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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 novembre 2022

Cassazione n. 00740/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/11/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; ietto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito con riguardo alla mancata phcaz:orie della causa di non punibilità di cui all'ad 131p (coerentememte argomentata ndo rilievo essenziale ai disvalore della condotta valorizzando essenzialmente l'intensità del relativo elemento soggettivo); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. n.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 4 novembre 2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/11/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; ietto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito con riguardo alla mancata phcaz:orie della causa di non punibilità di cui all'ad 131p (coerentememte argomentata ndo rilievo essenziale ai disvalore della condotta valorizzando essenzialmente l'intensità del relativo elemento soggettivo); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. n. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 novembre 2022.
Sentenza Cassazione n. 00740/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris