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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 11104/2023

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A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] (ART. 617C.P.C.) dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’[OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore A d. 28 / 02/2023 C .

C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 26039 /20 21 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 26039del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA](C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 61B11 F839B) COSENTINO [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 64C53 F205S) rappresentati e difesi, giusta procura allegata in calce alricorso, dall’avvocatoRaffaele Locantore (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 64P05 F839U ) -ricorrenti- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del rappresentanteper pro- cura [OSCURATO:PERSONA], in rappresentanza di [OSCURATO:PERSONA] 2018 S.r.l. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) rappresentatae difesa, giusta procura allegata in calce al con- troricorso, dall’avvocatoAntonio Ferrara (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 75H21 F839L) -controricorrente- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Napoli n. 7002/2021, pubblicatain data 2 agosto 2021; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 28 febbraio 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Ric. n. 26039/2021 –Sez. 3 – A d. 28 febbraio 2023 – Ordinanza – Pagina 2 di 7 Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., in rappresentanza di [OSCURATO:SOCIETA]., ha intimato precetto di pagamento della somma di € 164.463,08 a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sulla base di un contratto di mutuo ipotecario.

Gli intimati hanno proposto opposizione, ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c..

L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Napoli.

Ricorronol’Anatrella e la Cosentino, sulla base di due motivi.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., in rap- presentanza di [OSCURATO:SOCIETA]..

Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. .

I ricorrenti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..

Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo del ricorso si denunzia « violazione e falsa applicazione di leggedi cui all’art. 360, primo comma n. 3, cod. proc. c iv . , in relazione agli artt. 479 c.p.c., 480, comma 2, c.p.c.e dell’art. 617 c.p.c.».

I ricorrent i contestano esclusivamente la statuizione con la quale il tribunale, dopo aver riqualificato il contratto di mutuo posto a base del precetto opposto come mutuo ordinario anzi- ché fondiario, ha rigettato il motivo di opposizione agli atti ese- cutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., con il quale essi avevano dedotto la nullità del precetto stesso per l’omessa preventiva notificazione del titolo esecutivo.

Non viene invece in contestazione, nella presente sede (trat- tandosi del resto di ricorso straordinario per cassazione avverso sentenza di primo grado, possibile solo in relazione all’opposi- zione agli atti esecutivi di cui all’art. 617 c.p.c.) , la decisione del giudice di primo gradorelativa alla contestuale opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., nell’ambito della Ric. n. 26039/2021 –Sez. 3 – A d. 28 febbraio 2023 – Ordinanza – Pagina 3 di 7 quale è stata operata la riqualificazione del contratto di mutuo come mutuo ordinario anziché fondiario(dunque anche tale ri- qualificazione non è, e non può essere in alcun modo, in discus- sione in questa sede).

Il motivo è fondato.

Il tribunale ha rigettato il motivo di opposizione in oggetto sulla base dell’assunto per cui l’opposizione formale diretta a far va- lere irregolarità formali della procedura esecutiva o degli atti ed essa preliminari e, in particolare, quella con la quale si deduce l’omessa notificazione del titolo in forma esecutiva anterior- mente all’intimazione del precetto, deve contenere l’indicazione di uno specifico pregiudizio subito dal debitore in conseguenza dell’irregolarità denunciata e, di conseguenza, l’opposizione agli atti esecutivi proposta per far valere l’indicata irregolarità uni- tamente ad una opposizione all’esecuzione volta a contestare il diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata compor- terebbe la sanatoria del vizio stesso per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell’art. 156, ultimo comma, c.p.c..

