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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2021

ECLI:EU:T:2021:349
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62020TO0231(02)_INF

Ordinanza del Tribunale (Decima Sezione ampliata) dell’8 giugno 2021 – [OSCURATO:PERSONA] / Consiglio (causa T‑231/20) «Ricorso di annullamento – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Accordo sul recesso del [OSCURATO:PERSONA] dall’Unione e dall’Euratom – Decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell’accordo sul recesso – Cittadini del [OSCURATO:PERSONA] – Perdita della cittadinanza dell’Unione – Insussistenza di incidenza individuale – Atto non regolamentare – Irricevibilità»

1. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza individuale di un atto a carattere generale – Presupposti – Decisione del Consiglio che approva la conclusione dell’accordo che stabilisce le modalità del recesso del [OSCURATO:PERSONA] dall’Unione – Ricorso proposto da alcuni cittadini del [OSCURATO:PERSONA] – Perdita della cittadinanza dell’Unione e dei diritti ad essa correlati – Insussistenza di incidenza individuale – Irricevibilità [Art. 263, 4° comma, TFUE; decisione (UE) 2020/135 del Consiglio] (v. punti 34, 36-40, 44-51)

2. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Nozione di atto regolamentare ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE – Decisione del Consiglio che approva la conclusione dell’accordo che stabilisce le modalità del recesso del [OSCURATO:PERSONA] dall’Unione – Esclusione [Art. 263, 4° comma, TFUE; decisione (UE) 2020/135 del Consiglio] (v. punti 52, 54, 55, 57, 58, 65-77) [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’articolo 263 TFUE, diretta all’annullamento parziale, da un lato, dell’accordo sul recesso del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica ( GU 2020, L 29, pag. 7 ) e, dall’altro, della decisione (UE) 2020/135 del Consiglio, del 30 gennaio 2020, relativa alla conclusione dell’accordo sul recesso del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica ( GU 2020, L 29, pag. 1 ).

Dispositivo 1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. 2) Non vi è più luogo a statuire sulla domanda d’intervento della Commissione europea. 3) Il sig. [OSCURATO:PERSONA] è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea, comprese quelle relative al procedimento sommario e ad eccezione di quelle riguardanti la domanda d’intervento. 4) Il sig. [OSCURATO:PERSONA], il Consiglio e la Commissione sopporteranno ciascuno le proprie spese relative alla domanda d’intervento.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62020TO0231(02)_INF Ordinanza del Tribunale (Decima Sezione ampliata) dell’8 giugno 2021 – [OSCURATO:PERSONA] / Consiglio (causa T‑231/20) «Ricorso di annullamento – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Accordo sul recesso del [OSCURATO:PERSONA] dall’Unione e dall’Euratom – Decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell’accordo sul recesso – Cittadini del [OSCURATO:PERSONA] – Perdita della cittadinanza dell’Unione – Insussistenza di incidenza individuale – Atto non regolamentare – Irricevibilità» 1. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza individuale di un atto a carattere generale – Presupposti – Decisione del Consiglio che approva la conclusione dell’accordo che stabilisce le modalità del recesso del [OSCURATO:PERSONA] dall’Unione – Ricorso proposto da alcuni cittadini del [OSCURATO:PERSONA] – Perdita della cittadinanza dell’Unione e dei diritti ad essa correlati – Insussistenza di incidenza individuale – Irricevibilità [Art. 263, 4° comma, TFUE; decisione (UE) 2020/135 del Consiglio] (v. punti 34, 36-40, 44-51) 2. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Nozione di atto regolamentare ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE – Decisione del Consiglio che approva la conclusione dell’accordo che stabilisce le modalità del recesso del [OSCURATO:PERSONA] dall’Unione – Esclusione [Art. 263, 4° comma, TFUE; decisione (UE) 2020/135 del Consiglio] (v. punti 52, 54, 55, 57, 58, 65-77) [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’articolo 263 TFUE, diretta all’annullamento parziale, da un lato, dell’accordo sul recesso del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica ( GU 2020, L 29, pag. 7 ) e, dall’altro, della decisione (UE) 2020/135 del Consiglio, del 30 gennaio 2020, relativa alla conclusione dell’accordo sul recesso del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica ( GU 2020, L 29, pag. 1 ). Dispositivo 1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. 2) Non vi è più luogo a statuire sulla domanda d’intervento della Commissione europea. 3) Il sig. [OSCURATO:PERSONA] è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea, comprese quelle relative al procedimento sommario e ad eccezione di quelle riguardanti la domanda d’intervento. 4) Il sig. [OSCURATO:PERSONA], il Consiglio e la Commissione sopporteranno ciascuno le proprie spese relative alla domanda d’intervento.
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