CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 23465/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n° 28857del ruolo generale dell'anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con il patrocinio dell' Avvocatura Generale dello Stato [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], [OSCURATO:TELEFONO] e PEC [OSCURATO:EMAIL], presso i cui uffici domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12. Ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] dr. Ing. Carlo (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 29 novembre 1946, con studio in [OSCURATO:PERSONA], n. 61, P.I. 05618620586, iscritto all'Albo degli Ingegneri di Roma e Provincia al numero A9395, rappresentato e difeso - giusta procura estesa in calce al controricorso - dall ' Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 65R28 L117M; pec [OSCURATO:EMAIL]); dal Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 74C28 L219N; pec carlocica- [OSCURATO:EMAIL]) e dal Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 75H25 H501V; pec alessandroriccioni1@ordineav- vocatiroma.org). Controricorrentee Ricorrente incidentale Regione Lazio, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del presidente pro tempore della [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata al controricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 69S55 F839D e presso la medesima elettivamente domici- liata in Roma, negli Uffici dell'Avvocatura dell'Ente in [OSCURATO:PERSONA]- nio Colonna n. 27, la quale dichiara di voler ricevere le comunica- zioni presso il numero di [OSCURATO:TELEFONO], p.e.c.: tiziana.cio- [OSCURATO:EMAIL]. Controricorrente avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n° 5366 deposi- tata il 20 luglio 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 giugno 2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.-[OSCURATO:PERSONA] – premesso di essere stato inca- ricato dalla Regione Lazio di eseguire la progettazione preliminare e definitiva dei lavori relativi alla "[OSCURATO:PERSONA]" 1° stralcio - Parti A e B (collegamento stradale Autostrada A1 - S.S. Salaria, compreso il nuovo casello di Castelnuovo di Porto), nonché di svol- gere ulteriori attività suppletive, consistenti nell'assistenza per l'ac- quisizione di pareri, nello studio geologico e idraulico e nell'indagine vegetazionale, e di non aver ricevuto il compenso professionale, pari ad euro 2.368.078,70 –tutto ciò premesso, conveniva davanti al Tribunale di Roma la Regione e l'Anas, chiedendo in via principa- le l'accertamento dell'esistenza di un contratto tra attore e Regione e la condanna di quest'ultima al pagamento del compenso per l'o- pera svolta e, in subordine, la condanna di entrambi i convenuti al pagamento della medesima cifra a titolo di ingiustificato arricchi- mento ai sensi dell'art. 2041 cod. civ. 2.-Il Tribunale, espletata c.t.u., rigettava la domanda princi- pale e, ritenuta la fondatezza di quella subordinata, condannava i due convenuti in solido a pagare al professionista la somma di euro 1.183.084,00, oltre agli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza. 3.-La Corte d'appello della stessa città, adita da Regione ed Anas con separati appelli poi riuniti, nel contradditorio di tutte le parti, accoglieva quello della Regione e rigettava quello dell'Anas, nonché quello incidentale formulato dal professionista. Quanto all'impugnazione principale della Regione, osservava la Corte che, laddove il funzionario pubblico abbia assunto col suo comportamento obbligazioni verso i terzi, poteva essere citato, per legge, direttamente in giudizio dal creditore, con la conseguenza che, avendo quest'ultimo un'azione a sua disposizione, l'azione di arricchimento formulata dallo [OSCURATO:PERSONA] contro la Regione Lazio era preclusa dall'art. 2042 cod. civ. Ne derivava, dunque, “il difetto di legittimazione passiva della Regione”. Quanto, invece, all'appello di Anas, riteneva la Corte che quest'ultima avesse tratto utilità dall ' opera professionale dell ' atto- re, in quanto il progetto da questi redatto era stato approvato dal