Tali assunti risultano in contrasto con l’indirizzo ormai consoli- dato di questa Corte, cui intende darsi continuità, secondo il quale «l’omessa notifica del titolo in forma esecutiva determina una irregolarità formale, da denunciare nelle forme e nei ter- mini dell’art. 617, comma 1, c.p.c., senza che sia necessario allegare e dimostrare la sussistenza di alcun diverso ed ulte- riore specifico pregiudizio oltre a quello insito nel mancato ri- spetto delle predette formalità» in quanto «tutte le formalità necessarie per il regolare svolgimento del processo esecutivo, nonché della fase stragiudiziale ad esso preliminare e, in parti- colare, la necessità che il pignoramento sia preceduto dalla no- tificazione dell’atto di precetto e che la notificazione dell’atto di precetto sia preceduta dalla (o, quanto meno, avvenga conte- stualmente alla) notificazione del titolo spedito in forma esecu- tiva in favore del creditore, sono imposte specificamente ed Ric. n. 26039/2021 –Sez. 3 – A d. 28 febbraio 2023 – Ordinanza – Pagina 4 di 7 espressamente dalla legge negli art. 474 e ss. c.p.c. e la loro mancata osservanza può essere fatta valere dal debitore con l’opposizione agli atti esecutivi di cui all’art. 617 c.p.c., onde ottenere la dichiarazione di inefficacia deirelativi atti esecutivi o pre-esecutivi viziati , senza che sia necessario allegare e di- mostrare la sussistenza di alcun diverso ed ulteriore specifico pregiudizio, che non sia quello già insito nella circostanza che le formalità in questione non siano state correttamente rispet- tate» (Cass., Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 32838 del 9/11/2021 , Rv. 662963 – 01; in precedenza, cfr. anche, nel medesimo senso, Cass. Sez. 6- 3 , Ordinanza n. 1096 del 21/01/2021 Rv. 660276 –01, nella quale si afferma espressamente il principio di diritto per cui «il processo esecutivo, che sia iniziato senza essere preceduto dalla valida notificazione del titolo esecutivo e/o dell’atto di precetto, è viziato da invalidità formale, che può essere fatta valere con il rimedio dell’opposizione agli atti ese- cutivi», richiamandosi a sostegno gli ulteriori precedenti di cui a Cass., Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 24662 del 31/10/2013 , Rv. 628901 –01 e Sez. 3 , Sentenza n. 15275 del 4/07/2006 , Rv. 591706 –01, ed escludendosi la possibilità di valutare in pro- posito l’eventuale sussistenza dell’allegazione di qualunque ul- teriore specifico pregiudizio, in quanto « la nullità dell’atto di precetto è espressamente comminata, dall’art. 480, secondo comma, c.p.c.; tale nullità testuale esprime una valutazione preventiva ed astratta del legislatore di pregiudizio certo dei diritti di difesa del debitore intimato, al quale la legge intende assicurare la possibilità di raffrontare le pretese creditorie con il tenore del titolo esecutivo su cui le stesse si fondano»; per l’affermazione, in generale,dell’analogo principio di irrilevanza dell’allegazione di un ulteriore specifico pregiudizio, in presenza della violazione di precise prescrizioni formali di carattere pro- cessuale, sia pure in diversa fattispecie, cfr.altresì: Cass., Sez.

U, Sentenza n. 36596 del 25/11/2021 , Rv. 663244 – 01 ; i Ric. n. 26039/2021 –Sez. 3 – A d. 28 febbraio 2023 – Ordinanza – Pagina 5 di 7 principi sopra indicati risultano, ancor più di recente, ulterior- mente ribaditi da questa Corte: cfr. Cass., Sez. 6- 3 , Ordinanza n. 27933 del 23/09/2022 ; Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 3233 del 2/02/2023,non massimate).

Nella motivazione dell e decision i sopra richiamat e ( in partico- lare, in quella di cui a Cass.,n. 32838 del 9/11/2021 e succes- sive) si osserva altresì, del resto, che «in realtà non sarebbe di fatto neanche possibile immaginare ed individuare –anche solo in astratto –uno specifico pregiudizio per il debitore, ulteriore rispetto a quello consistente nella stessa mancata notificazione dello stesso titolo in forma esecutiva e, quindi, sarebbe impos- sibile pretendere che un siffatto ipotetico pregiudizio venga al- legato in sede di opposizione agli atti esecutivi, a pena di inam- missibilità, per difetto di interesse, dell’opposizione stessa».

Del pari va esclusa una eventuale possibile sanatoria per rag- giungimento dello scopo della nullità dell’atto di precetto, in caso di omessa preventiva (o contestuale) notifica del titolo spedito in forma esecutiva in favore del creditore intimante, in conseguenza dell’avvenuta proposizione, da parte dell’intimato, di una opposizione all’esecuzione, unitamente all’opposizione agli atti esecutivi, avverso il precetto stesso.

Va, sul punto, dato seguito all’indirizzo di questa Corte secondo il quale «non è sanabile per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell’art. 156, ult. comma, c.p.c., la nullità del precetto conseguente all’omissione della notificazione del titolo esecu- tivo: e ciò sia quando venga proposta opposizione ex art. 617 c.p.c. per far valere il vizio della mancata osservanza dell’art. 479, comma 1, c.p.c.; sia quando, unitamente a quest’ultima, vengano proposti motivi di opposizione ex art. 615 c.p.c.» (Cass., Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 23894 del 21/12/2012 , Rv. 624631 – 01; conf.: Cass., Sez. 3 , Sentenza n. 22510 del 23/10/2014, Rv. 633160 –01; Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 31226 del 29/11/2019, Rv. 656178 – 01); d’altra parte, come già Ric. n. 26039/2021 –Sez. 3 – A d. 28 febbraio 2023 – Ordinanza – Pagina 6 di 7 precisato da questa stessa Corte (cfr. ancoraCass., n. 32838 del 9/11/2021e successive, in motivazione), « se si volesse se- guire fino in fondo una siffatta impostazione, dovrebbe proba- bilmente giungersi ad ammettere che il creditore intimante pre- cetto, che abbia omesso di notificare il titolo in forma esecutiva, possa dimostrare con qualunque mezzo che il debitore era a conoscenza dell’esistenza di quel titolo, il che sarebbe palese- mente in contrasto con la chiarissima sistematica del codice di rito in materia esecutiva e finirebbe anzi per portare ad una sostanziale abrogazione delle disposizioni che regolano gli stessi atti preliminari all’esecuzione».

La decisione impugnata va quindi cassata, affinché in sede di rinvio l’opposizione agli atti esecutivi proposta dai ricorrenti sia nuovamente esaminata sulla base dei principi di diritto sopra esposti. 2.Con il secondo motivo si denunzia « violazione e falsa appli- cazione di leggedi cui all’art. 360, primo comma n. 3, cod.proc. civ., in relazione agli artt. 474 e 475 c.p.c., dell’art. 480 c.p.c. , comma 2e dell’art. 617 c.p.c.».

Il motivo di ricorso in esame risulta espressamente avanzato solo in via subordinata rispetto al primo: esso resta quindi as- sorbito, in conseguenza dell’accoglimento di quest’ultimo. 3.Il primo motivo del ricorso è accolto, assorbito il secondo; la sentenza impugnata è cassata in relazione al motivo accolto , con rinvio al Tribunale di Napoli , in persona di diverso magi- strato,anche per le spese del giudizio di legittimità.

Per questi motivi La Corte: - accoglie il primo motivo ricorso , assorbito il secondo, e cassa la sentenza impugnata in relazione al motiv o ac- colto, con rinvio al Tribunale di Napoli, in persona di di- verso magistrato, anche per le spese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] (ART. 617C.P.C.) dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’[OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore A d. 28 / 02/2023 C . C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 26039 /20 21 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 26039del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA](C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 61B11 F839B) COSENTINO [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 64C53 F205S) rappresentati e difesi, giusta procura allegata in calce alricorso, dall’avvocatoRaffaele Locantore (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 64P05 F839U ) -ricorrenti- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del rappresentanteper pro- cura [OSCURATO:PERSONA], in rappresentanza di [OSCURATO:PERSONA] 2018 S.r.l. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) rappresentatae difesa, giusta procura allegata in calce al con- troricorso, dall’avvocatoAntonio Ferrara (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 75H21 F839L) -controricorrente- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Napoli n. 7002/2021, pubblicatain data 2 agosto 2021; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 28 febbraio 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Ric. n. 26039/2021 –Sez. 3 – A d. 28 febbraio 2023 – Ordinanza – Pagina 2 di 7 Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., in rappresentanza di [OSCURATO:SOCIETA]., ha intimato precetto di pagamento della somma di € 164.463,08 a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sulla base di un contratto di mutuo ipotecario. Gli intimati hanno proposto opposizione, ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c.. L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Napoli. Ricorronol’Anatrella e la Cosentino, sulla base di due motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., in rap- presentanza di [OSCURATO:SOCIETA].. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . I ricorrenti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo del ricorso si denunzia « violazione e falsa applicazione di leggedi cui all’art. 360, primo comma n. 3, cod. proc. c iv . , in relazione agli artt. 479 c.p.c., 480, comma 2, c.p.c.e dell’art. 617 c.p.c.». I ricorrent i contestano esclusivamente la statuizione con la quale il tribunale, dopo aver riqualificato il contratto di mutuo posto a base del precetto opposto come mutuo ordinario anzi- ché fondiario, ha rigettato il motivo di opposizione agli atti ese- cutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., con il quale essi avevano dedotto la nullità del precetto stesso per l’omessa preventiva notificazione del titolo esecutivo. Non viene invece in contestazione, nella presente sede (trat- tandosi del resto di ricorso straordinario per cassazione avverso sentenza di primo grado, possibile solo in relazione all’opposi- zione agli atti esecutivi di cui all’art. 617 c.p.c.) , la decisione del giudice di primo gradorelativa alla contestuale opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., nell’ambito della Ric. n. 26039/2021 –Sez. 3 – A d. 28 febbraio 2023 – Ordinanza – Pagina 3 di 7 quale è stata operata la riqualificazione del contratto di mutuo come mutuo ordinario anziché fondiario(dunque anche tale ri- qualificazione non è, e non può essere in alcun modo, in discus- sione in questa sede). Il motivo è fondato. Il tribunale ha rigettato il motivo di opposizione in oggetto sulla base dell’assunto per cui l’opposizione formale diretta a far va- lere irregolarità formali della procedura esecutiva o degli atti ed essa preliminari e, in particolare, quella con la quale si deduce l’omessa notificazione del titolo in forma esecutiva anterior- mente all’intimazione del precetto, deve contenere l’indicazione di uno specifico pregiudizio subito dal debitore in conseguenza dell’irregolarità denunciata e, di conseguenza, l’opposizione agli atti esecutivi proposta per far valere l’indicata irregolarità uni- tamente ad una opposizione all’esecuzione volta a contestare il diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata compor- terebbe la sanatoria del vizio stesso per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell’art. 156, ultimo comma, c.p.c.. Tali assunti risultano in contrasto con l’indirizzo ormai consoli- dato di questa Corte, cui intende darsi continuità, secondo il quale «l’omessa notifica del titolo in forma esecutiva determina una irregolarità formale, da denunciare nelle forme e nei ter- mini dell’art. 617, comma 1, c.p.c., senza che sia necessario allegare e dimostrare la sussistenza di alcun diverso ed ulte- riore specifico pregiudizio oltre a quello insito nel mancato ri- spetto delle predette formalità» in quanto «tutte le formalità necessarie per il regolare svolgimento del processo esecutivo, nonché della fase stragiudiziale ad esso preliminare e, in parti- colare, la necessità che il pignoramento sia preceduto dalla no- tificazione dell’atto di precetto e che la notificazione dell’atto di precetto sia preceduta dalla (o, quanto meno, avvenga conte- stualmente alla) notificazione del titolo spedito in forma esecu- tiva in favore del creditore, sono imposte specificamente ed Ric. n. 26039/2021 –Sez. 3 – A d. 28 febbraio 2023 – Ordinanza – Pagina 4 di 7 espressamente dalla legge negli art. 474 e ss. c.p.c. e la loro mancata osservanza può essere fatta valere dal debitore con l’opposizione agli atti esecutivi di cui all’art. 617 c.p.c., onde ottenere la dichiarazione di inefficacia deirelativi atti esecutivi o pre-esecutivi viziati , senza che sia necessario allegare e di- mostrare la sussistenza di alcun diverso ed ulteriore specifico pregiudizio, che non sia quello già insito nella circostanza che le formalità in questione non siano state correttamente rispet- tate» (Cass., Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 32838 del 9/11/2021 , Rv. 662963 – 01; in precedenza, cfr. anche, nel medesimo senso, Cass. Sez. 6- 3 , Ordinanza n. 1096 del 21/01/2021 Rv. 660276 –01, nella quale si afferma espressamente il principio di diritto per cui «il processo esecutivo, che sia iniziato senza essere preceduto dalla valida notificazione del titolo esecutivo e/o dell’atto di precetto, è viziato da invalidità formale, che può essere fatta valere con il rimedio dell’opposizione agli atti ese- cutivi», richiamandosi a sostegno gli ulteriori precedenti di cui a Cass., Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 24662 del 31/10/2013 , Rv. 628901 –01 e Sez. 3 , Sentenza n. 15275 del 4/07/2006 , Rv. 591706 –01, ed escludendosi la possibilità di valutare in pro- posito l’eventuale sussistenza dell’allegazione di qualunque ul- teriore specifico pregiudizio, in quanto « la nullità dell’atto di precetto è espressamente comminata, dall’art. 480, secondo comma, c.p.c.; tale nullità testuale esprime una valutazione preventiva ed astratta del legislatore di pregiudizio certo dei diritti di difesa del debitore intimato, al quale la legge intende assicurare la possibilità di raffrontare le pretese creditorie con il tenore del titolo esecutivo su cui le stesse si fondano»; per l’affermazione, in generale,dell’analogo principio di irrilevanza dell’allegazione di un ulteriore specifico pregiudizio, in presenza della violazione di precise prescrizioni formali di carattere pro- cessuale, sia pure in diversa fattispecie, cfr.altresì: Cass., Sez. U, Sentenza n. 36596 del 25/11/2021 , Rv. 663244 – 01 ; i Ric. n. 26039/2021 –Sez. 3 – A d. 28 febbraio 2023 – Ordinanza – Pagina 5 di 7 principi sopra indicati risultano, ancor più di recente, ulterior- mente ribaditi da questa Corte: cfr. Cass., Sez. 6- 3 , Ordinanza n. 27933 del 23/09/2022 ; Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 3233 del 2/02/2023,non massimate). Nella motivazione dell e decision i sopra richiamat e ( in partico- lare, in quella di cui a Cass.,n. 32838 del 9/11/2021 e succes- sive) si osserva altresì, del resto, che «in realtà non sarebbe di fatto neanche possibile immaginare ed individuare –anche solo in astratto –uno specifico pregiudizio per il debitore, ulteriore rispetto a quello consistente nella stessa mancata notificazione dello stesso titolo in forma esecutiva e, quindi, sarebbe impos- sibile pretendere che un siffatto ipotetico pregiudizio venga al- legato in sede di opposizione agli atti esecutivi, a pena di inam- missibilità, per difetto di interesse, dell’opposizione stessa». Del pari va esclusa una eventuale possibile sanatoria per rag- giungimento dello scopo della nullità dell’atto di precetto, in caso di omessa preventiva (o contestuale) notifica del titolo spedito in forma esecutiva in favore del creditore intimante, in conseguenza dell’avvenuta proposizione, da parte dell’intimato, di una opposizione all’esecuzione, unitamente all’opposizione agli atti esecutivi, avverso il precetto stesso. Va, sul punto, dato seguito all’indirizzo di questa Corte secondo il quale «non è sanabile per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell’art. 156, ult. comma, c.p.c., la nullità del precetto conseguente all’omissione della notificazione del titolo esecu- tivo: e ciò sia quando venga proposta opposizione ex art. 617 c.p.c. per far valere il vizio della mancata osservanza dell’art. 479, comma 1, c.p.c.; sia quando, unitamente a quest’ultima, vengano proposti motivi di opposizione ex art. 615 c.p.c.» (Cass., Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 23894 del 21/12/2012 , Rv. 624631 – 01; conf.: Cass., Sez. 3 , Sentenza n. 22510 del 23/10/2014, Rv. 633160 –01; Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 31226 del 29/11/2019, Rv. 656178 – 01); d’altra parte, come già Ric. n. 26039/2021 –Sez. 3 – A d. 28 febbraio 2023 – Ordinanza – Pagina 6 di 7 precisato da questa stessa Corte (cfr. ancoraCass., n. 32838 del 9/11/2021e successive, in motivazione), « se si volesse se- guire fino in fondo una siffatta impostazione, dovrebbe proba- bilmente giungersi ad ammettere che il creditore intimante pre- cetto, che abbia omesso di notificare il titolo in forma esecutiva, possa dimostrare con qualunque mezzo che il debitore era a conoscenza dell’esistenza di quel titolo, il che sarebbe palese- mente in contrasto con la chiarissima sistematica del codice di rito in materia esecutiva e finirebbe anzi per portare ad una sostanziale abrogazione delle disposizioni che regolano gli stessi atti preliminari all’esecuzione». La decisione impugnata va quindi cassata, affinché in sede di rinvio l’opposizione agli atti esecutivi proposta dai ricorrenti sia nuovamente esaminata sulla base dei principi di diritto sopra esposti. 2.Con il secondo motivo si denunzia « violazione e falsa appli- cazione di leggedi cui all’art. 360, primo comma n. 3, cod.proc. civ., in relazione agli artt. 474 e 475 c.p.c., dell’art. 480 c.p.c. , comma 2e dell’art. 617 c.p.c.». Il motivo di ricorso in esame risulta espressamente avanzato solo in via subordinata rispetto al primo: esso resta quindi as- sorbito, in conseguenza dell’accoglimento di quest’ultimo. 3.Il primo motivo del ricorso è accolto, assorbito il secondo; la sentenza impugnata è cassata in relazione al motivo accolto , con rinvio al Tribunale di Napoli , in persona di diverso magi- strato,anche per le spese del giudizio di legittimità. Per questi motivi La Corte: - accoglie il primo motivo ricorso , assorbito il secondo, e cassa la sentenza impugnata in relazione al motiv o ac- colto, con rinvio al Tribunale di Napoli, in persona di di- verso magistrato, anche per le spese
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