CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 novembre 2021
Cassazione n. 42895/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; «2 R.G.N. 24630/2021 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte dì appello di Torino riformava parzialmente la pronuncia di primo grado, disponendo l'applicazione della misura della espulsione, e confermava nel resto la medesima pronuncia del 5 ottobre 2020 con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, 337, 582 e 585 cod. pen._;_ che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo il vizio di motivazione per avere la Corte territoriale ingiustificatamente disatteso la richiesta difensiva di riduzione della pena inflitta; ritenuto che il ricorso sia inammissibile, perché il motivo è stato presentato per ragioni diverse da quelle consentite dalla legge, dato che l'imputato ha formulato una serie di doglianze che, al di là del dato enunciativo, sì risolvono in non consentite censure in fatto all'apparato argomentativo su cui fonda la sentenza gravata, prospettando una diversa e alternativa lettura delle acquisite emergenze processuali, cosa che non è consentita in sede di legittimità: ciò a fronte di una motivazione, quale quella contenuta nella sentenza gravata, nella quale non è riconoscibile alcuna violazione di legge né alcun vizio di manifesta illogicità, tenuto conto che il diniego di una riduzione della pena è stato giustificato dai precedenti penali specifici e dalla oggettiva gravità del nuovo reato; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/11/2021 [OSCURATO:PERSONA]