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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 06283/2026

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o la seguente sul ricorso proposto:dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2025 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 20 ottobre 2025 il Tribunale di Messina aveva riformato la sentenza già emessa dal Giudice di pace, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di euro 600,00 di multa e al risarcimento del danno in favore della parte civile, l’odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA].

Il Tribunale, preso atto di un vizio formale nella presentazione della querela, aveva ribaltato il giudizio, dichiarandolo improcedibile per difetto di querela.

In fatto, la querela era stata proposta in data 11 settembre 2018,ma recava la firma del solo difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], oltre a essere depositata da un delegato dell’avvocato, tale dott. [OSCURATO:PERSONA].

La parte aveva conferito al difensore un mandato generico, privo dell’autenticazione della sottoscrizione e privo di alcun riferimento all’atto querelatorio.

In seguito, la persona offesa si era regolarmente costituita parte civile nel processo e aveva testimoniato, confermando tutte le circostanze già riportate nell’atto di querela.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione la parte civile [OSCURATO:PERSONA] per mezzo del difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo i motivi di impugnazione di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art.173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con tre motivi di ricorso il difensore deduceva nella sostanza un'unica questione, ovvero che il Tribunale aveva errato nel ritenere il fatto non procedibile per difetto di querela; nel corso del giudizio la persona offesa si era costituita parte civile e tale comportamento concludente, indicativo di una volontà di perseguire, doveva considerarsi idoneo a sanare le irregolarità relative alla presentazione della querela.Tale condotta avrebbe infatti costituito una tacita ratifica della querelao, comunque, avrebbe sanato il carattere generale della procura, qualificandola come speciale.

Non prendendo atto della sanatoria, il Tribunale era incorso in un vizio di violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett.b)cod.proc.pen., violando i principi sottesi alla normativa in materia di sanatoria dei vizi della querela, di ratifica degli atti e, più in generale, del principio di conservazione degli atti.

3. È pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stata chiestala declaratoria di inammissibilità del ricorso.

4. Il ricorrente ha depositato memoria scritta, con la quale confuta le argomentazioni della Procura Generale e insiste per l’accoglimento del ricorso.

5. È altresì pervenuta una memoria del difensore dell’imputata [OSCURATO:PERSONA], che chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile, per le ragioni di seguito indicate. 2.Va premesso che il combinato disposto degli artt.122 e 336 cod.proc.pen. impone di ritenere non valida la querela presentata in data 11 settembre 2018, sia sotto l’aspetto dell’assenza di una procura speciale idonea, sia sotto l’aspetto dell’avvenuta presentazione da parte di un soggetto delegato, laddove tale subdelega non era contemplata nella procura (cfr sul punto Sez. 2 - n.

La giurisprudenza di legittimità si è espressa per la validità di una ratifica della querela, purché la medesima sia intervenuta entro i termini previsti per la relativa proposizione.

Solo entro tali limiti è valida la querela presentata da soggetto non legittimato, in presenza di tempestiva ratifica da parte del soggetto legittimato, implicando tale atto successivo il recepimento integrale, con effetto ex tunc, della manifestazione di volontà contenuta nell'atto precedente (ex multis, Sez.2, n.35023 del 09/10/2020, n.m.).

Una diversa soluzione, di fatto vanificherebbe il termine che la legge impone per la proposizione dell’atto e costituirebbe un’indebita remissione in termini.

Il legislatore subordina alla proposizione della querela (con relativo termine), la perseguibilità di fatti di reato per i quali ritiene che la parte offesa debba operare una scelta, in assenza della quale deve ritenersi intervenuta una pacificazione sociale, senza un ulteriore intervento delle Istituzioni.

Si tratta di una scelta di politica legislativa che tende a proteggere la vittima anche per reati meno gravi o che offendono beni giuridici individuali, ma solo sulla base di una volontaria ed immediata scelta della parte medesima.

In difetto di una tale opzione, la situazione giuridica si ritiene automaticamente pacificata, con l’ulteriore vantaggio di una deflazione del carico giudiziario.

Consentire alla parte offesa di sanare il difetto di querela in un qualsiasi momento successivo, attraverso comportamenti concludenti, inficerebbe alla base tale scelta di politica giudiziaria.

Neppure si ritengono estensibili alle situazioni di difetto originario della querela, i rimedi previsti dalla disciplina transitoria del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, che ha introdotto nuove ipotesi di procedibilità a querela applicabili anche ai processi in corso.

In tema di condizioni di procedibilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, la disciplina transitoria di cui all'art. 12, comma 2, del medesimo decreto, che, in caso di procedimento pendente, prevede l'avviso alla persona offesa per l'eventuale esercizio del diritto di querela, non si applica alla persona offesa che abbia già manifestato la volontà di punizione, anche se in modo irrituale ed in violazione delle forme previste dalla legge, poiché, diversamente, l'avviso si risolverebbe in una rimessione in termini ovvero nel riconoscimento della possibilità di sanare i vizi dell'atto (Sez. 2 - n.

Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. [OSCURATO:PERSONA] che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, si condanna altresì il ricorrente al pagamento della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della so

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente sul ricorso proposto:dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2025 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 20 ottobre 2025 il Tribunale di Messina aveva riformato la sentenza già emessa dal Giudice di pace, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di euro 600,00 di multa e al risarcimento del danno in favore della parte civile, l’odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale, preso atto di un vizio formale nella presentazione della querela, aveva ribaltato il giudizio, dichiarandolo improcedibile per difetto di querela. In fatto, la querela era stata proposta in data 11 settembre 2018,ma recava la firma del solo difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], oltre a essere depositata da un delegato dell’avvocato, tale dott. [OSCURATO:PERSONA]. La parte aveva conferito al difensore un mandato generico, privo dell’autenticazione della sottoscrizione e privo di alcun riferimento all’atto querelatorio. In seguito, la persona offesa si era regolarmente costituita parte civile nel processo e aveva testimoniato, confermando tutte le circostanze già riportate nell’atto di querela. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione la parte civile [OSCURATO:PERSONA] per mezzo del difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo i motivi di impugnazione di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art.173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con tre motivi di ricorso il difensore deduceva nella sostanza un'unica questione, ovvero che il Tribunale aveva errato nel ritenere il fatto non procedibile per difetto di querela; nel corso del giudizio la persona offesa si era costituita parte civile e tale comportamento concludente, indicativo di una volontà di perseguire, doveva considerarsi idoneo a sanare le irregolarità relative alla presentazione della querela.Tale condotta avrebbe infatti costituito una tacita ratifica della querelao, comunque, avrebbe sanato il carattere generale della procura, qualificandola come speciale. Non prendendo atto della sanatoria, il Tribunale era incorso in un vizio di violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett.b)cod.proc.pen., violando i principi sottesi alla normativa in materia di sanatoria dei vizi della querela, di ratifica degli atti e, più in generale, del principio di conservazione degli atti. 3. È pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stata chiestala declaratoria di inammissibilità del ricorso. 4. Il ricorrente ha depositato memoria scritta, con la quale confuta le argomentazioni della Procura Generale e insiste per l’accoglimento del ricorso. 5. È altresì pervenuta una memoria del difensore dell’imputata [OSCURATO:PERSONA], che chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile, per le ragioni di seguito indicate. 2.Va premesso che il combinato disposto degli artt.122 e 336 cod.proc.pen. impone di ritenere non valida la querela presentata in data 11 settembre 2018, sia sotto l’aspetto dell’assenza di una procura speciale idonea, sia sotto l’aspetto dell’avvenuta presentazione da parte di un soggetto delegato, laddove tale subdelega non era contemplata nella procura (cfr sul punto Sez. 2 - n. La giurisprudenza di legittimità si è espressa per la validità di una ratifica della querela, purché la medesima sia intervenuta entro i termini previsti per la relativa proposizione. Solo entro tali limiti è valida la querela presentata da soggetto non legittimato, in presenza di tempestiva ratifica da parte del soggetto legittimato, implicando tale atto successivo il recepimento integrale, con effetto ex tunc, della manifestazione di volontà contenuta nell'atto precedente (ex multis, Sez.2, n.35023 del 09/10/2020, n.m.). Una diversa soluzione, di fatto vanificherebbe il termine che la legge impone per la proposizione dell’atto e costituirebbe un’indebita remissione in termini. Il legislatore subordina alla proposizione della querela (con relativo termine), la perseguibilità di fatti di reato per i quali ritiene che la parte offesa debba operare una scelta, in assenza della quale deve ritenersi intervenuta una pacificazione sociale, senza un ulteriore intervento delle Istituzioni. Si tratta di una scelta di politica legislativa che tende a proteggere la vittima anche per reati meno gravi o che offendono beni giuridici individuali, ma solo sulla base di una volontaria ed immediata scelta della parte medesima. In difetto di una tale opzione, la situazione giuridica si ritiene automaticamente pacificata, con l’ulteriore vantaggio di una deflazione del carico giudiziario. Consentire alla parte offesa di sanare il difetto di querela in un qualsiasi momento successivo, attraverso comportamenti concludenti, inficerebbe alla base tale scelta di politica giudiziaria. Neppure si ritengono estensibili alle situazioni di difetto originario della querela, i rimedi previsti dalla disciplina transitoria del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, che ha introdotto nuove ipotesi di procedibilità a querela applicabili anche ai processi in corso. In tema di condizioni di procedibilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, la disciplina transitoria di cui all'art. 12, comma 2, del medesimo decreto, che, in caso di procedimento pendente, prevede l'avviso alla persona offesa per l'eventuale esercizio del diritto di querela, non si applica alla persona offesa che abbia già manifestato la volontà di punizione, anche se in modo irrituale ed in violazione delle forme previste dalla legge, poiché, diversamente, l'avviso si risolverebbe in una rimessione in termini ovvero nel riconoscimento della possibilità di sanare i vizi dell'atto (Sez. 2 - n. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. [OSCURATO:PERSONA] che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, si condanna altresì il ricorrente al pagamento della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della so
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