CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 13 gennaio 2022
Cassazione n. 23262/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/2019 ORDINANZA sul ricorso 21721/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di Assistenza per il personale della [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che lo rappresenta e difende -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via G. Puccini n. 10, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - il/r/ A// . CA t. O 1-4 1/R i /ì' s avverso la sentenza n. 2080/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 10/5/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/1/2022 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'Appello di Milano, in accoglimento del gravame interposto dal sig. [OSCURATO:PERSONA] e in conseguente riforma della pronunzia Trib. Pavia n. 618/2017, ha rigettato la domanda nei suoi confronti originariamente proposta dal Fondo di assistenza per il personale della [OSCURATO:PERSONA] di declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c. dell'atto con il quale il Sig. [OSCURATO:PERSONA] ( padre della fidanzata e gestore «del servizio bar presso la Questura di Pavia dal novembre 2004 al settembre 2008» condannato warkraiggoilo in solido con il Fondo al «pagamento a favore della dipendente del bar, sig.ra [OSCURATO:PERSONA], dell'importo di euro 27.127,78, a titolo di differenze retributive e di euro 4.523,48 a titolo di tfr, oltre interessi e rivalutazione» ) ha al medesimo venduto «alcuni immobili di sua proprietà». Avverso la suindicata pronunzia della corte di merita Fondo di assistenza per il personale della [OSCURATO:PERSONA] propone ora ricorso per cassazione, affidato a 4 motivi. Resiste con controricorso il Galmozzi. L'altro intimato non ha svolto attività difensiva. [OSCURATO:PERSONA] Con il 1° motivo il ricorrente denunzia violazione degli artt. 112, 336 c.p.c., 2909 c.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 4, c:.p.c.; nonché nullità della sentenza per «motivazione apparente», in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 4, c.p.c. Con il 2° motivo denunzia «violazione e/o falsa applicazione» degli artt. 336 c.p.c., 2909 c.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 4, c.p.c.; nonché «in via gradata» dell'art. 345 c.p.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c. Si duole che la corte di merito abbia «omesso totalmente di motivare» circa l'«esistenza di un giudicato inter partes in ordine all'esistenza in capo al Fondo di essere manlevato dal [OSCURATO:PERSONA]». Lamenta che la corte di merito ha erroneamente ritenuto essere «venuto meno il diritto di manleva ( e cioè il diritto di credito legittimante l'azione revocatoria ) portato dalla sentenza di primo grado e quindi il diritto di credito del Fondo e quindi la legittimazione a spiegare azione revocatoria, quando invece in parte qua la sentenza di primo grado sul punto non è stata impugnata». Con il 3° motivo denunzia «violazione e/o falsa applicazione» degli artt. 336 c.p.c., 1203, 2909 c.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c. Con il 4° motivo denunzia «omesso esame» di fatto decisivo per il giudizio, in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 5, c.p.c. Si duole essersi dalla corte di merito erroneamente «ritenuto che essendo venuta meno l'obbligazione principale nei confronti della Poggi sia venuta meno anche la rivalsa nei confronti [del] [OSCURATO:PERSONA] e quindi esso non sia titolare di alcun diritto di credito nei confronti del predetto [OSCURATO:PERSONA]». Lamenta non essersi considerato che «anche a voler [ ritenere ] caducata la statuizione di manleva di cui alla originaria sentenza del Tribunale di Pavia», «al Fondo l'ordinamento ... attribuisce comunque due distinti diritti di credito: 1) nei confronti della Poggi per la ripetizione di quanto versato senza titolo ex art. 2033 c.c.; 2) nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] per ottenere da costui quanto pagato in sua vece alla Poggi ex art. 1203 c.c.». I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono in parte inammissibili e in parte infondati. E' rimasto nel giudizio di merito accertato che l'odierno controricorrente si è reso acquirente ( con atto di compravendita trascritto il 18/12/2009 ) dal [OSCURATO:PERSONA] ( padre della fidanzata e gestore «del servizio bar presso la Questura di Pavia dal novembre 2004 al settembre 2008» ) della «metà di un immobile» e di «terreni agricoli siti nel Comune di Sannazzaro de' Burgondi» in pendenza di giudizio contro quest'ultimo intentato dalla Poggi per il pagamento di differenze retributive e tfr, sicché il Fondo ( che nel giudizio di lavoro di 10 grado era stato condannato al pagamento -in solido con il [OSCURATO:PERSONA]- di somma a tale titolo e, all'esito di «precetto notificato dalla Poggi, sebbene contro la sentenza del Tribunale di Pavia fosse pendente appello», aveva «provveduto al pagamento di euro 40.575,62» a favore della medesima ) ha nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] e del Galmozzi promosso azione revocatoria ex art. 2901 c.c. avente ad oggetto i suindicati immobili. E' altresì emerso che -come nell'impugnata sentenza dato atto- in sede di gravame il giudice del lavoro d'appello ha successivamente rigettato la domanda originaria della Poggi nei confronti del Fondo odierno ricorrente. Nell'odiernamente impugnata sentenza la corte di merito dà espressamente atto che la «domanda di inefficacia dell'atto dispositivo ... si basava sul diritto di credito vantato dal Fondo a seguito dell'avvenuto pagamento a favore della Poggi dell'importo liquidato dal ... Tribunale di Pavia a costei in via solidale con il [OSCURATO:PERSONA] ed alla conseguente condanna di [OSCURATO:PERSONA] a manlevare il Fondo per quanto avesse pagato alla suddetta Poggi in forza della sentenza medesima». Nella sentenza di 1° grado il giudice di prime cure ha affermato che: a) non avendo «il [OSCURATO:PERSONA] ... appellato la sentenza» del Tribunale di Pavia, «nei suoi confronti è passata in giudicato non solo la condanna in favore della Poggi ma anche, e soprattutto, la condanna in favore dello stesso "a rifondere al Fondo convenuto le somme da questo erogate alla ricorrente in relazione al punto a) del dispositivo"»; b) «in forza dell'esecutività ex lege della sentenza di primo grado, il Fondo aveva già provveduto al pagamento dell'importo alla lavoratrice, così maturando, in quel preciso momento, il diritto alla rivalsa nei confronti del condebitore solidale [OSCURATO:PERSONA]»; c) «nel momento in cui la sentenza d'appello ha parzialmente riformato quella di primo grado, il Fondo ha maturato "anche" il diritto a ripetere quanto pagato nei confronti della stessa Poggi», senza che peraltro tale «diritto di ripetizione ( fondato sulle norme in materia di indebito )» abbia tuttavia «sostituito quello di rivalsa (statuito dalla sentenza di primo grado con forza di giudicato)», essendosi meramente «affiancato ad esso», con «la conseguenza che, attualmente, il Fondo può, a sua scelta, agire per il recupero di quanto pagato in due modi: o ripetendo la somma nei c:onfronti della Poggi, ai sensi dell'art. 2033 c.c., per essere venuto meno il titolo del proprio debito; oppure agendo in rivalsa contro il [OSCURATO:PERSONA]».Nell'impugnata sentenza la corte di merito ha per converso affermato che: a) «la domanda di inefficacia dell'atto dispositivo ... si basava sul diritto di credito vantato dal fondo a seguito dell'avvenuto pagamento a favore della Poggi dell'importo liquidato ... ed alla conseguente condanna di [OSCURATO:PERSONA] a manlevare il Fondo per quanto avesse pagato alla suddetta Poggi in forza della sentenza medesima»; b) all'esito del rigetto da parte del giudice del gravame delle «domande svolte dalla Poggi verso il Fondo, accogliendo così la domanda principale da quest'ultimo svolto sin dalla costituzione in primo grado, accertando l'assenza di responsabilità del Fondo per le pretese della Poggi» è rimasto invero «automaticamente caducato l'obbligo di manleva del [OSCURATO:PERSONA], che aveva come presupposto la condanna del Fondo, in via solidale, al pagamento delle retribuzioni e del TFR», sicché «se per un verso è sorto il diritto del Fondo nei confronti della Poggi ex art. 2033 c.c. alla restituzione di quanto da costei percepito senza titolo, risulta accertata l'assenza, ab origine, di crediti, in via di nnanleva, del Fondo verso il [OSCURATO:PERSONA] non sussistendo alcun credito che quest'ultimo sia tenuto a manlevare»; c) «erra il primo giudice a ritenere che persista il diritto alla manleva, né ha rilievo alcuno la «circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] non abbia impugnato la sentenza del Tribunale di Pavia», in quanto «ai sensi dell'art. 336 c.c. ... la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata e non vi è dubbio che la condanna alla manleva fosse strettamente collegata e dipendente dalla condanna del Fondo in via solidale»; d) «neppure può condividersi l'impostazione del ... Tribunale secondo cui il diritto del Fondo di ripetere dalla Poggi quanto pagato si sarebbe affiancato a quelo di rivalsa vantato nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] posto che, mentre è certamente sussistente il diritto del Fondo ex art. 2033 c.c. nei confronti della Poggi, .... Non sussiste alcun diritto nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] e ciò non per essere venuto meno a seguito della sentenza di appello ma perché con tale ultima sentenza è stato definitivamente accertato che il Fondo non aveva obbligo alcuno di pagamento nei confronti della Poggi, con la conseguenza dell'insussistenza del presupposto per l'azione ed una relativa condanna di manleva; e) il Fondo non è titolare di alcun diritto di credito nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] e, dunque, la domanda di inefficacia ex art. 2901 c.c. non può essere accolta mancando il presupposto per l'esercizio della stessa da parte del Fondo». Orbene, nell'affermare che l'accoglimento della domanda principale ha comportato l'automatica caducazione ex art. 336 c.p.c. della subordinata domanda di manleva la corte di merito ha fatto invero piena e corretta 0,ctZ applicazione ffermato dalla, Sezioni Unite di questa Corte in base al quale la pronuncia resa sulla domanda principale estende i suoi effetti, ai sensi dell'art.336 c.p.c., anche alla decisione sulla domanda di manleva avanzata da un convenuto nei confronti di altro convenuto, giacché la pretesa di uno dei convenuti di essere sollevato dall'altro, con riguardo agli effetti dell'eventuale soccombenza nel rapporto con la parte attrice, introduce in causa una domanda di garanzia condizionata all'indicata evenienza, con la conseguenza che l'annullamento della statuizione di accoglimento della domanda principale elide il presupposto della pronuncia sulla rivalsa, non suscettibile di vita autonoma una volta che sia venuta meno detta soccombenza ( v. Cass., Sez. Un., 17/2/2004, n. 3054 ). In altri termini, la corte di merito ha ritenuto essere nella specie venuto meno il diritto di nnanleva, e quindi il diritto di credito dell'odierno ricorrente legittimante il medesimo a spiegare l'azione revocatoria in argomento, in ragione dell'evidenziata mancanza di autonomia della rivalsa rispetto alla condanna al pagamento che ne costituisce l'indefettibile presupposto. A fronte dell'accertamento in fatto operato dalla corte di merito nell'impugnata sentenza e delle conclusioni dalla medesima ivi conseguentemente raggiunte, l'odierno ricorrente si limita invero a riproporre - inammissibilmente in termini di mera contrapposizione- la propria non accolta tesi difensiva, in particolare relativamente al giudicato esterno «inter partes» in <ordine all'esistenza in capo al Fondo di essere manlevato dal [OSCURATO:PERSONA], considerato che la sentenza di primo grado, emessa nel giudizio a suo tempo intentato dalla Poggi, che riporta la relativa statuizione, non è stata impugnata dal predetto [OSCURATO:PERSONA] e che la sentenza di appello, nel riformare la sentenza di primo grado, quanto all'obbligazione del Fonc o nei confronti della Poggi, ha confermato nel resto la decisione di primo grado e quindi anche la statuizione al diritto di rivalsa in favore del Fondo di quanto pagato per conto del [OSCURATO:PERSONA]»; nonché con riferimento all'altro e diverso diritto di ripetizione ex art. 2033 c.c. di quanto versato senza titolo alla Poggi. Per altro verso, deduce la censura di mancata considerazione da parte della corte di merito della «diversa fonte del credito vantato» nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] ex art. 1203 c.c. asseritamente insorto «al momento del pagamento avvenuto il 31.05.2012» che, oltre a risultare formulata in violazione del requisito a pena di inammissibilità prescritto all'art. 366, 1° co. n. 6, c.p.c., come eccepito dal controricorrente prospetta invero inammissibili profili di novità, trattandosi di «questione del tutto nuova, mai sollevata in primo grado e di conseguenza non ribadita in appello». All'inammissibilità e infondatezza dei motivi, assorbiti ogni altra questione e diverso profilo, consegue il rigetto del ricorso. Le ragioni della decisione costituiscono giusti motivi per disporsi la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto dellaussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente al pagamento