Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2007
ECLI:EU:F:2007:67
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]
(Seconda Sezione)
19 aprile 2007
Causa F‑9/06
[OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee
«Funzionari – Promozione – Scrutinio per merito comparativo – Mancanza di un rapporto informativo definitivo»
Oggetto:
Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale il sig. [OSCURATO:PERSONA] chiede l’annullamento della decisione
della [OSCURATO:PERSONA] 4 marzo 2005 di non aggiungere il suo nominativo all’elenco dei funzionari ritenuti più meritevoli e di
non promuoverlo al grado A 4 per l’esercizio di promozione 2000.
Decisione:
Il ricorso è respinto. Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.
Massime
1.
Funzionari – Scrutinio – Rapporto informativo – Redazione
(Statuto dei funzionari, artt. 2, primo comma, e 43)
2.
Funzionari – Promozione – Criteri
(Statuto dei funzionari, art. 45)
1.
Qualora il rapporto informativo di un funzionario non abbia potuto essere compilato secondo le normali condizioni procedurali
a seguito di circostanze eccezionali, come la partenza dall’istituzione dello scrutinatore e dello scrutinatore d’appello
del detto funzionario e lo scioglimento della direzione generale cui l’interessato è assegnato, è conforme all’esigenza di
continuità dell’azione amministrativa che il rapporto sia redatto dal direttore generale che, ai sensi della decisione approvata
dall’istituzione in ordine all’esercizio dei poteri devoluti dallo Statuto all’autorità che ha il potere di nomina, detiene
i poteri non specificamente considerati in tale decisione.
(v. punto 56)
2.
La valutazione dei meriti dei funzionari promuovibili costituisce il criterio determinante di ogni promozione, mentre solo
in subordine l’autorità che ha il potere di nomina può prendere in considerazione l’età dei candidati e la loro anzianità
di grado o di servizio. Tuttavia, in casi di parità di merito dei funzionari promuovibili, tali criteri supplementari possono,
a buon diritto, costituire un fattore decisivo della scelta della detta autorità.
Uno scarto di due punti tra le valutazioni analitiche di due funzionari promuovibili assegnati, per giunta, a due direzioni
generali diverse non può essere considerato sufficientemente significativo, tenuto conto appunto delle differenze di valutazione
tra direzioni generali, per impedire la presa in considerazione, in via subordinata, di altri criteri obiettivi riguardanti
la situazione amministrativa e personale degli interessati, come l’anzianità o il fatto di essere già stati inseriti, in occasione
di un esercizio precedente, nell’elenco dei funzionari più meritevoli.
(v. punti 63, 67 e 68)
Riferimento:
Corte: 9 novembre 2000, causa C‑207/99 P, [OSCURATO:PERSONA]/Hamptaux (Racc. pag. I‑9485, punto 19)
Tribunale di primo grado: 29 febbraio 1996, causa T‑280/94, [OSCURATO:PERSONA]/Corte di giustizia (Racc. PI pagg. I‑A‑77 e II‑239, punto
138); 5 marzo 1998, causa T‑221/96, Manzo-Tafaro/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. PI pagg. I‑A‑115 e II‑307, punto 17); 13 marzo 2001, causa
T‑116/00, Hørbye-Möller/[OSCURATO:PERSONA] (non pubblicata nella Raccolta, punto 39); 11 luglio 2002, causa T‑163/01, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]
(Racc. PI pagg. I‑A‑131 e II‑717, punto 29); 9 aprile 2003, causa T‑134/02, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. PI pagg. I‑A‑125
e II‑609, punto 42); 15 settembre 2005, causa T‑132/03, Casini/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. PI pagg. I‑A‑253 e II‑1169, punto 57), e
23 gennaio 2007, causa T‑472/04, Tsarnavas/[OSCURATO:PERSONA] (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 67)