CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 29 marzo 2021
Cassazione n. 29381/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette sentite le conclusioni del PG che ha chiesto annullarsi dell'ordinanza [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] dell'udienza preliminare del Tribunale di Salerno con ordinanza del 29 marzo 2021 de plano disponeva, ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen., la correzione dell'errore materiale della sentenza del 12 novembre 2020 emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di cui agli artt. 113, 589 bis, commi 1, 5 e 8, cod. pen., nel senso che nel dispositivo riportato nella sentenza depositata laddove era scritto «sospende la patente di guida» si doveva leggere «revoca la patente di guida» e doveva essere aggiunto il capo relativo alla condanna degli imputati al risarcimento del danno, così come letto in udienza. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, formulando, quattro motivi. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente si è limitato a sottolineare la esperibilità del ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di correzione dell'errore materiale. Evidenzia, a tal fine, che l'art. 130 comma 2 cod. proc. pen. stabilisce che il giudice provvede alla correzione in camera di consiglio a norma dell'art. 127 cod. proc. pen e che tale richiamo deve essere inteso, per evidenti ragioni di garanzia, anche al rimedio impugnatorio previsto dall'art. 127, comma 7, cod. proc. pen. 2.2. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione della legge processuale ed in specie dell'art. 130 cod. proc. pen. Il ricorrente lamenta che il Giudice dell'udienza preliminare avrebbe adottato la procedura della correzione di cui all'art. 130 cod. proc. pen., non già per emendare degli errori materiali, bensi per modificare in maniera essenziale il dispositivo nei contenuti che attengono a profili rimessi alla valutazione del giudice, fra l'altro con effetti di sfavore per l'imputato. 2,.3. Con il terzo motivo ha dedotto la violazione della legge processuale ed in specie degli artt. 130, 127 e 178 cod. proc. pen. Il ricorrente lamenta che il Giudice dell'udienza preliminare avrebbe provveduto alla adozione del provvedimento di correzione impugnato senza instaurare il contraddittorio, ovvero senza fissare l'udienza camerale come espressamente previsto dall'art. 130 cod. proc. pen. attraverso il richiamo all'art. 127 cod. proc. pen. e sarebbe, così, incorso in una nullità di ordine generale ex art. 178 cod. proc. pen. Nel caso di specie, sussisteva l'interesse a far valere la nullità del provvedimento de plano, giacchè la omessa fissazione della camera di consiglio non aveva consentito a Moscato di fare valere, per il tramite del difensore, le sue ragioni rispetto all'adozione di un provvedimento comportante per lui effetti di sfavore. 2..4. Con il quarto motivo ha dedotto la violazione della legge processuale ed in specie degli artt. 130, 571, 582, e 597 cod. proc. pen. Il ricorrente lamenta che il Giudice dell'udienza preliminare avrebbe emesso il provvedimento di correzione dell'errore materiale impugnato, quando ormai gli era precluso qualsiasi potere di intervento rispetto alla sentenza emessa, in quanto la stessa era già stata oggetto di impugnazione. Il giudice, infatti, aveva depositato l'ordinanza in data 29 marzo 2021, ovvero in data successiva all'appello presentato in data 27 marzo 2021 da Moscato avverso la sentenza emendata. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto annullarsi l'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato quanto al quarto motivo, assorbente rispetto agli altri. 2. Preliminarmente si deve dare atto che l'ordinanza di cotrrezione dell'errore materiale, così come puntualizzato dal ricorrente, è ricorribile per cassazione (Sez. 1, n. 11238 del 21/02/2020, Marchi, Rv. 278852; Sez. 4, n. 41618 del 27/10/2010, Lembo, Rv. 248913; Sez. 6, n. 13590 del 18/03/2011, Paglia, Rv. 249889; sez. 2, n. 10948 del 09/12/2011, Sini, Rv. 252463; Sez. 1, n. 1674 del 09/01/2013, Ioculano, Rv. 254229), rilevando in tal senso il richiamo operato dall'art. 130, comma 2, cod. proc. pen. al procedimento in camera di consiglio ex art. 127 cod. proc. pen., da intendersi anche quale richiamo al comma 7 di detto articolo, in cui è previsto il ricorso in sede di legittimità avverso l'ordinanza emessa nel rito camerale. 3. Ciò premesso, si osserva che il dispositivo contenuto nella sentenza depositata era effettivamente difforme da quello letto in udienza ed allegato al verbale del 12 novembre 2020: in tale ultimo dispositivo era stata disposta la sanzione accessoria della revoca della patente nei confronti degli imputati e la loro condanna al risarcimento nei confronti delle parti civili. Con l'ordinanza impugnata il Giudice dell'udienza preliminare ha, quindi, inteso emendare un vero e proprio errore materiale di trascrizione del dispositivo nella sentenza depositata, in modo da farlo coincidere con quello letto in udienza, in conformità all'indirizzo della Corte di legittimità secondo cui «la difformità tra dispositivo letto in udienza e dispositivo in calce alla motivazione non è causa di nullità della sentenza, che ricorre nei soli casi in cui difetti totalmente il dispositivo, ma, prevalendo il dispositivo di udienza, detta difformità è sanabile mediante il procedimento di correzione dell'errore materiale» (sez. 6, n. 18372 del 28/03/2017, Giugovaz, Rv. 269852). 4. Ooccorre, dunque, valutare, in via prioritaria, la fondatezza del quarto motivo di ricorso e stabilire se, essendo stata la sentenza già impugnata, il Giudice dell'udienza preliminare avesse ancora la competenza funzionale ad adottare l' ordinanza di correzione. In proposito si ricorda che l'art. 130 cod. proc. pen. statuisce che la correzione è disposta dal giudice che ha emesso il provvedimento; se quest'ultimo è impugnato e l'impugnazione non è dichiarata inammissibile, la correzione è disposta dal giudice comptente a conoscere l'impugnazione. La ratio di tale ripartizione di com4enza è evidentemente quella di evitare la modifica del contenuto di un provvedimento già impugnato, che potrebbe comportare riflessi sulla stessa impugnazione. La Corte di cassazione ha, peAanto, condivisibilmente affermato che è affetto da nullità assoluta, per difetto di competenza funzionale, l'atto di correzione di errori materiali adottato dal giudice che ha emesso il provvedimento erroneo che sia stato impugnato, spettando in tal caso la competenza a provvedere al giudice dell'impugnazione (Sez. 2, n. 3282 del 12/12/2013, dep. 2014, Meucci, Rv. 259898; Sez. 5, n. 288 del 30/11/2010, dep. 2011, Sorriso, Rv. 249504; Sez. 2, n. 24551 del 29/05/2009, Dubois, Rv. 244245; Sez. 6, n. 47456 del 15/11/2004, Bouabid, Rv. 230759). A tale orientamento tradizionale se ne è affiancato uno più recente, secondo cui la correzione di errori materiali può essere disposta dal giudice che ha deliberato il provvedimento, non solo nella pendenza dei termini per l'impugnazione, ma anche fino a quando gli atti non siano ancora materialmente pervenuti nella sfera del giudice ad quem, qualora ricorra una situazione di urgenza. In tali casi, infatti, sussiste la necessità che il il provvedimento di correzione indifferibile sia assunto dall'unico giudice che potrebbe tempestivamnte ed utilmente provvedere, ovvero dal giudice che ancora disponga degli atti processuali, in analogia con la previsione di cui all'art.91 disp. att. cod. proc. pen. relativo alla competenza ad adottare i provvedimenti concernenti le misure cautelari (Sez. 3, n. 18296 del 04/03/2020, Zambon, Rv. 27923; sez. 2, n. 19619 del 13/02/2014, Bruno, Rv. 259933). 5. Nel caso all'esame la sentenza emendata è stata impugnata in data 27 marzo 2021 ed il Giudice ha provveduto alla correzione dell'errore in data 29 marzo 2021. L' ordinanza non contiene alcun riferimento alla situazione di urgenza che sola avrebbe legittinillto l'adozione della correzione in deroga alla ripartizione della competenza come stabilita nell'art. 130 cod. proc. pen., né, in ogni caso, tale situazione di urgenza, avuto riguardo alle statuizioni oggetto di correzione, poteva ipotizzarsi nel caso concreto. 6. L'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata, in quanto emessa da organo funzionalmente incompetente. P.Q.M. Annulla senza rinv