ricostruzione dei fatti come riportata nel provvedimento impugnato il comportamento illecito è consistito nell'avere presentato richiesta di reddito di cittadinanza tacendo la pregressa condanna per il reato di cui all'art. 416 bis, sicchè esso non rientra nella categoria delle condotte di sostituzione di persona: ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q P.Q.M7.7 APRI2026 It Fur72: ,7 $
Sentenza Cassazione n. 12849/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris