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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 ottobre 2022

Cassazione n. 44134/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che i motivi di ricorso che denunciano vizi di motivazione in relazione alla configurabilità del reato di cui all'art. 337 cod. pen., all'applicazione della recidiva e all'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non sono consentiti in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate dal giudice di merito nonché manifestamente infondati perché afferenti ad un asserito vizio di motivazione che la lettura della sentenza impugnata dimostra essere inesistente, stante la lineare e logica ricostruzione del fatto, coerente e conforme all'esauriente disamina dei dati probatori (v. pag. 2-3 ove sono riportate le testimonianze degli operanti sul comportamento minaccioso del detenuto che condizionò l'attività di ufficio e pag.4 sulla recidiva, giustificata dai numerosi precedenti specifici e dalla non episodicità del fatto, elementi ostativi al riconoscimento delle attenuanti generiche); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 21 ottobre 2022 Il consigl}e estensore [OSCURATO:PERSONA] sidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che i motivi di ricorso che denunciano vizi di motivazione in relazione alla configurabilità del reato di cui all'art. 337 cod. pen., all'applicazione della recidiva e all'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non sono consentiti in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate dal giudice di merito nonché manifestamente infondati perché afferenti ad un asserito vizio di motivazione che la lettura della sentenza impugnata dimostra essere inesistente, stante la lineare e logica ricostruzione del fatto, coerente e conforme all'esauriente disamina dei dati probatori (v. pag. 2-3 ove sono riportate le testimonianze degli operanti sul comportamento minaccioso del detenuto che condizionò l'attività di ufficio e pag.4 sulla recidiva, giustificata dai numerosi precedenti specifici e dalla non episodicità del fatto, elementi ostativi al riconoscimento delle attenuanti generiche); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21 ottobre 2022 Il consigl}e estensore [OSCURATO:PERSONA] sidente
Sentenza Cassazione n. 44134/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris