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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 maggio 1980

Cassazione n. 40656/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23/05/1980 avverso la sentenza del 11/01/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 11/01/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di NOLA, in data 16/05/2012, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] confermava la condanna in relazione al reato di cui all art. 648 bis cod.pen..

Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilita'; -violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e dell'attenuante prevista dall'art. 648 bis comma 3 cod.pen..

Con memoria trasmessa il 7 settembre, il difensore chiede la assegnazione del giudizio alla seconda sezione rilevando che il secondo motivo non può essere ritenuto inammissibile poiché il beneficio delle attenuanti generiche era stato invocato con memoria depositata all'udienza di discussione e la giurisprudenza di legittimità anche recentemente ha affermato che il riconoscimento delle attenuanti rientra nel potere/ dovere anche officioso del giudice che deve valutarne la ricorrenza anche se non invocation l'atto di appello.

Il primo motivo è manifestamente infondato poiché il giudizio di colpevolezza si fonda sulle dichiarazioni di Allocca, che ha definito la sua posizione con sentenza di patteggiamento; sul rinvenimento dell'autovettura rubata, e sulla costatazione che la targa e il libretto di circolazione del veicolo riportavano il numero identificativo dell'auto del Calafato, da cui si desume la prova che l'imputato abbia quantomeno fornito consapevolmente i detti estremi per operare la contraffazione.

Il secondo motivo è inammissibile, la doglianza non essendo stata previamente dedotta come motivo di appello con cui si invocava in modo generico il minimo della pena.

Il giudice d'appello può legittimamente riconoscere le attenuanti generiche anche "ex officio", ma il mancato esercizio di tale potere, eccezionalmente riconosciuto dall'art. 597, comma quinto, cod. proc. pen., non è censurabile in Cassazione, nè è configurabile in proposito un obbligo di motivazione, in assenza di specifica richiesta nei motivi di appello, o nel corso del giudizio di secondo grado. (Sez. 5, Sentenza n. 37569 del 08/07/2015 Ud. (dep. 16/09/2015 ) Rv. 264552 - 01) Il mancato esercizio del potere-dovere del giudice di appello di applicare di ufficio i benefici di legge e una o più circostanze attenuanti, non accompagnato da alcuna motivazione, non può costituire motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge o difetto di motivazione, se l'effettivo espletamento del medesimo potere- dovere non sia stato sollecitato da una delle parti, almeno in sede di conclusioni nel giudizio di appello, ovvero, nei casi in cui intervenga condanna la prima volta in appello, neppure con le conclusioni subordinate proposte dall'imputato nel giudizio di primo grado. (Fattispecie in cui con la sentenza di condanna emessa in riforma di sentenza assolutoria di primo grado, non era stata concessa la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale e non era stata applicata la circostanza attenuante del risarcimento del danno). (Sez. 4 - , Sentenza n. 29538 del 28/05/2019 Ud. (dep. 08/07/2019 ) Rv. 276596 - 02) Il difensore sostiene di avere sollecitato il detto beneficio con memoria depositata nel corso del giudizio di appello, ma non ha allegato la detta memoria al ricorso, così violando il principio di autosufficienza del ricorso e incorrendo in altra causa di inammissibilità.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 28/09/2021 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23/05/1980 avverso la sentenza del 11/01/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 11/01/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di NOLA, in data 16/05/2012, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] confermava la condanna in relazione al reato di cui all art. 648 bis cod.pen.. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilita'; -violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e dell'attenuante prevista dall'art. 648 bis comma 3 cod.pen.. Con memoria trasmessa il 7 settembre, il difensore chiede la assegnazione del giudizio alla seconda sezione rilevando che il secondo motivo non può essere ritenuto inammissibile poiché il beneficio delle attenuanti generiche era stato invocato con memoria depositata all'udienza di discussione e la giurisprudenza di legittimità anche recentemente ha affermato che il riconoscimento delle attenuanti rientra nel potere/ dovere anche officioso del giudice che deve valutarne la ricorrenza anche se non invocation l'atto di appello. Il primo motivo è manifestamente infondato poiché il giudizio di colpevolezza si fonda sulle dichiarazioni di Allocca, che ha definito la sua posizione con sentenza di patteggiamento; sul rinvenimento dell'autovettura rubata, e sulla costatazione che la targa e il libretto di circolazione del veicolo riportavano il numero identificativo dell'auto del Calafato, da cui si desume la prova che l'imputato abbia quantomeno fornito consapevolmente i detti estremi per operare la contraffazione. Il secondo motivo è inammissibile, la doglianza non essendo stata previamente dedotta come motivo di appello con cui si invocava in modo generico il minimo della pena. Il giudice d'appello può legittimamente riconoscere le attenuanti generiche anche "ex officio", ma il mancato esercizio di tale potere, eccezionalmente riconosciuto dall'art. 597, comma quinto, cod. proc. pen., non è censurabile in Cassazione, nè è configurabile in proposito un obbligo di motivazione, in assenza di specifica richiesta nei motivi di appello, o nel corso del giudizio di secondo grado. (Sez. 5, Sentenza n. 37569 del 08/07/2015 Ud. (dep. 16/09/2015 ) Rv. 264552 - 01) Il mancato esercizio del potere-dovere del giudice di appello di applicare di ufficio i benefici di legge e una o più circostanze attenuanti, non accompagnato da alcuna motivazione, non può costituire motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge o difetto di motivazione, se l'effettivo espletamento del medesimo potere- dovere non sia stato sollecitato da una delle parti, almeno in sede di conclusioni nel giudizio di appello, ovvero, nei casi in cui intervenga condanna la prima volta in appello, neppure con le conclusioni subordinate proposte dall'imputato nel giudizio di primo grado. (Fattispecie in cui con la sentenza di condanna emessa in riforma di sentenza assolutoria di primo grado, non era stata concessa la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale e non era stata applicata la circostanza attenuante del risarcimento del danno). (Sez. 4 - , Sentenza n. 29538 del 28/05/2019 Ud. (dep. 08/07/2019 ) Rv. 276596 - 02) Il difensore sostiene di avere sollecitato il detto beneficio con memoria depositata nel corso del giudizio di appello, ma non ha allegato la detta memoria al ricorso, così violando il principio di autosufficienza del ricorso e incorrendo in altra causa di inammissibilità. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 28/09/2021 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
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