CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 febbraio 2026
Cassazione n. 17643/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
6 della Corte di Cassazione sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] PARTE CIVILE: [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto che si provveda alla correzione. [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] evidenzia che, per un errore materiale, non è stata pubblicata la sentenza numero di raccolta generale 12640/2026 emessa sui ricorsi n.r.g. 33858/2025 di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], bensì una minuta priva della firma del Presidente, con annotazioni di modifiche da apportare e, quindi, destinata al relatore e non alla pubblicazione. 2. L'errore e, pertanto, la mancata corrispondenza della minuta alla sentenza - documento da pubblicare, non è stato rilevato nella procedura di deposito. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, l'errore materiale rappresenta il frutto di una svista da cui deriva il divario tra la volontàdel giudice e la mera rappresentazione grafica della stessa, ovvero la difformità tra il pensiero del decidente e l'estrinsecazione meramente formale dello stesso (SU, n.16102 del 27/3/2002, Rv. 221279). Non vi è dubbio che nel caso in esame non ricorre alcun vizio nella formazione della volontà decisionale del [OSCURATO:PERSONA] quanto piuttosto una mera svista correlata alla pubblicazione di una bozza di sentenza non corrispondente al documento da pubblicare, nella sua stesura definitiva e con la firma, anche, del presidente. La sentenza su indicata, resa all' udienza del 10 febbraio 2026 della Corte di Cassazione, Seconda Sezione, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], è, pertanto, affetta da errore materiale per cui occorre procedere alla sua correzione come indicato in dispositivo. P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] piero [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] rricEALARIA [OSCURATO:PERSONA] 15 W, 7026 2REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 189/2026 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 33858/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/03/2025 della CORTE APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilita' dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e il rigetto dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], riportandosi alla memoria precedentemente depositata. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] del foro di PALMI in difesa di: [OSCURATO:PERSONA], ed anche in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di TREVISO in difesa di: [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi del ricorso chiedendone l'accoglimento, anche per l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di TREVISO in difesa di:[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] in difesa di: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PALMI in difesa di: [OSCURATO:PERSONA] insiste sui motivi del ricorso, chiedendo anch'egli l'accoglimento dello stesso. 2 (-13RITENUTO [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 5 marzo 2025, la Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la decisione di primo grado, che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei delitti di cui agli artt. 81 e 348 cod. pen., e [OSCURATO:PERSONA], dei reati di cui agli artt. 81 e 586 bis, settimo comma, cod. pen., condannandoli alla pena ritenuta di giustizia; in riforma della decisione di primo grado, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art. 73, primo comma, del d. P. R. 309/1990, confermando la condanna per i reati di cui agli artt. 81, 348, e 648 cod. pen., di cui ai capi 3), 4) e 17) della rubrica; nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato per i reati di cui agli artt. 348, 445, 648 e 73 d. P. R. 309/1990, la Corte territoriale, in accoglimento del motivo d'appello sull'eccessivo aumento per la continuazione, ha rideterminato la pena in anni tre, mesi quattro di reclusione ed euro 18.000 di multa, confermando, nel resto, la condanna pronunciata in primo grado. 2. Avverso la sentenza, hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, per il tramite dei propri difensori, affidando le proprie censure ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3 Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] 3.1. Con motivo unico, si duole di violazione di legge, in relazione agli artt. 348 cod. pen., 187 e 192, del codice di rito. Non risulta dimostrato che l'imputato abbia consigliato ai propri conoscenti l'assunzione di farmaci e sostanze anabolizzanti; la Corte d'appello, evitando di confrontarsi con i motivi d'appello, non ha considerato che il ricorrente si limitava, lecitamente e in qualità di personal trainer, a indicare integratori alimentari che non richiedono alcuna prescrizione medica. Non a caso, non è stato disposto alcun sequestro dei prodotti in questione e i testimoni escussi hanno evidenziato come essi non percepissero il [OSCURATO:PERSONA] come un medico, contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte territoriale, con motivazione illogica e forzata. 4 Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] 4.1 Il primo motivo lamenta violazione dell'art. 157 cod. pen. in relazione agli artt. 348 e 445 cod. pen., per non avere la Corte dichiarato estinti i reati ascritti al capo 70 dell'imputazione per intervenuto decorso del termine prescrizionale. I fatti ascritti risalgono al giugno 2017. In assenza di cause di sospensione imputabili al ricorrente ovvero al difensore, e tenuto presente che la legge Orlando n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, dunque successivamente ai fati imputati, non si applica al caso di specie, e vista, infine, l'assenza di 1contestazioni di aggravanti, il termine ordinario di prescrizione è quello di sette anni e sei mesi, spirato in data 30 dicembre 2024, dunque precedentemente alla data d'adozione della sentenza impugnata. Ne consegue che la Corte distrettuale avrebbe dovuto dichiarare estinti i reati. 4.2 Col secondo motivo, deduce vizio di motivazione, per carenza assoluta della stessa, non avendo i giudici d'appello fornito ragioni in merito alla richiesta di sospensione condizionale della pena. 4. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] 4.1 Con il primo motivo, deduce vizio di motivazione, per avere la Corte contraddittoriamente confermato il giudizio di condanna per il reato di ricettazione, di cui al capo 4), pur dopo aver assolto il ricorrente dal reato di cui al capo 5, previsto dall'art. 73 d.P. R. 309/1990, vale a dire l'illecita detenzione di sostanze psicotrope destinate alla cessione a terzi. Osserva la difesa che la Corte territoriale, nell'accogliere il motivo d'appello, ha correttamente recepito il dato scientifico valorizzato dalla difesa, secondo cui le sostanze in questione erano prive di un principio farmacologicamente attivo. Ciò posto, è evidente che quelle stesse sostanze, non essendo farmaci, non necessitavano di autorizzazione amministrativa per l'immissione in commercio e per l'ingresso in Italia. Dal che consegue l'assenza di reato presupposto dell'ascritta ricettazione, illogicamente ritenuta dalla Corte d'appello, che ha valorizzato l'illecita provenienza dei beni. La pronuncia impugnata deve considerarsi assunta anche in violazione del principio di offensività, atteso che, in concreto, le sostanze indicate al capo 4 della rubrica sono risultate innocue per la salute umana. 4.2 Con il secondo motivo si eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al delitto di cui all'art. 348 cod. pen. (capo 3). La difesa valorizza le medesime argomentazioni di cui al precedente motivo, illustrando come la condanna per il delitto di esercizio abusivo della professione di farmacista sia stata illogicamente confermata, posto che le sostanze di cui al capo 4, per cui è intervenuta la riforma assolutoria, non erano farmaci. 4.3 Col terzo motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 348 cod. pen. e, segnatamente, per avere la Corte d'appello ritenuto sussistente il reato di esercizio abusivo della professione di dietologo, sulla base dei messaggi telefonici tra l'imputato e gli sportivi, da cui trapelava, secondo la difesa, soltanto qualche consiglio alimentare. 4.4 Col quarto motivo si duole di violazione di legge, in relazione agli artt. 81 e 133 cod. pen., dato l'eccessivo aumento di pena per la continuazione per il reato di cui al capo 4) anche nella determinazione della pena base. 25. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] 5.1 Col primo motivo, si deduce vizio di motivazione con riferimento alla valutazione, operata dalla Corte, delle prove testimoniali prodotte dalla difesa. La motivazione è contraddittoria, in quanto, per un verso, la loro rilevanza è stata minimizzata e, per l'altro, esse sono state utilizzate per attualizzare la condotta del ricorrente. 5.2 Col secondo motivo, si lamenta violazione di legge per avere la Corte distrettuale valorizzato unicamente il contenuto dei messaggi intercorsi tra il ricorrente e le persone da lui allenata, senza considerare il contesto e le modalità concrete della condotta del [OSCURATO:PERSONA], che non offriva l'oggettiva apparenza di un'attività professionale. 3. All'udienza si è svolta trattazione orale dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], riportandosi alla requisitoria scritta, in atti, ha dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e il rigetto dei ricorsi nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili, per le ragioni indicate infra, sub 2 e 5. La fondatezza del primo motivo del ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], su cui infra, sub 3, impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti del medesimo, perché il reato è estinto per prescrizione. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], fondato limitatamente alla doglianza espressa nel primo motivo, che assorbe il motivo quarto, impone l'annullamento dell'avversata sentenza impugnata nei confronti dello stesso, come si illustrerà infra, sub 4, limitatamente al reato di ricettazione di cui al capo 4, con rinvio per nuovo giudizio sul punto e sul trattamento sanzionatorio ad altra sezione della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA]; nel resto, il ricorso del [OSCURATO:PERSONA] è da ritenere inammissibile. 2. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, perché aspecifico, omettendo la difesa di confrontarsi effettivamente con la motivazione dell'impugnata sentenza (sulla mancanza di specificità del motivo, che va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, v., ex plur., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 - 01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 - 01; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, 3Giagnorio, Rv. 231708 - 01; v. anche Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849 - 01). In via di premessa, si osserva che il ricorrente, pur eccependo formalmente la violazione di legge, lamenta, di fatto, un vizio di motivazione in relazione al presunto travisamento della prova, per avere entrambi i Giudici del merito ricostruito il fatto in assenza di un'adeguata valutazione del compendio probatorio (segnatamente, delle dichiarazioni dei testi escussi a s.i.t. e delle schede di allentamento predisposte dall'imputato). Posto, dunque, che il motivo in esame deduce, sia pure implicitamente, un travisamento di prova, gioverà ricordare che «nel caso di cosiddetta "doppia conforme", il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti, con specifica deduzione, che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado» (Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022, Seccia, Rv. 283777 - 01, tra le tante pronunce in tal senso). Ciò che non è certamente avvenuto nel caso di specie, posto che, come ricordato dal ricorrente stesso, in entrambi i gradi di giudizio è stata già esaminata la censura oggetto del presente ricorso. Tanto puntualizzato, si osserva, inoltre, che la motivazione rende adeguate ragioni circa la ritenuta sussistenza del reato ascritto, là dove viene evidenziato il carattere continuativo e sistematico del compimento di atti che, pur non attribuiti singolarmente in via esclusiva a una determinata professione, sono stati percepiti, tuttavia, come di competenza specifica di essa (cfr. Sez. U, n. 11545 del 15/12/2011, dep. 2012, Cani, Rv. 251819 - 01). Diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, le persone allenate e seguite dal [OSCURATO:PERSONA], lo erano non soltanto dal punto di vista dell'allenamento sportivo, ma anche per le assidue prescrizioni farmacologiche di sostanze dopanti; né può ritenersi che tali condotte siano state sporadiche, avendo i giudici di merito desunto dalle risultanze probatorie il carattere sistematico e organizzato - con prescrizioni precise circa dosi, quantitativi e frequenza di assunzione (cfr. Sez. 6, n. 20281 del 30/03/2017, Epifani, Rv. 270136 - 01: integra il reato di esercizio abusivo di una professione, l'attività di colui che fornisce indicazioni alimentari personalizzate, sulla base della valutazione delle caratteristiche fisiche di ogni cliente, caratterizzate da puntuali prescrizioni e previsioni, senza però appartenere alle categorie professionali che hanno specifiche competenze in tema di bisogni alimentari -medico biologo, 4farmacista, dietologo-, trattandosi di materia che ha ricadute in termini di salute pubblica») - delle condotte ascritte. Egualmente motivato risulta il profilo dell'oggettiva apparenza di un'attività professionale svolta da soggetto regolarmente abilitato, là dove si evidenzia come fossero quelle stesse persone allenate dal [OSCURATO:PERSONA] a richiedere a quest'ultimo di esser guidate nel percorso di assunzione e nel bilanciamento dei "cicli dopanti", ciò che, secondo il razionale apprezzamento della Corte territoriale, tradisce il riconoscimento di una competenza tecnica qualificata, in capo al ricorrente, di cui egli era, tuttavia, privo, con effetti in tutto analoghi a quelli della spendita formale di un titolo (cfr. Sez. 6, n. 33464 del 10/05/2018, Melis, Rv. 273788 - 01: «integra il reato di esercizio abusivo di una professione (art. 348 cod. pen.), il compimento senza titolo di atti che, pur non attribuiti singolarmente in via esclusiva a una determinata professione, siano univocamente individuati come di competenza specifica di essa, allorché lo stesso compimento venga realizzato con modalità tali, per continuatività, onerosità e organizzazione, da creare, in assenza di chiare indicazioni diverse, le oggettive apparenze di un'attività professionale svolta da soggetto regolarmente abilitato»). 3. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] 3.1 n primo motivo è fondato e assorbe la censura oggetto del secondo motivo. 3.2 Il ricorrente denuncia correttamente l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito (cfr. Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266819 - 01: «è ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen.»). I fatti ascritti all'imputato nel capo 70 della rubrica risalgono al 10 giugno 2017. Il termine di sette anni e mezzo, calcolato ai sensi degli artt. 157, primo comma, e 161, secondo comma, cod. pen., era destinato a scadere il 10 dicembre 2024. Considerando i 49 giorni di sospensione (risultante dall'esame del fascicolo processuale, consentito a questa Corte alla luce della natura processuale dell'eccezione dedotta: Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 - 01), e tenuto conto che la legge n. 103 del 2017, cd. Orlando, entrava in vigore il 3 agosto 2017, dunque successivamente ai fatti ascritti, il termine di prescrizione interveniva in data 20 gennaio 2025, dunque precedentemente all'adozione della sentenza impugnata, il 5 marzo 2025. 5Non essendo ravvisabili ragioni di inammissibilità del ricorso e non ricorrendo l'evidenza di cause di non punibilità di cui all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., la sentenza impugnata va annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione. 4. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] 4.1 n primo motivo è fondato, ciò che comporta l'assorbimento del quarto motivo. Dalla motivazione, non è dato comprendere, infatti, quale sia il reato presupposto su cui si è basata la condanna per ricettazione. Tale non può essere il reato indicato sub capo 2) - l'unico, peraltro, che risulta menzionato proprio nel capo di imputazione 4), quando viene descritto il delitto di ricettazione contestato -, vale dire l'art. 586 bis, settimo comma, cod. pen. (commercio di farmaci o sostanze farmacologicamente o biologicamente attive idonee ad alterare prestazioni agonistiche degli atleti), dal quale l'imputato è stato assolto fin dal primo grado per insussistenza del fatto (v. p. 191-193 della sentenza di primo grado, in cui è chiarito che "pur essendo stata provato il commercio, da parte del [OSCURATO:PERSONA], di sostanze, molte delle quali non reperibili sul territorio italiano ed inserite nella lista delle sostanze vietate e metodi proibiti in vigore dal 1° gennaio 2016- il cui impiego è considerato doping-, agli atti non v'è prova della destinazione delle predette sostanze ad atleti, per l'utilizzo in gare ufficiali o per attività agonistiche Nel caso in esame, gli atleti coinvolti erano frequentatori della palestra, e non vi è prova che alcuno di questi avesse avuto intenzione di partecipare a competizioni agonistiche, di conseguenza non può in alcun modo ritenersi sussistente il dolo specifico richiesto dalla attuale formulazione della norma per la punibilità. Pertanto, va mandato assolto il [OSCURATO:PERSONA] dal reato così come contestato al capo 2) della rubrica, con la formula dubitativa e per insussistenza del fatto"). Dal reato di cui al capo 5), previsto dall'art. 73 d.P.R. 309/1990, vale a dire l'illecita detenzione di sostanze psicotrope destinate alla cessione a terzi, il [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto in secondo grado, perché, secondo la Corte distrettuale, pur se il giudice di primo grado correttamente affermava che, in astratto, la cessione, l'acquisto e la detenzione delle sostanze sequestrate sono condotte penalmente rilevanti, dette sostanze non contenevano principi attivi farmacologicamente efficaci e, quindi, non potevano ritenersi pericolose per la salute. E, poiché il ricorrente è stato tout court (cioè senza esclusione di quella o questa sostanza) assolto dal reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990, non può essere quest'ultimo il reato presupposto. 6Coglie, dunque, nel segno, la difesa, nel contestare la mancata indicazione, da parte della Corte territoriale, del delitto presupposto dell'ascritta ricettazione, illogicamente ritenuta dalla Corte d'appello, che ha valorizzato l'illecita provenienza dei beni. Come anticipato, la fondatezza del primo motivo assorbe le doglianze oggetto del motivo quarto, relativo al trattamento sanzionatorio complessivo. 4.2 Il secondo motivo è inammissibile, in quanto aspecifico, non confrontandosi la difesa, in maniera critica ed effettiva, con le ragioni rese dalla Corte distrettuale. In motivazione, sono state adeguatamente valorizzate le risultanze processuali relative a comunicazioni tra il ricorrente e le persone che quest'ultimo "seguiva" dal punto di vista dietetico e dell'allenamento, anche dietro compenso. Le argomentazioni prospettate dalla Corte d'appello deprivano di efficacia le doglianze difensive, tese a rimarcare un profilo (l'assenza di principio farmacologicamente attivo delle sostanze sottoposte a sequestro) che, ai fini dell'ascrizione di responsabilità per il delitto di esercizio abusivo di una professione, non riveste alcuna decisività: come chiarito dai giudici di merito, tale delitto in tanto è integrato in quanto la condotta dell'agente sia effettuata in un contesto complessivamente idoneo ad accreditare una qualificazione professionale in realtà non conseguita (sul punto, v., ad es. Sez. 6, n. 16626 del 04/04/2005, Di, Rv. 231464 - 01, con riguardo a una fattispecie relativa alla somministrazione di farmaci che non richiedevano prescrizione medica). Nel caso di specie, come chiarito dai giudici di merito, la condotta dell'imputato si estrinsecava proprio in siffatto contesto, idoneo ad accreditare una qualificazione professionale in realtà non conseguita. Risultano, pertanto, correttamente applicati al caso di specie i principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, precipuamente indicati in motivazione, alla luce dei quali «integra il reato di esercizio abusivo di una professione, l'attività di colui che fornisce indicazioni alimentari personalizzate, sulla base della valutazione delle caratteristiche fisiche di ogni cliente, caratterizzate da puntuali prescrizioni e previsioni, senza però appartenere alle categorie professionali che hanno specifiche competenze in tema di bisogni alimentari (medico biologo, farmacista, dietologo), trattandosi di materia che ha ricadute in termini di salute pubblica» (Sez. 6, n. 20281 del 30/03/2017, Epifani, Rv. 270136 - 01). 4.3 II terzo motivo è inammissibile, perché aspecifico, alla luce dell'incontroverso principio, secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti 7 P'dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416). Nel dolersi, infatti, oltre che di violazione di legge in relazione all'art. 348 cod. pen, anche di vizio di motivazione, sub specie di travisamento di prova - per avere la Corte d'appello ritenuto sussistente il reato di esercizio abusivo della professione di dietologo, sulla base di un'erronea valutazione del contenuto di messaggi telefonici - il ricorrente non indica anche quale fosse il contenuto dei messaggi stessi, limitandosi a stigmatizzarne l'interpretazione fornita dalla Corte territoriale. In tal modo, la difesa non considera adeguatamente la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, ai fini della configurabilità del vizio del travisamento della prova, è necessario che la relativa deduzione abbia un oggetto chiaro e definito, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco del singolo atto (ad esempio, una dichiarazione ovvero, come nel caso di specie, i contenuti emersi da uno scambio di messaggi telefonici) e quello che il giudice ne abbia inopinatamente tratto; deve, invece, escludersi che integri il suddetto difetto un presunto errore nella valutazione del significato probatorio dell'atto stesso, essendo anche precluso a questa Corte un nuovo apprezzamento delle risultanze processuali con criteri diversi da quelli utilizzati nei precedenti gradi (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Dos, Rv. 283370 - 01; Sez. 1, n. 51171 del 11/06/2018, Piccirillo, Rv. 274478 - 01). 5. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 5.1 Il primo motivo è inammissibile, alla luce del consolidato principio secondo cui, «nel caso di cosiddetta "doppia conforme"» (che ricorre nel ricorso in esame, attesa l'omogeneità dei criteri utilizzati dai giudici di merito nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale: cfr. ex multis, Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 - 01), «il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti, con specifica deduzione, che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado» (Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022, Seccia, Rv. 283777 - 01, tra le tante pronunce in tal senso). Alcuna delle evenienze sopra menzionate caratterizza il caso di specie, posto che, come chiarito nella motivazione della sentenza impugnata, le prove 8testimoniali valorizzate dalla difesa non soltanto sono state adeguatamente vagliate, ma analizzate al cospetto di un ben più ampio compendio probatorio d'insieme, composto da numerose dichiarazioni testimoniali, puntualmente esaminate dal giudice di primo grado (v. p. 404 ss. della sentenza di primo grado), cui la Corte territoriale ha fatto legittimo riferimento, là dove ha ricordato la "pluralità di fonti e riscontri" sondati in primo grado (p. 35 della gravata sentenza). Da tale articolato compendio indiziario, il ricorrente isola due singole dichiarazioni testimoniali, delle quali, in ogni caso, la Corte distrettuale ha rimarcato, per un verso, la scarsa verosimiglianza (testimonianza del Cotrone) e, dall'altro, l'unilateralità delle dichiarazioni (di Cotrone e Sainato), derivante da una rappresentazione soggettiva e parziale delle esperienze personale dei dichiaranti. Ora, pur a fronte di tali precipue repliche offerte in motivazione, il ricorrente lamenta la minimizzazione del contenuto delle propalazioni dei due dichiaranti, senza confrontarsi in alcun modo con le ragioni rese dalla Corte d'appello e tentando di parcellizzare, in maniera inammissibile, singoli segmenti emergenti dalla piattaforma indiziaria. Si osserva, pertanto, che le critiche del ricorrente collidono con il fondamentale canone valutativo - ben presente ai giudici di merito nell'apprezzamento dei risultati probatori del caso di specie -, che impone l'esame di tutti e ciascuno degli elementi processualmente emersi, non in modo parcellizzato e avulso dal generale contesto probatorio, verificando se essi, ricostruiti in sé e posti vicendevolmente in rapporto, possano essere ordinati in una costruzione logica, armonica e consonante, che consenta, attraverso la valutazione unitaria del contesto, di attingere la verità processuale, ossia la verità del caso concreto (Sez. 2, n. 32619 del 24/04/2014, Pipino, Rv. 26007101). 5.2 Il secondo motivo è inammissibile, perché aspecifico e reiterativo, omettendo la difesa di confrontarsi effettivamente con la motivazione dell'impugnata sentenza (sulla mancanza di specificità del motivo, che va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, v., ex plur., Sez. 2, Boutartour, Rv. 277710 - 01, cit.). L'oggettiva apparenza di un'attività professionale è stata adeguatamente argomentata dai giudici di merito. In particolare, la sentenza impugnata, in conformità con quanto ritenuto dal giudice del primo grado, ha ritenuto, con motivazione sufficiente, quali siano state le ragioni per cui la condotta ripetutamente posta in essere dall'imputato abbia integrato la contestata fattispecie, essendosi egli spinto fino alla prescrizione di terapie farmacologiche a diversi atleti. Il ricorrente torna, in tal sede, a proporre una tesi adeguatamente 9disattesa dai giudici di merito, mirando così a introdurre, in questa sede, una nuova valutazione di quegli elementi fattuali, già ampiamente presi in esame dalla Corte di merito, e sui quali questa si è pronunciata, seguendo un iter argomentativo del tutto logico, privo di aporie, in assoluta coerenza con il corredo probatorio raccolto, disattendendo punto per punto la tesi difensiva. 6. Per le ragioni illustrate, il [OSCURATO:PERSONA] dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che condanna, ex art. 616 cod. proc. pen, al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro tremila; annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], perché il reato è estinto per prescrizione. Annulla, infine, la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al reato di ricettazione di cui al capo 4), con rinvio per nuovo giudizio sul punto e sul trattamento sanzionatorio ad altra sezione della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA]; dichiara inammissibile il ricorso del [OSCURATO:PERSONA] nel resto. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], perché il reato è estinto per prescrizione. Annulla con rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al reato di ricettazione di cui al capo 4 e rinvia per nuovo giudizio sul punto e sul trattamento sanzionatorio ad altra sezione della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA]; dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDaniela [OSCURATO:PERSONA] L jgi Ag stinacchio /c2IL PLINVONARIO GfUall, _ [OSCURATO:PERSONA] irio [OSCURATO:PERSONA]