Consiglio di amministrazione dell'ente con delibera n° 65 dell'8 maggio 2003 e, dopo le modifiche ed integrazioni apportate su in- dicazione degli Enti locali, con delibera n° 22 del 3 marzo 2004 era stato assunto anche il relativo impegno di spesa. Era, inoltre, inammissibile l'appello di Anas in punto di quan- tificazione dell'indennizzo, in quanto la contestazione sul punto sa- rebbe stata “effettuata in modo del tutto generico”. L'ulteriore motivo di appello dell'Anas concernente gli interes- si era inammissibile “per difetto di censura specifica” e, sotto altro aspetto, era infondato, in quanto la decisione del Tribunale era con- forme al principio affermato dalla Corte di Cassazione con la sen- tenza n° 1880/2013, secondo la quale l'indennizzo ha natura di credito di valore e va liquidato alla stregua dei valori monetari cor- rispondenti al momento della relativa pronuncia ed il giudice deve tenere conto della svalutazione monetaria sopravvenuta fino alla decisione. Infine, secondo la Corte anche l'appello incidentale del pro- fessionista era infondato, tenuto conto di Cass. 14670/2019 e di Cass. 12702/2019, e del fatto che l'impugnazione si incentrava sull'attività svolta dal professionista, ma non sulla diminuzione pa- trimoniale da lui subita. 4.- Ricorre per cassazione Anas, affidando il gravame a cin- que motivi, illustrati da memoria. Resiste lo [OSCURATO:PERSONA], che conclude per l'inammissibilità o per il rigetto dell'impugnazione principale e propone ricorso incidentale in base a tre mezzi. Resiste la Regione Lazio, che ha depositato controricorso solo in risposta al ricorso principale, concludendo per il suo rigetto. La causa è stata assegnata per la trattazione in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-biscod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 5.- Col primo motivo di ricorso principale Anas, sulla base dell'art. 360 n° 4 cod. proc. civ., censura la sentenza gravata “per- ché affetta da nullità per violazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. per la assoluta inesistenza della motivazione”. Lamenta, in particolare, che la Corte d'appello non avrebbe dato contezza dei motivi della decisione; non avrebbe statuito sulla mancanza di residualità dell'azione di ingiustificato arricchimento, omettendo di esaminare una serie di argomentazioni formulate da Anas nella citazione di secondo grado; si sarebbe riportata alla mo- tivazione del Tribunale, senza dare conto dei motivi di impugnazio- ne; il motivo di appello sulla quantificazione dell'indennizzo e sugli interessi era stato dichiarato inammissibile per genericità senza motivazione, nonostante gli specifici rilievi mossi in punto di inap- plicabilità della tariffa professionale e sulla decorrenza dei predetti accessori. Col secondo, sempre sulla scorta dell'art. 360 n° 4 del codi- ce di rito, deduce la nullità della sentenza “per violazione degli artt.132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. sotto il profilo della motivazione il- logica e contraddittoria e quindi incomprensibile”. La Corte ha predicato la mancanza di sussidiarietà della do- manda di arricchimento nei confronti della Regione, facendone con- traddittoriamente discendere la carenza di legittimazione passiva di quest'ultima, ma non di Anas. Col terzo mezzo – intitolato “ La sentenza del giudice d ' ap- pello merita, inoltre, di essere cassata ai sensi dell'art. 360 c. 1 n.3 c.p.c. con riferimento agli artt. 2041 e 2042 cod. civ. per l'aspet- to della residualità” – il ricorrente deduce, ancora, la contradditto- rietà della motivazione, in base alla quale la sussidiarietà dell' azio- ne è stata esclusa nei confronti della Regione, ma non dell'Anas. Col quarto, formulato ai sensi dell'art. 360 n° 3 cod. proc. civ., lamenta “violazione e falsa applicazione degli artt. 2041 e 2042 c.c. con riferimento alla diversità del soggetto arricchito”. [OSCURATO:PERSONA] aveva dedotto di non aver mai avuto rap- porto con l'ingegner [OSCURATO:PERSONA] e che il “reale mandante dell'incarico professionale” era la Regione, avendo Anas svolto solo la funzione tecnica di stazione appaltante, tanto che l'approvazione del proget- to da parte di Anas sarebbe consistita in una mera “fase endopro- cedimentale”: da qui l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha accertato un vantaggio a suo favore. Col quinto il ricorrente deduce “ Violazione artt. 2041, 2042 Cod. Civ., art. 360 n. 3 c.p.c., per l'aspetto della quantificazione dell'indennizzo e degli interessi”. La Corte avrebbe errato nel liquidare gli interessi sulla base della tariffa professionale, dovendosi invece liquidare l'indennizzo exart. 2041 cod. civ. nei limiti della diminuzione patrimoniale subi- ta dal professionista. 6.-Prima di scrutinare i motivi di ricorso principale, conviene riassumere anche quelli di ricorso incidentale. Col primo motivo di ricorso incidentale (“ Erroneità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 345 c.p.c. con riferimento all'art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c.”) l'ingegner [OSCURATO:PERSONA] deduce che la Corte d'appello avrebbe accertato la carenza di legittimazione passiva della Regione nonostante quest'ultima non avesse mai sollevato tale eccezione nel giudizio di primo grado. Col secondo deduce, ai sensi dell ' art. 360 n° 3, cod. proc. civ., violazione degli artt. 115, 116 e 345 dello stesso codice. La Regione in ambedue i gradi non avrebbe mai contestato né l'avvenuta esecuzione della prestazione professionale, né l'utilità della medesima prestazione e l'utilizzo dei progetti, né i presuppo- sti per il riconoscimento di un risarcimento a titolo di indebito arric- chimento. Infine, non avrebbe nemmeno mai contestato le risultanze della consulenza tecnica. Col terzo, sempre in base all'art. 360 n° 3, cod. proc. civ., deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 191, quarto comma, del d.lgs. n° 267/2000, e dell'art. 2041 cod. civ. Il giudice di secondo grado ha ritenuto che fosse esperibile l'azione diretta contro il funzionario responsabile del debito fuori bi- lancio, donde, a dire della stessa Corte, la mancanza di sussidiarie- tà dell'azione di arricchimento verso la Regione Lazio, ma senza considerare che l'art. 191, quarto comma, del d.lgs. n° 267/2000 è applicabile solo agli “enti locali” come definiti nell'art. 2 dello stesso TU, tra i quali non sono comprese né le Regioni, né l'Anas. 7.-Così riassunti i vari motivi di ricorso, va immediatamente sgomberato il campo dal primo motivo di ricorso incidentale, che è inammissibile per difetto di autosufficienza. Invero, il ricorrente avrebbe dovuto trascrivere gli atti pro- cessuali dei gradi precedenti (art. 366 n° 4 e 6 cod. proc. civ.), in modo da mettere la Corte di cassazione nella condizione di accerta- re quali fossero le difese della Regione nel primo grado di giudizio e di verificare che effettivamente l'Ente territoriale non ebbe a conte- stare la propria legittimazione passiva: tale carenza rende il mezzo inammissibile. Peraltro, deve anche osservarsi che, stando al controricorso della Regione (pagina 3), essa aveva chiesto alla Corte d'appello di accertare e dichiarare la propria carenza di legittimazione passiva, sicché il mezzo – almeno secondo le allegazioni difensive dell ' Ente territoriale – appare inammissibile anche perché parte da un pre- supposto non vero. In ogni caso, la questione riguardava la titolarità del rapporto controverso ed era, pertanto, rilevabile d'ufficio, con la conseguen- za che l'eccezione poteva essere proposta anche in secondo grado. 8.-Per ciò che concerne gli altri due motivi, occorre premet- tere che la Corte, come già esposto nella precedente parte narrati- va, ha dichiarato la carenza di legittimazione passiva della Regione, e tale snodo logico non è stato impugnato dal ricorrente incidenta- le, se non sotto il limitato profilo indicato nel primo mezzo, ossia per l'impossibilità di rilievo d'ufficio della carenza di legittimazione passiva. Ne deriva che l'inammissibilità o, comunque, l'infondatezza della censura mossa con la prima doglianza incidentale determina il passaggio in giudicato della carenza di legittimazione passiva della Regione, con la conseguenza che i rimanenti due mezzi di impu- gnazione incidentale sono assorbiti. 9.- Passando ora all ' esame dei motivi di ricorso principale, osserva il Collegio che il quarto di essi è fondato e determina l'as- sorbimento dei restanti, che pongono questioni da riesaminare, se del caso, in sede di rinvio. Giova premettere che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (per tutte: Cass., Sez. Un., 3 novembre 2016, n° 22232), si è in presenza di una motivazione apparente allorché es- sa, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudi- ziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, per- ché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far cono- scere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice. Sostanzialmente omogenea alla motivazione apparente è poi quella perplessa e incomprensibile: in entrambi i casi, invero - e purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescin- dere dal confronto con le risultanze processuali - l ' anomalia moti- vazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente ri- levante, integra un error in procedendo e, in quanto tale, comporta la nullità della sentenza impugnata per cassazione. Ora, la sentenza impugnata, pur dotata in apparenza di una motivazione grafica, non lascia comprendere il percorso logico se- guito dalla Corte territoriale per predicare l'obbligazione di inden- nizzo in capo ad Anas, soprattutto dopo che quest'ultimo aveva svolto nell'atto d'appello specifici e pertinenti rilievi in ordine alla collaborazione con la Regione per l'esecuzione dell'opera pubblica (sebbene trascritti nel quarto motivo, pagine 14-15), tendenti ad escludere la sussistenza di un suo arricchimento. Al riguardo, va infatti rammentato che, nell'ipotesi di collabo- razione tra Enti nell'esecuzione di opere pubbliche, la stipulazione di contratti di appalto con i terzi non si traduce sempre nell'assun- zione della veste di committente da parte della stazione appaltante, che può, invece, essere chiamata ad operare quale ente prescelto per la realizzazione dell'intervento programmato, e dunque in qua- lità di nudus minister dell ' ente competente, privo di poteri esterni idonei a consentirne l'individuazione quale controparte sostanziale dell'appaltatore (sul che si veda Cass., sez. I, 16 gennaio 2025, n° 1131, con menzione di altri precedenti). Non è chi non veda come tale modalità di svolgimento della collaborazione predetta possa avere rilievo anche in tema di ingiu- stificato arricchimento: ne deriva che le censure di Anas erano de- cisive. A fronte di tali puntuali critiche, la Corte territoriale ha esor- dito predicando l'infondatezza dell'appello di Anas ed ha poi spiega- to tale conclusione richiamando laconicamente alcune righe della motivazione del primo giudice, nelle quali si afferma che Anas avrebbe tratto utilità dal progetto dell'ingegner [OSCURATO:PERSONA] per averlo approvato con due delibere del Consiglio di amministrazione: il tut- to senza esporre in cosa sia consistita tale utilità e, soprattutto, perché essa fosse da ascrivere a tale Ente, nonostante il rapporto di collaborazione (dedotto da Anas) di cui sopra si è detto. Ancora più apodittiche, poi, sono le declaratorie di inammis- sibilità delle censure di Anas in ordine alla quantificazione dell'in- dennizzo ed alla misura ed entità degli interessi, sol che si consideri che qui la motivazione è consistita nella mera trascrizione di due massime di questa Suprema Corte, senza alcuna esposizione dei fatti di causa e del perché tali massime fossero invocabili nel caso deciso. 10.-Alla cassazione della sentenza segue la rimessione della causa alla Corte d'appello di Roma, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio. Va, nondimeno, dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 - quater , del decreto del P residente della Repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente incidentale, ove dovuto. P.Q.M la Corte accoglie il quarto motivo di ricorso principale e dichiara as- sorbiti i rimanenti. Respinge il ricorso incidentale. Cassa la senten- za impugnata e rinvia alla Corte d'appello di