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Corte di giustizia UEsentenzaSezione IDecisione del 11 dicembre 2019

Corte di giustizia UE/2019

ECLI:EU:C:2019:1081
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62019CO0483_INF

Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) dell’11 dicembre 2019 – Ville de Verviers (causa C‑483/19) ( 1 ) «Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Politica sociale – Direttiva 1999/70/CE – Accordo-quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Clausola 2 – Ambito di applicazione dell’accordo quadro – Possibilità per gli Stati membri di escludere i rapporti di formazione professionale iniziale e di apprendistato e contratti o rapporti di lavoro definiti nel quadro di un programma specifico di formazione, inserimento e riqualificazione professionale pubblico o che usufruisca di contributi – Conseguenze»

1. Questioni pregiudiziali – Risposta chiaramente desumibile dalla giurisprudenza – Applicazione dell’articolo 99 del regolamento di procedura (Art. 267 TFUE; regolamento di procedura della Corte, art. 99) (v. punti 18, 19)

2. Politica sociale – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Direttiva 1999/70 – Ambito di applicazione – Contratto o rapporto di lavoro disciplinati dalla normativa o dalle prassi nazionali – Normativa nazionale che esclude una determinata categoria di contratti dall’ambito di applicazione della direttiva – Ammissibilità – Presupposto – Obbligo di adottare misure nazionali idonee a garantire ai lavoratori rientranti in tale categoria di contratti il rispetto degli obiettivi perseguiti dall’accordo-quadro – Insussistenza [Direttiva del Consiglio 1999/70, allegato, clausola 2, punti 1 e 2, lettera b)] (v. punti 21‑26, 29 e dispositivo) [OSCURATO:PERSONA] clausola 2, punto 2, lettera b), dell’accordo-quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che non osta a che un legislatore nazionale che, conformemente alla facoltà riconosciutagli da tale disposizione, abbia escluso dall’ambito di applicazione della legislazione nazionale che recepisce la direttiva 1999/70 e l’accordo quadro una determinata categoria di contratti, sia dispensato dall’adottare misure nazionali idonee a garantire ai lavoratori rientranti in tale categoria di contratti il rispetto degli obiettivi perseguiti dall’accordo quadro. ( 1 ) GU C 288 del 26.8.2019 .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019CO0483_INF Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) dell’11 dicembre 2019 – Ville de Verviers (causa C‑483/19) ( 1 ) «Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Politica sociale – Direttiva 1999/70/CE – Accordo-quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Clausola 2 – Ambito di applicazione dell’accordo quadro – Possibilità per gli Stati membri di escludere i rapporti di formazione professionale iniziale e di apprendistato e contratti o rapporti di lavoro definiti nel quadro di un programma specifico di formazione, inserimento e riqualificazione professionale pubblico o che usufruisca di contributi – Conseguenze» 1. Questioni pregiudiziali – Risposta chiaramente desumibile dalla giurisprudenza – Applicazione dell’articolo 99 del regolamento di procedura (Art. 267 TFUE; regolamento di procedura della Corte, art. 99) (v. punti 18, 19) 2. Politica sociale – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Direttiva 1999/70 – Ambito di applicazione – Contratto o rapporto di lavoro disciplinati dalla normativa o dalle prassi nazionali – Normativa nazionale che esclude una determinata categoria di contratti dall’ambito di applicazione della direttiva – Ammissibilità – Presupposto – Obbligo di adottare misure nazionali idonee a garantire ai lavoratori rientranti in tale categoria di contratti il rispetto degli obiettivi perseguiti dall’accordo-quadro – Insussistenza [Direttiva del Consiglio 1999/70, allegato, clausola 2, punti 1 e 2, lettera b)] (v. punti 21‑26, 29 e dispositivo) [OSCURATO:PERSONA] clausola 2, punto 2, lettera b), dell’accordo-quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che non osta a che un legislatore nazionale che, conformemente alla facoltà riconosciutagli da tale disposizione, abbia escluso dall’ambito di applicazione della legislazione nazionale che recepisce la direttiva 1999/70 e l’accordo quadro una determinata categoria di contratti, sia dispensato dall’adottare misure nazionali idonee a garantire ai lavoratori rientranti in tale categoria di contratti il rispetto degli obiettivi perseguiti dall’accordo quadro. ( 1 ) GU C 288 del 26.8.2019 .
Sentenza Corte di giustizia UE/2019 — Fons Iuris — Fons Iuris