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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 1 febbraio 2021

Cassazione n. 32871/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI ANCONAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2021 del TRIBUNALE di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, ijsoia del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chie o Motivi della decisione

1. Con sentenza emessa in data 1/2/2021, il Tribunale di Ancona ha emesso sentenza di proscioglimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dichiarandolo non punibile per il reato di cui agli artt. 624, 625, comma 1, n. 7) cod. pen. per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. 2.

Avverso la sentenza di cui sopra ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Ancona, lamentando inosservanza o erronea applicazione della legge penale, specificamente degli art. 131-bis, 624 e 625, comma 1, n. 7 cod. pen.

Osserva l'esponente come il Tribunale abbia erroneamente applicato l'istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto; invero, essendo stata contestata la fattispecie del furto aggravato ai sensi dell'art. 625, comma 1, n. 7) cod. pen., sulla cui insussistenza nulla ha detto il giudice, i limiti edittali esorbitano da quelli previsti ai fini dell'applicazione della norma in parola.

3. il P.G. con requisitoria scritta ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

4. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

La contestazione elevata a carico dell'imputato riguarda un furto commesso su cose esistenti in supermercato, aggravato dall'art. 625, primo comma, n. 7, cod. pen.

Il Tribunale, nel pronunciare sentenza, non ha escluso detta aggravante, cosicché non poteva far luogo all'applicazione dell'istituto della esclusione della punibilità previsto dall'art. 131-bis, cod. pen., per mancanza dei presupposti di legge.

Il comma quarto dell'art. 131 bis cod. pen. prevede, invero, in forma di eccezione rispetto al precetto generale di non valutazione delle circostanze, che, ai fini della determinazione della pena, deve farsi riferimento alle circostanze per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e a quelle a effetto speciale.

In tale ultima categoria rientrano certamente le aggravanti di cui all'art. 625 cod. pen., che sono pacificamente da qualificarsi come aggravanti ad effetto speciale, comportando esse un aumento della pena in misura superiore ad un terzo (ex multis Sez. 4, n. 9157 del 31/01/2018, Rv. 272190 - 01).

Il reato, nella forma aggravata, è punito con la pena della reclusione da due a sei anni oltre la multa.

L'art. 131-bis cod. pen. prevede che possa trovare applicazione l'istituto nel caso di reati puniti con pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni. • La sentenza impugnata, alla luce di quanto precede deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Ancona.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] così deciso in data 8 giugno 2022 Il Consigliere estens

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI ANCONAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2021 del TRIBUNALE di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, ijsoia del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chie o Motivi della decisione 1. Con sentenza emessa in data 1/2/2021, il Tribunale di Ancona ha emesso sentenza di proscioglimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dichiarandolo non punibile per il reato di cui agli artt. 624, 625, comma 1, n. 7) cod. pen. per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. 2. Avverso la sentenza di cui sopra ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Ancona, lamentando inosservanza o erronea applicazione della legge penale, specificamente degli art. 131-bis, 624 e 625, comma 1, n. 7 cod. pen. Osserva l'esponente come il Tribunale abbia erroneamente applicato l'istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto; invero, essendo stata contestata la fattispecie del furto aggravato ai sensi dell'art. 625, comma 1, n. 7) cod. pen., sulla cui insussistenza nulla ha detto il giudice, i limiti edittali esorbitano da quelli previsti ai fini dell'applicazione della norma in parola. 3. il P.G. con requisitoria scritta ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. 4. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. La contestazione elevata a carico dell'imputato riguarda un furto commesso su cose esistenti in supermercato, aggravato dall'art. 625, primo comma, n. 7, cod. pen. Il Tribunale, nel pronunciare sentenza, non ha escluso detta aggravante, cosicché non poteva far luogo all'applicazione dell'istituto della esclusione della punibilità previsto dall'art. 131-bis, cod. pen., per mancanza dei presupposti di legge. Il comma quarto dell'art. 131 bis cod. pen. prevede, invero, in forma di eccezione rispetto al precetto generale di non valutazione delle circostanze, che, ai fini della determinazione della pena, deve farsi riferimento alle circostanze per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e a quelle a effetto speciale. In tale ultima categoria rientrano certamente le aggravanti di cui all'art. 625 cod. pen., che sono pacificamente da qualificarsi come aggravanti ad effetto speciale, comportando esse un aumento della pena in misura superiore ad un terzo (ex multis Sez. 4, n. 9157 del 31/01/2018, Rv. 272190 - 01). Il reato, nella forma aggravata, è punito con la pena della reclusione da due a sei anni oltre la multa. L'art. 131-bis cod. pen. prevede che possa trovare applicazione l'istituto nel caso di reati puniti con pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni. • La sentenza impugnata, alla luce di quanto precede deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Ancona. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] così deciso in data 8 giugno 2022 Il Consigliere estens
Sentenza Cassazione n. 32871/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris