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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 aprile 1971

Cassazione n. 15914/2022

Testo disponibile della fonte

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ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23/04/1971, avverso la sentenza ciel 14/09/2020 della Corte di appello di Brescia; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Brescia, in esito a giudizio abbreviato, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Brescia emessa il 4 febbraio 2019,. confermava la responsabilità della ricorrente in ordine al reato di appropriazione indebita continuata ed aggravata ascrittole, in relazione alle condotte commesse successivamente all'1.1 gennaio 2013, le precedenti essendosi prescritte.

La Corte ha ritenuto che l'imputata, quale segretaria di una scuola materna con procura ad operare sui conti correnti della scuola, si fosse appropriata di una somma complessiva di oltre 1.60 mila euro impiegandola in spese personali e familiari.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] deducendo: 1) vizio della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità.

Secondo la ricorrente la Corte avrebbe travisato la prova in ordine al fatto che il consiglio di amministrazione della scuola sarebbe stato ampiamente al corrente delle movimentazioni dei conti correnti da parte della ricorrente e nulla avrebbe mai obbiettato in proposito, al contrario ratificandone l'operato.

Dall'esame degli estratti conto sarebbe emerso che la ricorrente era solita utilizzare le somme appartenenti alla scuola per pagamenti propri ma sempre correlati ad anticipazioni dalla stessa effettuate; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte escluso la responsabilità dell'imputata in ragione del fatto, già indicato con il primo motivo, che la ricorrente prelevava somme ma ne versava altre, sicché le poste di dare ed avere sarebbero state in sostanziale pareggio, secondo quanto attestato dalla consulenza tecnica di parte.

In relazione alle somme versate non vi sarebbe stata alcuna interversione del possesso e mancherebbe anche l'elemento soggettivo del reato; 3) violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte rilevato la tardività della querela, posto che il presidente del consiglio di amministrazione della scuola e tutti i relativi membri sarebbero stati al corrente delle condotte illecite parecchio tempo prima della proposizione della querela del 4.3.2017, addirittura dal 2015, come risulterebbe dalle movimentazioni bancarie e dalle anomalie segnalate dal direttore della banc:a presso la quale era acceso il conto corrente della scuola; 4) violazione di legge in ordine al computo della prescrizione di parte delle condotte, avendo la Corte applicato la sospensione per l'emergenza da Covid 19 per un periodo più ampio del dovuto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato e generico. 1..

Quanto al primo motivo, la ricorrente non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata e di quella di primo grado il cui contenuto si fonde stante l'omogeneità del giudizio di condanna -- a proposito del fatto che, stante la fiducia acquisita nei di lei confronti da parte dei dirigenti dell'istituto scolastico, il consiglio di amministrazione non era al corrente di tutte le movimentazioni operate fry dall'imputata, alcune delle quali opportunamente celate sotto causali che non ne permettevano facilmente la ricostruzione, effettuata solo a partire dalla fine del 2016, su iniziativa di un dirigente eletto in quel periodo che aveva affidato l'incarico di verificare la contabilità ad un consulente (fg. 17 della sentenza impugnata).

Inoltre, il ricorso non tiene conto della ampia descrizione delle movimentazioni effettuate dalla ricorrente sui conti correnti della scuola, attestanti un disavanzo notevole tra quanto dalla medesima prelevato e quanto introdotto, senza possibilità che si potesse sostenere, anche a voler seguire la ricostruzione del consulente tecnico di parte (fg. 15), né l'assenza di disavanzo né la compensazione tra le poste.

In questo senso, la Corte ha anche sottolineato la inaffidabilità delle conclusioni del consulente difensivo, avuto riguardo alla non completezza della documentazione dal medesimo esaminata, in quanto proveniente solo dall'imputata, secondo quanto dal medesimo consulente ammesso (fg. 16 della sentenza).

2. Per le ragioni già dette, è manifestamente infondato anche il secondo motivo di ricorso, laddove, oltre a quanto precisato, deve aggiungersi che la accertata oggettiva commissione delle condotte illecite di tipo appropriativo, protrattesi per anni, rende ragione della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato così come rappresentato dalla Corte.

La violazione della norma incriminatrice si era realizzata in un arco temporale alquanto prolungato ma ogni reato si era consumato attraverso le singole appropriazioni.

Il delitto di appropriazione indebita è reato istantaneo che si consuma con la prima condotta appropriativa, e cioè nel momento in cui l'agente compia un atto di dominio sulla cosa con la volontà espressa o implicita di tenere questa come propria (Sez. 2, n. 40870 del 20/06/2017, Narducci, Rv. 271199).

3. Il terzo motivo, relativo alla presunta tardività delle querele sporte a febbraio ed a marzo del 201.7 è manifestamente infondato per le ragioni esplicitate a proposito del primo motivo di ricorso, dovendosi ricordare la regola generale secondo la quale, il termine per proporre querela comincia a decorrere dalla data di piena cognizione dei fatti da parte dell'interessato (Sez. 6, n. 3719 del 21/11/2015, dea. 2016, Saba, kv. 266954).

4. manifestamente infondato anche l'ultimo motivo di ricorso, avendo la Corte correttamente proceduto al calcolo del tempo necessario a prescrivere i segmenti del reato continuato, correttamente calcolando anche l'incidenza per la sospensione da emergenza pandemica in soli 63 giorni, addirittura uno in meno di quanto previsto dalla legge (cfr. fg. 17 della sentenza impugnata) e non tenendo conto della sospensione per astensione degli avvocati della quale si dà atto nello stesso ricorso (dall'udienza del 28 gennaio del 2020 all'udienza del 7 aprile del 2020, poi non tenutasi per la situazione emergenziale da Covid 19 e rinviata a quella del 14 settembre 2020).

