CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 febbraio 2022
Cassazione n. 09973/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: • Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di L'Aquila c/ [OSCURATO:PERSONA] nato ad Avezzano il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/07/2021 del Tribunale di Avezzano visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso, trattato con contraddittorio scritto; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Avezzano FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 16/07/2021 il Tribunale di Avezzano dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] perché estinto per prescrizione il reato di ricettazione a lui ascritto. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale delle Repubblica presso la Corte di Appello di L'Aquila eccependo la violazione di legge con riferimento al calcolo del termine massimo di prescrizione per il reato di ricettazione contestato, commesso in data 24/07/2013. 3. Il ricorso è fondato. 4. Erroneamente il tribunale, peraltro uniformandosi alla richiesta del PM .di udienza, ha ritenuto decorso il termine di prescrizione del reato, determinato in sette anni e sei mesi. Avendo riguardo alla pena stabilita dalla legge (art. 157 cod. pen.) ed all'aumento di un quarto (art. 161, secondo comma cod. pen.), il termine massimo è invece di dieci anni (anni 8, pena edittale massima prevista per la ricettazione + anni 2 per effetto della interruzione). Essendo stato il reato accertato il 24/07/2013 e risalendo il furto degli oggetti all'[OSCURATO:DATA_NASCITA], è evidente che alla data della pronuncia della sentenza impugnata, il 16/07/2021, il delitto di ricettazione non si era prescritto, evento estintivo non verificatosi neanche all'attualità. 5. La sentenza va pertanto annullata con rinvio per il giudizio alla Corte di Appello di L'Aquila, ai sensi dell'art. 569, comma 4, cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per il giudizio alla Corte di Appello di L'Aquila. Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso in Roma il giorno 16 febbraio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]',Ago macch