CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 ottobre 2023
Cassazione n. 45015/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge in ordine al diniego della circostanza attenuante del risarcimento del danno, è manifestamente infondato essendosi la Corte di appello (cfr., pag. 2 della sentenza impugnata) conformata ai principi costantemente ribaditi in sede di legittimità secondo cui, in tema di rapina, l'integrità delle riparazioni, ai fini della applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., deve sussistere nei confronti di tutte le persone danneggiate, e quindi sia nei confronti del proprietario del bene sottratto, sia di colui che abbia subito la condotta di violenza o minaccia, ove diverso dal primo (Sez. 2, n. 11488 del 14/12/2016 dep. 09/03/2017, Annunziata, Rv. 269248 - 01) e deve essere, inoltre, integrale, ossia comprensivo della totale riparazione di ogni effetto dannoso, sicché la valutazione in ordine alla corrispondenza fra transazione e danno spetta al giudice, che può anche disattendere, con adeguata motivazione, la dichiarazione resa dalla parte lesa di ritenersi soddisfatta ed integralmente risarcita di ogni danno patito (Sez. 2, n. 51192 del 13/11/2019, C. Rv. 278368 - 02); considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si censura la violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in termini di prevalenza sull'aggravante contestata, è formulato in termini non consentiti in sede di legittimità ed è manifestamente infondato poiché il giudizio di comparazione fra opposte circostanze implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 2); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dic:hiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 10 ottobre 2023 [OSCURATO:PERSONA] "stè ore I