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa della stessa ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di curo tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 08.03.2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] apo 554k

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23/04/1971, avverso la sentenza ciel 14/09/2020 della Corte di appello di Brescia; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Brescia, in esito a giudizio abbreviato, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Brescia emessa il 4 febbraio 2019,. confermava la responsabilità della ricorrente in ordine al reato di appropriazione indebita continuata ed aggravata ascrittole, in relazione alle condotte commesse successivamente all'1.1 gennaio 2013, le precedenti essendosi prescritte. La Corte ha ritenuto che l'imputata, quale segretaria di una scuola materna con procura ad operare sui conti correnti della scuola, si fosse appropriata di una somma complessiva di oltre 1.60 mila euro impiegandola in spese personali e familiari. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] deducendo: 1) vizio della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità. Secondo la ricorrente la Corte avrebbe travisato la prova in ordine al fatto che il consiglio di amministrazione della scuola sarebbe stato ampiamente al corrente delle movimentazioni dei conti correnti da parte della ricorrente e nulla avrebbe mai obbiettato in proposito, al contrario ratificandone l'operato. Dall'esame degli estratti conto sarebbe emerso che la ricorrente era solita utilizzare le somme appartenenti alla scuola per pagamenti propri ma sempre correlati ad anticipazioni dalla stessa effettuate; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte escluso la responsabilità dell'imputata in ragione del fatto, già indicato con il primo motivo, che la ricorrente prelevava somme ma ne versava altre, sicché le poste di dare ed avere sarebbero state in sostanziale pareggio, secondo quanto attestato dalla consulenza tecnica di parte. In relazione alle somme versate non vi sarebbe stata alcuna interversione del possesso e mancherebbe anche l'elemento soggettivo del reato; 3) violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte rilevato la tardività della querela, posto che il presidente del consiglio di amministrazione della scuola e tutti i relativi membri sarebbero stati al corrente delle condotte illecite parecchio tempo prima della proposizione della querela del 4.3.2017, addirittura dal 2015, come risulterebbe dalle movimentazioni bancarie e dalle anomalie segnalate dal direttore della banc:a presso la quale era acceso il conto corrente della scuola; 4) violazione di legge in ordine al computo della prescrizione di parte delle condotte, avendo la Corte applicato la sospensione per l'emergenza da Covid 19 per un periodo più ampio del dovuto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato e generico. 1.. Quanto al primo motivo, la ricorrente non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata e di quella di primo grado il cui contenuto si fonde stante l'omogeneità del giudizio di condanna -- a proposito del fatto che, stante la fiducia acquisita nei di lei confronti da parte dei dirigenti dell'istituto scolastico, il consiglio di amministrazione non era al corrente di tutte le movimentazioni operate fry dall'imputata, alcune delle quali opportunamente celate sotto causali che non ne permettevano facilmente la ricostruzione, effettuata solo a partire dalla fine del 2016, su iniziativa di un dirigente eletto in quel periodo che aveva affidato l'incarico di verificare la contabilità ad un consulente (fg. 17 della sentenza impugnata). Inoltre, il ricorso non tiene conto della ampia descrizione delle movimentazioni effettuate dalla ricorrente sui conti correnti della scuola, attestanti un disavanzo notevole tra quanto dalla medesima prelevato e quanto introdotto, senza possibilità che si potesse sostenere, anche a voler seguire la ricostruzione del consulente tecnico di parte (fg. 15), né l'assenza di disavanzo né la compensazione tra le poste. In questo senso, la Corte ha anche sottolineato la inaffidabilità delle conclusioni del consulente difensivo, avuto riguardo alla non completezza della documentazione dal medesimo esaminata, in quanto proveniente solo dall'imputata, secondo quanto dal medesimo consulente ammesso (fg. 16 della sentenza). 2. Per le ragioni già dette, è manifestamente infondato anche il secondo motivo di ricorso, laddove, oltre a quanto precisato, deve aggiungersi che la accertata oggettiva commissione delle condotte illecite di tipo appropriativo, protrattesi per anni, rende ragione della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato così come rappresentato dalla Corte. La violazione della norma incriminatrice si era realizzata in un arco temporale alquanto prolungato ma ogni reato si era consumato attraverso le singole appropriazioni. Il delitto di appropriazione indebita è reato istantaneo che si consuma con la prima condotta appropriativa, e cioè nel momento in cui l'agente compia un atto di dominio sulla cosa con la volontà espressa o implicita di tenere questa come propria (Sez. 2, n. 40870 del 20/06/2017, Narducci, Rv. 271199). 3. Il terzo motivo, relativo alla presunta tardività delle querele sporte a febbraio ed a marzo del 201.7 è manifestamente infondato per le ragioni esplicitate a proposito del primo motivo di ricorso, dovendosi ricordare la regola generale secondo la quale, il termine per proporre querela comincia a decorrere dalla data di piena cognizione dei fatti da parte dell'interessato (Sez. 6, n. 3719 del 21/11/2015, dea. 2016, Saba, kv. 266954). 4. manifestamente infondato anche l'ultimo motivo di ricorso, avendo la Corte correttamente proceduto al calcolo del tempo necessario a prescrivere i segmenti del reato continuato, correttamente calcolando anche l'incidenza per la sospensione da emergenza pandemica in soli 63 giorni, addirittura uno in meno di quanto previsto dalla legge (cfr. fg. 17 della sentenza impugnata) e non tenendo conto della sospensione per astensione degli avvocati della quale si dà atto nello stesso ricorso (dall'udienza del 28 gennaio del 2020 all'udienza del 7 aprile del 2020, poi non tenutasi per la situazione emergenziale da Covid 19 e rinviata a quella del 14 settembre 2020). Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa della stessa ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di curo tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 08.03.2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] apo 554k
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